Agibilità per luoghi di pubblico spettacolo

A

B

C

D

E

F

G

Descrizione

Regime previsto dalla normativa settoriale

Regime ex L.R. n. 24/2016

Ente

competente

Concentrazione di regimi amministrativi

Note

110

Agibilità per luoghi di pubblico spettacolo

R.D. 773/1931, art. 80

110.a

Luoghi con capienza superiore a 200 persone

Acquisizione del parere su progetto

Parere (R.D. n° 635/1940, art. 141, comma 1, lettera a)

Conferenza di servizi

(vedi art. 18 direttive)

Sil.assenso in CdS: sì

Sil.assenso art. 20 L.241/90: no

Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo (comunale o provinciale)

Con le modalità di cui alla L.R. n. 24/2016 si raccordano i seguenti ulteriori adempimenti, qualora necessari e non espletati in precedenza:

  • Per l’avvio dell’attività di spettacolo o intrattenimento, qualora dovuto il titolo abilitativo ex artt. 68/69 TULPS, si applicano anche i relativi regimi amministrativi (n° 111)
  • Se sono presenti impianti di diffusione sonora o manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali: Impatto acustico (n° 252)
  • Se sono presenti scarichi idrici: Scarichi idrici (n° 251)
  • Se l’attività prevede l’occupazione di suolo pubblico: Concessione di spazi pubblici (n° 310)
  • Per luoghi con capienza superiore a 100 persone, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 metri quadri, o comunque nel caso l’attività rientri in uno dei casi previsti dall’allegato I al DPR n° 151/2011: SCIA di prevenzione incendi (n° 300)
  • Per tutti i locali: Verifica prescrizioni regionali antincendio (n° 301.a)
  • Per l’apposizione di insegne: Posa di insegne e cartelli pubblicitari (n° 312) e Manutenzione straordinaria (n° 352.a)
  • Se l’attività è esercitata sul demanio marittimo: Attività svolte sul demanio marittimo (n° 311)
  • Il parere su progetto da parte della commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo deve essere preventivamente acquisito solo per luoghi di capienza superiore a 200 persone;
  • Salvo che la natura dei luoghi in cui sono installati gli allestimenti temporanei richiedano una specifica verifica delle condizioni di sicurezza, non occorre una nuova verifica per gli allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente, per i quali la commissione di vigilanza abbia già concesso l'agibilità in data non anteriore a due anni
  • Per altre variazioni (es. del legale rappresentante, della compagine sociale, della ragione sociale, ecc.) non è previsto alcun adempimento
 

110.b

Luoghi con capienza superiore a 200 persone

Apertura

Modifiche a locali già autorizzati

Variazioni sostanziali

 

Licenza (R.D. 773/1931, art. 80; R.D. n° 635/1940, artt. 141 e seguenti)

Conferenza di servizi

(vedi art. 18 direttive)

Sil.assenso in CdS: sì

Sil.assenso art. 20 L.241/90: no

Comune previa acquisizione del parere della commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo (comunale o provinciale)

110.c

Luoghi con capienza inferiore a 200 persone

Apertura

Modifiche a locali già autorizzati

Variazioni sostanziali dell’attività

 

Asseverazione (R.D. n° 635/1940, art. 141 comma 2 come modificato dal D.Lgs. n. 222/2016)

Autocertificazione a 0 giorni

con asseverazione

Comune

Il parere della comm. di vigilanza è sostituito dall’asseverazione di un professionista

Aggiornato il