I soggetti autorizzati alla comunicazione di assunzione

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Qualora non sia lo stesso datore di lavoro ad adempiere in prima persona, le comunicazioni obbligatorie inerenti ai rapporti di lavoro possono essere effettuate da soggetti autorizzati iscritti negli albi professionali:

  • consulenti del lavoro;
  • avvocati e procuratori legali;
  • commercialisti;
  • associazioni sindacali di categoria cui il datore di lavoro abbia conferito mandato.

Questi soggetti sono obbligati a comunicare alla Direzione provinciale del lavoro - Servizio Politiche del Lavoro l’elenco dei datori di lavoro dai quali hanno ricevuto la delega a effettuare le dichiarazioni e le comunicazioni previste per l’assunzione dei lavoratori.

L’omissione o il ritardo nella comunicazione obbligatoria di assunzione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro (art. 19, comma 3, d.lgs. n. 276/2003) per ogni lavoratore interessato.

 

Aggiornato il 01/09/2022