SFIRS - Fondo Regionale Finanza inclusiva

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Oggetto del bando

Il Fondo Regionale di Finanza Inclusiva interviene a favore dei beneficiari dei contributi comunitari per superare le difficoltà di accesso alle garanzie fideiussorie richieste dall’Amministrazione per l’erogazione di anticipi. Il fondo interviene inoltre a supportare i soggetti svantaggiati, con difficoltà di accesso al credito ed a rischio di esclusione finanziaria, nel tradizionale mercato del credito e delle garanzie.

Spese ammissibili
Investimenti produttivi (IP), Servizi (S), Formazione (F), Partecipazione a fiere (FM), Costi materiali (CM), Spese gestione (SG), Capitale circolante (CC)
Macrosettore
Agricoltura, Industria, Servizi, Turismo
Data di scadenza dell'agevolazione
(a sportello)
Soggetti ammissibili

Possono presentare domanda di accesso al Fondo esclusivamente le imprese di nuova costituzione, che non abbiano già ottenuto l'anticipazione e siano state selezionate nell'ambito dei seguenti Avvisi pubblici cofinanziati da risorse del POR FSE 2007/2013:

- Europeando Concorso di idee

- Promuovidea

- Impresa Donna

- PRIMA - Progetti d’impresa per i mestieri e l’ambiente.

Progetti finanziabili

Il Fondo Regionale di Finanza Inclusiva opererà a favore dei soggetti di cui all’art. 4 secondo una delle seguenti modalità di intervento:

a) Rilascio di controgaranzia a favore di intermediari finanziari (Banche, assicurazioni, altro intermediario finanziario) a condizione che abbiano a propria volta rilasciato una fideiussione/polizza fideiussoria pari alla quota di contributo o finanziamento pubblico richiesto a titolo di anticipazione e acconto;

b) Rilascio di garanzie dirette;

c) Rilascio di garanzie dirette a favore delle Banche o società di leasing finanziatrici dell’iniziativa imprenditoriale intrapresa da parte dei soggetti richiedenti. In tal caso si potrà intervenire su operazioni finanziarie di importo non inferiore ad €. 5.000 e non superiore ad €. 50.000 e di durata non superiore a 60 mesi.

Agevolazione concessa

Garanzia diretta

Controgaranzia

Procedura

Le richieste di ammissione al Fondo dovranno avvenire in base ai seguenti schemi procedurali:

- Per le Imprese o Agenzie Formative, beneficiarie di "contributi o finanziamenti pubblici:

Controgaranzia:

a) il soggetto beneficiario, sia esso impresa o agenzia formativa, volendo ottenere l’anticipazione sul contributo o finanziamento pubblico, richiede l’intervento di una Banca (o assicurazione o altro intermediario finanziario) per la copertura fideiussoria attraverso la presentazione di formale domanda predisposta in duplice copia di cui una inoltrata per conoscenza alla SFIRS S.p.A. in qualità di Gestore del Fondo

b) la Banca (o assicurazione o altro intermediario finanziario), entro 30 giorni dalla ricezione dell’istanza, richiede, attraverso la procedura telematica, la controgaranzia del Fondo;

c) il Fondo rilascia la controgaranzia e la Banca (o assicurazione o altro intermediario finanziario) rilascia la copertura fideiussoria nell’interesse dell’impresa beneficiaria del contributo pubblico o agenzia formativa;

d) il soggetto beneficiario riceve l’anticipo/acconto;

e) il soggetto beneficiario comunica alla SFIRS S.p.A. l’avvenuta erogazione dell’anticipo/acconto dalla cui data decorrerà la garanzia.

Garanzia Diretta:

a) il soggetto beneficiario, sia esso impresa o agenzia formativa, volendo ottenere l’anticipazione sul contributo o finanziamento pubblico, richiede l’intervento di una Banca (o assicurazione o altro intermediario finanziario) per la copertura fideiussoria attraverso la presentazione di formale domanda predisposta in duplice copia di cui una inoltrata per conoscenza alla SFIRS S.p.A. in qualità di Gestore del Fondo;

b) a seguito di formale diniego al rilascio della fideiussione da parte della Banca (o assicurazione o altro intermediario finanziario) o decorsi inutilmente 30 (trenta) giorni dalla presentazione della domanda, il soggetto beneficiario, richiede la garanzia diretta del Fondo inoltrando la domanda cartacea e una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con la quale comunica il diniego ricevuto, di cui allega copia, o la mancata ricezione di riscontro all’istanza inoltrata alla Banca (o assicurazione o altro intermediario finanziario)

c) il Fondo rilascia la garanzia diretta nell’interesse dell’impresa beneficiaria del contributo pubblico;

d) il soggetto beneficiario riceve l’anticipo/acconto;

e) il soggetto beneficiario comunica alla SFIRS S.p.A. l’avvenuta erogazione dell’anticipo/acconto dalla cui data decorrerà la garanzia.

