In base alla normativa di riferimento italiana (D.Lgs. 3 marzo 2011, n.28) si definisce energia da fonti rinnovabili quella “energia proveniente da fonti rinnovabili non fossili, vale a dire energia eolica, solare, aerotermica, geotermica, idrotermica e oceanica, idraulica, biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas”.
Con il termine energia da fonti rinnovabili si intendono, quindi, tutte quelle forme di energia adatte all’impiego umano e prodotte da fonti che si rigenerano almeno alla stessa velocità con cui vengono consumate (sole, vento, calore del sottosuolo). Sono, cioè, nonesauribili nella scala dei tempi umani.
Una caratteristica importante è che gli impianti a fonti rinnovabili nella maggior parte dei casi non immettono in atmosfera, durante il loro funzionamento, sostanze nocive e/o climalteranti quali l’anidride carbonica (CO2), principale responsabile dell’effetto serra.
In altri casi gli impianti, come quelli a biomassa, hanno bilancio di emissioni nullo: la quantità di anidride carbonica emessa è pari a quella assorbita dalla biomassa durante la sua formazione.
Esiste una differenza tra fonti rinnovabili e fonti alternative: tra le fonti alternative rientrano pure le fonti nucleari che non hanno il requisito di essere rinnovabili in quanto soggette ad esaurimento, ma che sono semplicemente alternative ai combustibili fossili.