Il lavoro a progetto

Il lavoro a progetto è una forma di collaborazione autonoma attraverso la quale puoi reperire risorse qualificate per lavori finalizzati al raggiungimento di un risultato finale individuabile, entro un periodo di tempo ugualmente definito. É consigliabile in tutte quelle attività dove si lavora per commesse.

Il lavoratore svolge la sua opera in maniera autonoma senza obblighi di orario e senza obbligo di lavorare nella sede dell’impresa dovendosi per altro sempre coordinare con l’imprenditore. Il contratto viene stipulato senza alcun riferimento al tempo impiegato dal lavoratore per l’esecuzione della prestazione.

Questa tipologia di contratto deve essere preferita quando la tua azienda lavora per progetti che richiedono un’elevata professionalità del personale e un’alta specializzazione delle mansioni ad essi affidate.

Pertanto se vuoi usufruire di tale formula contrattuale occorre che tu tenga bene presente questi elementi:

  • il progetto deve intendersi come un’attività produttiva ben identificabile in relazione alla quale si attende il raggiungimento di un risultato finale a cui il collaboratore partecipa direttamente con la sua prestazione;
  • il risultato finale deve essere determinato, quantificabile e idoneo a realizzare uno specifico interesse verificabile dal committente entro il termine prestabilito nel progetto;
  • i contenuti e gli obiettivi del progetto devono essere specifici ed autonomi, pertanto non devono coincidere con l’oggetto sociale dell’impresa (ad es. il progetto assegnato a un collaboratore di una società di rilevazione dati non potrà avere come oggetto “la raccolta generica di dati”, bensì qualcosa di più specifico e idoneo a realizzare un risultato autonomo rispetto all’ordinaria attività produttiva dell’azienda committente, come “la raccolta di dati per la realizzazione di uno specifico obiettivo di ricerca statistica”);
  • il progetto non può comportare lo svolgimento di prestazioni meramente esecutive (eseguite con precise indicazioni impartite dal committente) e ripetitive/elementari (eseguite senza alcuna indicazione operativa da parte del committente) ma deve invece lasciare al collaboratore, nell’esecuzione dei compiti assegnati, ampi margini di autonomia organizzativa ed operativa.

L’assenza o la parziale definizione di un progetto comporta la trasformazione automatica del contratto a progetto in contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Attenzione

Con l'entrata  in vigore a fine giugno del D.Lgs. 81/2015, il quarto dei decreti applicativi che fanno parte del cosiddetto “Jobs Act”, la legge delega per la riforma del lavoro approvata dal Parlamento all’inizio di dicembre 2014 sono state apportate significative modifiche alla tipologia contrattuale del lavoro a progetto.

In particolare per i CO.CO.PRO

Il decreto legislativo prevede che

“A far data dal 1° gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretino in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative, di contenuto ripetitivo e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro”.

A partire dall’entrate in vigore del decreto legislativo approvato dal CdM dell’11 giugno non sarà più possibile attivare un contratto di co.co.pro, ma quelli già in essere potranno arrivare a regolare scadenza. 

A partire dal 1 gennaio 2016 i contratti co.co.pro che presentano le tre caratteristiche tipiche del rapporto di lavoro subordinato l’esclusività personale, la continuità e l’eterorganizzazione (cioè l’organizzazione di luoghi e orari di lavoro da parte del datore di lavoro) saranno trasformati in contratti di lavoro subordinato. Restano però salve da queste disposizioni le collaborazioni:

  • oggetto di contratti collettivi; 
  • effettuate da professionisti iscritti agli albi; 
  • in favore di associazioni e società sportive dilettantistiche associate a federazioni ed enti riconosciuti dal Coni; 
  • dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo delle società e dai partecipanti a collegi e commissioni. 

 

I datori di lavoro che tra il giorno di entrata in vigore dei decreti legislativi e il 1 gennaio 2016 trasformeranno un contratto di collaborazione continuata e continuativa anche a progetto o con partita Iva in un contratto subordinato a tempo indeterminato beneficeranno dell'estinzione degli illeciti amministrativi, contributivi e fiscali connessi all'utilizzo errato della collaborazione, tranne gli illeciti eventualmente accertati prima dell'assunzione. Per godere di questa sanatoria è però necessario che il lavoratore metta per scritto che rinuncia ad eventuali pretese per il precedente rapporto lavorativo mentre il datore di lavoro non potrà licenziare il dipendente per 12 mesi salvo che per giustificato motivo soggettivo. 

In particolare per i CO.CO.CO

Il decreto prevede che  la collaborazione coordinata e continuativa rimanga nella sua forma genuina. Per un lavoratore autonomo resta quindi la possibilità di iniziare una collaborazione continuata e coordinata il cui scopo non è la realizzazione di una progetto (altrimenti sarebbe un co.co.pro.), ma l’erogazione di un servizio all’azienda in tempi e luoghi decisi dal lavoratore.

 

Aggiornato il