- Per le Imprese non beneficiarie di "contributi o finanziamenti pubblici:

a) il soggetto beneficiario, a rischio di esclusione finanziaria, impossibilitato, per debolezza economica/patrimoniale, a rilasciare fideiussioni o garanzie dirette alle Banche (o società di leasing), volendo avviare un’attività di impresa, richiede l’intervento di una Banca (o società di leasing) per la copertura finanziaria dell’iniziativa imprenditoriale attraverso la presentazione di formale domanda predisposta sull’apposito modello del Fondo ed in duplice copia, di cui una inoltrata per conoscenza alla SFIRS S.p.A, in qualità di Gestore del Fondo, a cui dovrà allegare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con la quale dichiara l’impossibilità ad adempiere autonomamente al rilascio delle garanzie richieste da parte dell’istituto di credito finanziatore;

b) la Banca (o società di leasing), inoltra, attraverso la procedura telematica, l’istanza di garanzia diretta del Fondo sull’intervento finanziario richiesto il cui importo non potrà essere inferiore ad €.5.000 e superiore ad €. 50.000 e la durata non superiore a 60 mesi;

c) il Fondo rilascia la garanzia diretta nell’interesse dell’impresa beneficiaria titolare del finanziamento o leasing;

d) il Beneficiario comunica alla SFIRS S.p.A. l’avvenuta erogazione del finanziamento o la consegna del bene in leasing dalla cui data decorrerà la garanzia.

Criteri di valutazione

A seguito della ricezione delle domande a valere sul Fondo, la SFIRS S.p.A., in qualità di Soggetto Gestore del Fondo, svolge l’attività di istruttoria delle istanze per la concessione della controgaranzia o garanzia diretta del Fondo volta all’accertamento della sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi dei beneficiari per l’accesso all’intervento del Fondo.

In particolare la SFIRS S.p.A. deve accertare:

- che le Banche e gli altri soggetti garanti siano in possesso dei requisiti di cui alla DGR n. 46/26 di istituzione del Fondo Regionale di finanza inclusiva, in particolare:

  • Banche iscritte all’albo di cui all’art. 13 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
  • attività di locazione finanziaria sia esercitata da una banca iscritte all'albo di cui all'art. 13 del Testo Unico Bancario,   da un soggetto appartenenti ai gruppi bancari iscritti all'albo di cui all'art. 64 del Testo Unico Bancario, da un intermediario finanziario iscritto nell'elenco generale di cui all' art. 106 o nell'apposita sezione speciale prevista dall'art. 113 del Testo Unico Bancario, ovvero nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del Testo Unico Bancario.
  • Imprese di assicurazione indicate nella Legge 348 del 10/06/1982 aventi sede legale in Italia e iscritte nell’elenco delle imprese autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni presso l’IVAAS Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni

- che, i destinatari finali siano in possesso dei requisiti richiesti e non presentino motivi di esclusione.

Il Soggetto Gestore si riserva la facoltà di richiedere il completamento dei dati necessari, ivi compresa la rettifica o l’integrazione di dichiarazioni erronee o incomplete, ovvero chiarimenti necessari ai fini dell’istruttoria stessa. Qualora tali dati integrativi non pervengano entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla data della relativa richiesta, la domanda si intende decaduta e SFIRS ne dà tempestiva e motivata comunicazione al Soggetto Proponente e, per conoscenza, all’Organismo Intermedio del P.O. FSE.

Il Soggetto Gestore effettua l’istruttoria seguendo l’ordine cronologico di presentazione delle domande validamente presentate e complete della documentazione obbligatoria. Il diritto all’istruibilità della domanda si perfeziona nel momento in cui la documentazione richiesta è completa.

Le istruttorie vengono trasmesse attraverso il sistema informativo all'Organismo Intermedio, secondo l’ordine di presentazione, unitamente alla proposta di concessione delle garanzie.

Dotazione finanziaria
Il Fondo Regionale di Finanza Inclusiva metterà a disposizione dei beneficiari dei Fondi comunitari 5 milioni di euro.