Programma nazionale di sostegno nel settore del vino Disposizioni regionali per la presentazione delle domande di aiuto per la Misura “Investimenti” Annualità 2018-2019

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Oggetto del bando

La Misura “Investimenti”, attivata nell’ambito del Programma Nazionale di sostegno del settore del vino, prevede l’erogazione di un aiuto per la realizzazione di investimenti materiali e/o immateriali in impianti di trasformazione, in infrastrutture vinicole e nella commercializzazione del vino e riguardanti la produzione e/o la commercializzazione dei prodotti di cui all’allegato VII, parte II del Regolamento (UE) n. 1308/2013, ad esclusione di quelli elencati ai punti 13, 14, 17.

Spese ammissibili
Investimenti produttivi (IP), Servizi (S), Spese gestione (SG)
Macrosettore
Agricoltura
Data di scadenza dell'agevolazione
(a sportello)
Soggetti ammissibili

Possono accedere al bando e presentare domanda di aiuto le imprese agricole singole o associate che hanno sede legale e/o operanti nel territorio regionale che svolgono almeno una delle seguenti attività di cui all’art. 3 del D.M. n. 911 del 14.2.2017:

a) la produzione di mosto di uve ottenuto dalla trasformazione di uve fresche da esse stesse ottenute, acquistate, o conferite dai soci, anche ai fini della sua commercializzazione;

b) la produzione di vino ottenuto dalla trasformazione di uve fresche o da mosto di uve da esse stesse ottenuti, acquistati o conferiti dai soci, anche ai fini della sua commercializzazione;

c) l’elaborazione, l’affinamento e/o il confezionamento del vino conferito dai soci, e/o acquistato anche ai fini della sua commercializzazione. Sono escluse dal contributo le imprese che effettuano la sola attività di commercializzazione dei prodotti oggetto del sostegno;

d) la produzione di vino attraverso la lavorazione delle proprie uve da parte di terzi vinificatori qualora la domanda sia rivolta a realizzare ex novo un impianto di trattamento o una infrastruttura vinicola, anche ai fini della commercializzazione.

Pertanto, i soggetti che possono beneficiare del premio devono essere produttori di vino e devono avere l’attività prevalente nel settore vitivinicolo.

Non sono ammessi soggetti che effettuano esclusivamente la sola commercializzazione dei prodotti oggetto dell’aiuto.

Possono accedere all’aiuto anche le organizzazioni interprofessionali come definite all’art. 157 del

regolamento (UE) n. 1308/2013, compresi i Consorzi di tutela riconosciuti autorizzati ai sensi dell’art.41 della Legge 12 dicembre 2016 n.238 (G.U. e n.302 del 28.12.2016), per la registrazione dei marchi collettivi delle denominazioni.

Il sostegno è erogato alle seguenti tipologie di beneficiari:

- microimprese, piccole, medie, intermedie e grandi imprese così come definite ai sensi dell’articolo 2, del titolo I dell’allegato della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, la cui produzione principale sia la produzione di vino.

Non possono beneficiare degli aiuti previsti dalla misura investimenti le imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà, ai sensi dell’art. 2 punto 14 del regolamento UE n. 702/2014.

Progetti finanziabili

Possono beneficiare dell’aiuto i soggetti operanti sull’intero territorio regionale per investimenti localizzati nel territorio regionale e/o nel territorio extra regionale nell’ambito dell’Unione Europea.

Sono ammessi tutti gli investimenti materiali e/o immateriali in impianti di trattamento, in infrastrutture vinicole e nella commercializzazione del vino diretti a migliorare il rendimento globale dell’impresa e riguardanti la produzione e la commercializzazione dei prodotti di cui all’allegato VII, parte II del Regolamento (UE) n. 1308/2013, ad esclusione di quelli elencati ai punti 13, 14, 17 (mosto di uve concentrato, mosto di uve concentrato rettificato e aceto di vino).

Le spese sostenute per l’investimento devono essere strettamente ed esclusivamente correlate all’attività vitivinicola dell’Azienda, ovvero devono aumentare la competitività nell’ambito esclusivo dei prodotti vitivinicoli (allegati VII – parte II regolamento UE 1308/2013).

Agevolazione concessa

E’stabilito un importo massimo di spesa ammissibile per progetto pari a 400.000 euro sia per progetti realizzati nel territorio regionale che per investimenti realizzati fuori dalla regione nell’ambito del territorio dell’Unione Europea.

