Scegli il regime fiscale della tua impresa

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La scelta del regime fiscale, la quale determinerà il carico fiscale e i relativi adempimenti, è strettamente correlata alla forma giuridica dell’impresa. Si deve, infatti, tenere in considerazione che, a seconda della forma di impresa adottata, hai la possibilità di optare solo tra alcuni dei regimi fiscali disponibili.

Intraprendere un’attività di impresa può avvenire individualmente o collettivamente, ossia con altri imprenditori detti “soci”.

Le forme giuridiche previste dal nostro ordinamento sono le seguenti:

  • ditta individuale: la quale fa riferimento ad unico titolare, cioè l'imprenditore;
  • Società di persone: dove i soci hanno di norma una responsabilità «illimitata e solidale» di fronte ad eventuali rovesci societari;
  • Società di capitali: dove i soci hanno invece una responsabilità limitata verso i creditori, relativa al solo capitale sociale sottoscritto. Per cui in caso di perdita o di fallimento i creditori possono rivalersi esclusivamente sul patrimonio sociale.
  • cooperativa: società con particolari obiettivi, che consistono nel dare la possibilità ai soci, di acquistare beni e servizi a prezzi migliori e nel pagare loro, uno stipendio migliore, mettendo insieme delle aziende per coordinare e promuovere delle attività comuni d’impresa.

Tra le società di persone troviamo:

  • Società semplice (S.s.);
  • Società in nome collettivo (S.n.c.);
  • Società in accomandita semplice (S.a.s.).

Tra le società di capitali troviamo:

  • Società a responsabilità limitata (S.r.l.);
  • Società a responsabilità limitata semplificata (S.r.l.s.);
  • Società per azioni (S.p.a.);
  • Società in accomandita per azioni (S.a.p.a.).

 

 

Fino al 2014 il nostro ordinamento, contemplava diversi regimi fiscali:

  1. Regime ordinario, disciplinato dall'art. 13 e ss. del D.P.R. n, 600/1973;
  2. Regime semplificato per le imprese minori.
  3. Regime agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo, chiamato forfetario.
  4. Regime dei contribuenti minimi chiamato forfettone, disciplinato dall'art. 1, commi da 96 a 117,1. n. 244/2007;
  5. Regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (nuovo regime dei "minimi").

La legge di stabilità 2015, con l'obiettivo di semplificare il sistema fiscale italiano, ha ridotto i regimi fiscali utilizzabili e attualmente, il regime contabile adottabile da imprese e professionisti può assumere tre sole forme:

  1. regime forfettario (agevolato) - con determinazione della base imponibile attraverso l’applicazione di un coefficiente di redditività (variabile da attività ad attività) sul reddito conseguito nell’anno e, su questo, di un'aliquota sostitutiva di tipo forfettario pari al 5% (per nuove imprese e per i primi 5 anni di attività) o al 15% (in tutti gli altri casi);
  2. regime semplificato per cassa (o più correttamente delle “imprese minori”) - riservato alle imprese che hanno conseguito ricavi inferiori a 400 mila euro se prestazioni di servizio o 700 mila euro per attività diverse;
  3. regime ordinario.

Il Regime dei minimi permane, solo per coloro che non hanno terminato i 5 anni di permanenza o che non hanno superato i 35 anni di età.

La legge di bilancio 2019 ha abrogato il regime opzionale dell’imposta sul reddito d’impresa (Iri) introdotto dalla legge di bilancio 2017 e disciplinato dall’articolo 55-bis, Tuir (articolo 1, comma 1055, legge 145/2018) e ha ampliato l’ambito applicativo del regime forfettario. Posso accedere a tale regime sia i contribuenti che avviano una nuova attività di impresa, arte o professione e che prevedono di conseguire ricavi o compensi non superiori ai 65.000 euro sia i contribuenti già in attività e che nell’anno antecedente l’entrata in vigore di tali disposizioni non abbiano conseguito ricavi o compensi oltre la soglia indicata.

Per maggiori approfondimenti, si consultino i seguenti link:

Articolo 230 bis Codice Civile

Articolo 2135 Codice Civile

Codice Civile, Libro V, Titolo II.

Codice Civile, Libro V, Capo II, Della Società Semplice

Codice Civile, Libro V, Titolo V, Capo III, Della società in nome collettivo.

Codice Civile, Libro V, Titolo V, Capo IV, Della società in accomandita semplice.

Codice Civile, Libro V, Titolo V, Capo VII, Della società a responsabilità limitata.

Decreto Legge 22 Giugno 2012, n.83.

Codice Civile, Libro V, Titolo V, Capo V, Società per azioni.

Codice Civile, Libro V, Titolo VI, Delle imprese cooperative e delle mutue assicuratrici.

Codice Civile, Libro V, Titolo X, Della disciplina della concorrenza e dei consorzi.

Aggiornato il 30/03/2020