Forme speciali di vendita al dettaglio: vendita al domicilio del consumatore

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Descrizione

Regime previsto dalla normativa settoriale

Regime ex L.R. n. 24/2016

Ente

competente

Concentrazione di regimi amministrativi

Note

13

Forme speciali di vendita al dettaglio: vendita al domicilio del consumatore

L.R. n. 5/2006, art. 4, comma 8; D.Lgs. n. 114/1998, art. 19

13.a

Avvio dell’attività

Variazione del settore merceologico

Comunicazione a efficacia differita di 30 giorni (L.R. n. 5/2006, art. 3, comma 8), confluita nel regime di SCIA ai sensi del D.Lgs. n. 222/2016

Autocertificazione a 0 giorni

senza asseverazione

  • Comune nel quale l'esercente intende avviare l'attività
  • Questura (solo in caso di esercizio tramite incaricati)

Con le modalità di cui alla L.R. n. 24/2016 si raccordano i seguenti ulteriori adempimenti, qualora necessari e non espletati in precedenza:

  • Per tutte le attività del settore alimentare: Notifica igienico sanitaria (n° 80)
  • A seconda delle merci vendute, sono necessari i seguenti ulteriori adempimenti:

-       Vendita di alcolici (n° 70)

-       Vendita di prodotti fitosanitari (n° 76)

-       Vendita al minuto di bombole di GPL (n° 74)

-       Vendita di mangimi (n° 77)

-       Vendita di cosmetici (n° 84)

 

  • Quando l’attività è accessoria ad altra tipologia di vendita, non occorre alcun titolo di legittimazione aggiuntivo
  • Nel caso di esercizio dell’attività tramite incaricati a svolgere vendite presso il domicilio, l’elenco degli incaricati deve essere trasmesso al SUAPE per il successivo inoltro al Questore
  • Per altre variazioni (es. del legale rappresentante, della compagine sociale, della ragione sociale, ecc.), vendite promozionali, saldi di fine stagione, vendite di liquidazione per prodotti non stagionali o alimentari, non è previsto alcun adempimento

13.b

Subingresso

Cessazione

Comunicazione (D.Lgs. n. 114/1998, art. 26, comma 5)

13.c

Vendite di liquidazione per cessazione o cessione d’attività, limitatamente ai prodotti non alimentari stagionali

Comunicazione a efficacia differita di 20 giorni (L.R. n. 5/2006, art. 7, comma 5)

13.d

Variazione del preposto

Comunicazione

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