Il Regolamento Comunitario EMAS

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EMAS è l’acronimo di  Eco-Management and Audit Scheme, cioè Sistema comunitario di ecogestione e audit.

Al Regolamento EMAS III possono aderire volontariamente le imprese e le organizzazioni, che intendano valutare e migliorare la propria efficienza ambientale. Le organizzazioni aderenti devono necessariamente conformarsi ai requisiti della norma UNI EN ISO 14001:2004 che è compresa all’interno dello stesso Regolamento EMAS.

Per ottenere la registrazione EMAS la tua azienda dovrà:

  1. Effettuare una analisi ambientale: esaminare tutti gli impatti ambientali delle attività svolte;
  2. dotarsi di un sistema di gestione ambientale sulla base dei risultati dell'analisi ambientale;
  3. effettuare un audit ambientale per valutare l'efficacia del sistema di gestione rispetto alla politica, agli obiettivi di miglioramento, ai programmi ambientali dell'organizzazione, e alle norme vigenti;
  4. predisporre una dichiarazione ambientale che descriva i risultati raggiunti rispetto agli obiettivi ambientali fissati ed indichi in che modo e con quali programmi l'organizzazione prevede di migliorare continuamente le proprie prestazioni in campo ambientale;
  5. ottenere la verifica indipendente da un verificatore EMAS: un verificatore accreditato da un organismo di accreditamento EMAS di uno Stato membro deve esaminare e verificare l'analisi ambientale, il sistema di gestione ambientale, la procedura e le attività di audit, la dichiarazione ambientale;
  6. registrare la dichiarazione presso l'organismo competente dello Stato membro.
    La dichiarazione ambientale convalidata dal verificatore deve essere inviata all'Organismo competente dello Stato membro per la registrazione.

Ottenuta la registrazione, l'organizzazione riceve un numero che la identifica nel registro europeo, ha diritto ad utilizzare il logo EMAS e mette a disposizione del pubblico la dichiarazione ambientale (fonte: sito ISPRA).

I Requisiti che un SGA deve soddisfare per poter essere conforme al Regolamento EMAS III e non solo alla norma ISO 14001 sono:

  • Analisi ambientale iniziale obbligatoria anziché suggerita;
  • frequenza di audit definita (massimo 3 anni);
  • elaborazione della Dichiarazione Ambientale e sua disponibilità al pubblico;
  • l’organismo competente per la registrazione EMAS è di tipo “governativo”.

Tra  le novità introdotte dal Regolamento EMAS III, di particolare beneficio, soprattutto per le PMI, figurano:

  • l’assistenza alle organizzazioni: le organizzazioni possono chiedere informazioni alle autorità responsabili dell’applicazione delle legge o al verificatore e possono farlo in merito ad informazioni sugli obblighi normativi in materia di legislazione ambientale ed individuazione delle autorità competenti;
  • la tempistica e le deroghe: per piccole* organizzazioni: verifica completa ogni 4 anni (anziché 3) e aggiornamenti ogni 2…a condizione (confermata dal verificatore) che non vi siano rischi ambientali significativi, non siano previste modifiche sostanziali, l’organizzazione non contribuisce a problemi ambientali significativi a livello locale.

Per ulteriori informazioni visita il sito dell’ISPRA e consulta la nuova procedura per la registrazione EMAS alla pagina procedura per la registrazione

Se ti interessa sapere come aderire al Regolamento Comunitario EMAS leggi le linee guida:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013D0131&from=EN

 

Aggiornato il 07/09/2017