Per la realizzazione degli interventi finanziabili, l’intensità degli aiuti per le microimprese, piccole e medie imprese è fissata nella percentuale del 40% della spesa riconosciuta ammissibile. La restante parte, non coperta dal finanziamento pubblico, sarà a totale carico dei beneficiari.

Per le imprese classificabili come intermedia e grande impresa l’intensità dell’aiuto è pari rispettivamente al 20% e al 19%. La restante parte, non coperta dal finanziamento pubblico, sarà a totale carico dei beneficiari.

Termini

Le domande di aiuto sono presentate entro il termine del 15 febbraio 2018.

Spese ammissibili

In linea generale le spese ammissibili all’aiuto per investimenti sono quelle finalizzate al raggiungimento degli obiettivi definiti dal progetto.

Tutte le spese per essere ammissibili devono essere pertinenti, imputabili e congrue rispetto all’investimento vitivinicolo proposto nella domanda di aiuto.

Anche le spese generali collegate alle spese di cui alle lettere a) e b) del regolamento delegato (UE) n. 2016/1149 come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi studi di fattibilità devono rispondere ai requisiti di“Imputabilità, pertinenza, congruità e ragionevolezza”.

Inoltre, tutte le spese ammissibili comprese le spese generali devono essere effettuate e rendicontate direttamente dal beneficiario.

Per quanto riguarda gli investimenti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, sono ammissibili quelli coerenti con i fabbisogni nel limite di potenza degli impianti fino a 1 MWp, commisurati ai fabbisogni aziendali e in ogni caso non eccedenti i fabbisogni energetici interni del ciclo produttivo aziendale.

Gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili devono essere realizzati in conformità con quanto approvato in sede istruttoria; in particolare, la potenza dell’impianto non potrà superare quella necessaria all’autoconsumo aziendale anche nel caso in cui il beneficiario intenda provvedere a proprie spese per la potenza eccedente. In questi casi l’impianto non sarà finanziato neanche per la parte approvata in sede istruttoria.

Possono essere finanziati, inoltre, impianti per la produzione di biocombustibili a partire dai prodotti e sotto prodotti vitivinicoli, purché finalizzati esclusivamente a soddisfare il fabbisogno energetico (elettrico e/o termico) della stessa azienda, ma non sono in ogni caso finanziabili gli impianti per la produzione di biocarburanti, cioè dei biocombustibili destinati alla trazione e non alla produzione di energia elettrica o termica.

Nell’ambito dell’obiettivo di elevare i livelli di protezione ambientale, le imprese dovranno prestare attenzione attraverso gli investimenti al miglioramento delle performance ambientali. In ogni caso gli impianti ad energia solare ed eolica devono essere compatibili con le norme in materia di tutela del paesaggio e dell’ambiente e non generare problemi di concorrenza nell’uso del suolo con le attività agricole. In particolare gli impianti ad energia solare dovranno essere integrati o semi-integrati nei fabbricati aziendali, gli impianti a terra saranno ammessi solo in assenza o insufficienza di fabbricati.

Le spese generali, saranno riconosciute fino alla concorrenza del 10% del costo totale degli investimenti realizzati. Nel caso di progetti che prevedono la sola fornitura di attrezzature e macchinari le spese generali saranno riconosciute fino alla concorrenza del 5%.

Procedura

a domanda di aiuto è presentata all’Organismo Pagatore AGEA.

Possono essere presentate domande di investimenti di durata annuale e di durata biennale.

Il richiedente, all’atto di presentazione della domanda, deve indicare la modalità di erogazione dell’aiuto

come di seguito riportato:

· domanda di investimenti di durata annuale:

- pagamento a collaudo (domanda di pagamento a saldo)

· domanda di investimenti di durata biennale:

- pagamento a collaudo dei lavori (domanda di pagamento a saldo)

- pagamento in forma anticipata (domanda di pagamento anticipo e domanda di pagamento a

saldo).

Il pagamento dell’anticipo è autorizzato solo in caso di disponibilità di risorse finanziarie dell’annualità 2018 nella misura del 40% del contributo ammesso, in ordine di graduatoria e con la presentazione della polizza fideiussoria a pari al 110% del valore dell’anticipo. Il termine di presentazione della domanda di pagamento dell’anticipo e della trasmissione della polizza al Servizio Territoriale sarà definito dall’OP AGEA con proprie istruzioni. Il Servizio territoriale provvede a comunicare per PEC l’eventuale accoglimento dell’erogazione dell’anticipo e il termine ultimo entro il quale deve essere presentata la domanda di pagamento anticipo on line sul SIAN e la relativa fidejussione.

