Il lavoro intermittente

Quando hai delle attività da far svolgere in modo discontinuo o intermittente puoi utilizzare un lavoratore a chiamata.

Con l'entrata  in vigore a fine giugno del D.Lgs. 81/2015, il quarto dei decreti applicativi che fanno parte del cosiddetto “Jobs Act”, la legge delega per la riforma del lavoro approvata dal Parlamento all’inizio di dicembre 2014 è stata modificata la disciplina del lavoro intermittente come segue.

Il contratto di lavoro intermittente è il contratto, anche a tempo determinato, mediante il quale un lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro che ne può utilizzare la prestazione lavorativa in modo discontinuo o intermittente secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi, anche con riferimento alla possibilità di svolgere le prestazioni in periodi predeterminati nell'arco della settimana, del mese o dell'anno.
Il contratto di lavoro intermittente può in ogni caso essere concluso con soggetti con meno di 24 anni di età, purché le prestazioni lavorative siano svolte entro il venticinquesimo anno, e con più di 55 anni.
 
3.  In ogni caso, con l'eccezione dei settori del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo, il contratto di lavoro intermittente è ammesso, per ciascun lavoratore con lo stesso datore di lavoro, per un periodo complessivamente non superiore a quattrocento giornate di effettivo lavoro nell'arco di tre anni

E’ vietato il ricorso al lavoro intermittente nei seguenti casi:

  • quando vuoi sostituire lavoratori in sciopero;
  • quando hai fatto ricorso nei 6 mesi precedenti a una procedura di licenziamento collettivo, o se hai lavoratori sospesi o con orario ridotto che beneficiano della cassa integrazione;
  • quando non hai effettuato la valutazione dei rischi ai sensi della normativa vigente in materia di igiene e sicurezza del lavoro.

 

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