Energia e reti di imprese

Il concetto di rete di imprese è stato introdotto per la prima volta dall’art. 6‐bis della legge 133/2008 in cui le reti di imprese sono definite “libere aggregazioni di singoli centri produttivi coesi nello sviluppo unitario di politiche industriali, anche al fine di migliorare la presenza nei mercati internazionali”.

L’art.3 della legge 33/2009 e s.m.i. ha poi disciplinato la rete di imprese da intendersi come raggruppamenti di imprese che sottoscrivono un contratto di rete con lo scopo di “accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato e a tal fine si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all'esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell'oggetto della propria impresa”.

La rete di impresa, per la sua capacità intrinseca di creare massa critica, presenta numerosi vantaggi alcuni dei quali sono di fondamentale importanza per l’approccio ai costosi mercati della eco-sostenibilità e della green economy, soprattutto se si pensa ai settori di riqualificazione ambientale industriale e produzione energia: 

  • accesso alla conoscenza e competenza di altre imprese;
  • attivazione di circuiti di natura tecnica, industriale e commerciale;
  • ingresso in nuovi mercati;
  • acquisizione di elementi che accrescono la competitività;
  • migliore accesso a capitali;
  • maggior forza contrattuale. 

Questi vantaggi determinano delle positive conseguenze, alcune delle quali sono: 

  • riduzione dei costi di produzione;
  • riduzione dei tempi di produzione;
  • sviluppo delle risorse umane.
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