Il lavoratore disabile

Nelle aziende e negli enti pubblici possono essere assunte persone disabili se queste sono in età lavorativa, disoccupate e regolarmente iscritte nelle liste del collocamento obbligatorio, tenute dai Centri Servizi per il Lavoro (CSL).

Per iscriversi in tali elenchi occorre che le persone disabili rientrino nelle seguenti categorie:

  • invalidi civili con una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45% (accertata dalla commissione medica competente);
  • invalidi da lavoro con grado di invalidità superiore al 33% (accertata dall’INAIL);
  • invalidi di guerra, invalidi per servizio e invalidi civili di guerra (accertata in base alla legge sulle pensioni di guerra);
  • i non vedenti e i sordomuti;
  • vedove, orfani, coniugi superstiti di coloro che sono deceduti per cause di lavoro, di guerra e servizio, profughi e italiani rimpatriati, nonché vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.

Potrebbero rientrare nelle sopraccitate categorie anche coloro che per causa di infortunio o malattia, durante il rapporto di lavoro, subiscano una riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 60%, purché tali eventi non siano imputabili all’inadempimento da parte del datore di lavoro delle norme in materia di sicurezza e igiene del lavoro.

Inoltre, entro il 28 febbraio di ogni anno, le persone disabili iscritte nelle liste del collocamento obbligatorio devono recarsi all’ufficio del collocamento mirato del CSL di appartenenza per confermare la loro volontà di essere avviati al lavoro mediante l’inserimento in graduatoria, chi non risulta regolarmente iscritto nelle liste non potrà prendere parte alle chiamate delle aziende private e degli enti pubblici obbligati ad assumere persone disabili.

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