La compilazione e la presentazione delle domande di aiuto deve essere effettuata on-line, utilizzando le funzionalità messe a disposizione da AGEA sul portale SIAN.

Le domande di aiuto sono presentate entro il termine del 15 febbraio 2018.

Per la compilazione e la presentazione delle domande è necessario rivolgersi:

 ai CAA autorizzati da AGEA a cui è stato conferito il mandato;

 ai liberi professionisti abilitati alla redazione del progetto, che hanno avuto un mandato scritto da

parte dei beneficiari e che siano accreditati dalla regione per l’accesso all’Area riservata del portale SIAN e per la compilazione delle domande di aiuto on line.

Le modalità procedurali specifiche e la modulistica per la richiesta di abilitazione al portale SIAN da parte dei Liberi professionisti e per il mandato di assistenza da parte dei beneficiari per la gestione delle richieste di aiuto per la Misura “Investimenti” sono disponibili nel sito ufficiale della Regione Sardegna.

Nella domanda di aiuto deve essere indicato obbligatoriamente l’indirizzo di posta elettronica certificata ricondotto esclusivamente ed unicamente al beneficiario. La mancata indicazione della PEC in fase di compilazione della domanda comporta l’impossibilità di proseguire nella immissione dei dati.

Ai fini dell’accreditamento degli importi da erogare a titolo di aiuto comunitario il beneficiario dovrà indicare correttamente nella domanda il codice IBAN.

L’intestatario del codice IBAN deve sempre corrispondere con il beneficiario indicato nella domanda di pagamento.

Completata la fase di compilazione sul portale SIAN la domanda deve essere stampata dal CAA

incaricato sottoscritta dal richiedente e trasmessa sul Portale SIAN in via telematica (rilascio della

domanda di aiuto sul portale SIAN).

La presentazione delle domande coincide con la trasmissione on-line sul Portale SIAN (rilascio delle domande di aiuto sul Portale SIAN).

Ai fini della data di presentazione della domanda fa fede la data di rilascio delle domande sul Portale SIAN. Nel caso in cui la domanda venga presentata dopo i termini stabiliti da AGEA, la domanda è irricevibile.

Criteri di valutazione

I criteri di priorità ai fini della predisposizione della graduatoria regionale e che devono essere posseduti dal richiedente al momento della presentazione della domanda, sono di seguito riportati:

Criteri di priorità Punteggio:

Effetti positivi in termini di risparmio energetico, efficienza energetica globale e processi sostenibili sotto il profilo ambientale (articolo 36 del regolamento delegato (UE) 2016/1149)                         punti 25

Impresa con produzione di qualità di vini DOP/IGP rivendicate > dell’80% della produzione totale di vini desunta dalla dichiarazione di vendemmia dell’ultima campagna vendemmiale                           punti 15

Impresa le cui attività siano quelle previste all’articolo 3, lettere a) e b) del D.M n. 911 del 14.2.2017                                      punti 20

Impresa (titolare o legale rappresentante) che alla data di scadenza per la presentazione delle domande hanno età compresa tra 18 anni compiuti e 41 anni non ancora compiuti alla data di presentazione della domanda e si sono insediati, per la prima volta, in una azienda agricola da meno di 5 anni        punti 10

Richiedente iscritto, in qualità di socio, a Consorzio di tutela vini a DOP o IGP della Sardegna riconosciuti ai sensi del DLgs 61/2010 o alle OP      punti 15

Richiedenti che conducono terreni confiscati dalle mafie con titolo di possesso conforme a quanto disciplinato dalla L. 109/96 e s.m.i                      punti 5

Produzioni aziendali ottenute da uve certificate biologiche ai sensi dei Regg. (CE) n. 834/2007 e n. 889/2008 e smi o ottenute secondo il Sistema di Qualità Nazionale Produzione Integrata (SQNPI)                                      punti 10

In caso di parità di punteggio totale sarà data precedenza all’impresa con titolare o rappresentante legale più giovane di età; nel caso di imprenditori agricoli associati l’età anagrafica da considerare è quella del rappresentante legale. In caso di ulteriore parità di punteggio sarà data precedenza alla minore anzianità di apertura della Partita IVA.

Dotazione finanziaria
La dotazione finanziaria per la misura “investimenti” per l’annualità finanziaria 2018 è pari a euro 3.922.871,00, di cui 2.588.241,00 a valere su risorse comunitarie e euro 1.334.630,00 a valere su risorse regionali. Le risorse regionali sono gestite anche secondo le direttive di attuazione comunitaria nazionali e regionali in materia di aiuti di stato.