In ossequio al più generale principio di unicità del procedimento SUAPE, si ritiene possibile, e persino più aderente al dettato normativo, che l’approvazione dello studio di compatibilità avvenga nella medesima conferenza di servizi nella quale si esaminano tutti gli altri aspetti relativi al progetto; in tale ottica, si può considerare la previsione delle direttive SUAPE (che prevedono un’approvazione preventiva in un procedimento separato), come una mera facoltà lasciata alla discrezionalità dell’imprenditore, essendo comunque sempre ammissibile la presentazione di un’unica DUA per l’ottenimento contestuale di tutti i titoli abilitativi necessari per l’esecuzione dell’opera, ivi compresa l’approvazione dello studio di compatibilità previsto dal PAI.
L’acquisizione del parere favorevole sullo studio di compatibilità deve essere fatta preliminarmente alla presentazione della DUA oppure può essere fatta nella stessa pratica SUAPE presentando il modello A30?
Aggiornato il 15/10/2019