lr 3/2022 Anno d’imposta 2023

Oggetto del bando

Con il presente bando l’Agenzia Sarda delle Entrate (ASE), per conto della Regione Autonoma della Sardegna, intende incentivare e sostenere le iniziative imprenditoriali e professionali, mediante il riconoscimento di un’agevolazione “a sportello”, da fruire secondo il regime “de minimis”, con l’obiettivo di rafforzare e favorire lo sviluppo e la crescita dei piccoli comuni.

Si intende per piccolo comune quello con popolazione, alla data del 31 dicembre 2020, inferiore ai 3000 abitanti (l’elenco dei comuni interessati è contenuto nell’allegato 1 alle Direttive approvate con Deliberazione della Giunta regionale n. 44/16 del 14.12.2023).

L’agevolazione consiste in un credito d'imposta, ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 9 giugno 2016, n. 114 (Norme di attuazione dell'articolo 8 dello Statuto speciale della Regione Autonoma della Sardegna - legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, in materia di entrate erariali regionali) e del capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta...).

Conformemente a quanto previsto dall’articolo 6, punto 4, delle Direttive approvate con Deliberazione della Giunta regionale n. 44/16 del 14 dicembre 2023, l’agevolazione non è rivolta ai settori esclusi di cui all’articolo 1, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 (produzione primaria dei prodotti agricoli, della pesca e acquacoltura, ecc.).

Macrosettore
Industria, Servizi, Turismo
Data di scadenza dell'agevolazione
Soggetti ammissibili

Possono usufruire del credito d'imposta le imprese che risultano aver fissato il proprio domicilio fiscale in Sardegna e avere costituito almeno un’unità operativa attiva nel territorio di un piccolo comune della Sardegna entro la data del 31.12.2023.

Si intende per “impresa” qualsiasi ente che eserciti un'attività economica, a prescindere dalla sua forma giuridica e dalle sue modalità di finanziamento. È considerata impresa anche l’attività libero professionale assoggettata all’iscrizione in albi, collegi, registri, ruoli ed elenchi pubblici tenuti da altri enti e/o soggetti della pubblica amministrazione. Sono escluse le amministrazioni e le imprese pubbliche.

Per “unità operativa attiva” si intende l'impianto operativo o amministrativo-gestionale, nel quale l'impresa esercita stabilmente una o più attività economiche, dotato di autonomia finanziaria o tecnico-funzionale e di tutti gli strumenti necessari allo svolgimento di una finalità produttiva, o di una sua fase completa, cui sono imputabili costi e ricavi relativi alla produzione o alla distribuzione di beni oppure alla prestazione di servizi, e dove si svolge stabilmente l’attività lavorativa di personale dipendente (anche a tempo determinato o in part-time), compresi i lavoratori assimilati ai lavoratori dipendenti.

Non sono da ricomprendersi, pertanto, nella definizione i cosiddetti cantieri temporanei di lavoro, quali, ad esempio, quelli per l’esecuzione di lavori edili di breve durata e/o per l’installazione di impianti, nonché semplici magazzini senza la presenza continuativa di almeno un dipendente.

Sono considerate unità operative attive le unità in cui l’attività è svolta a carattere stagionale, sempre che sia rispettato il requisito della stabilità.

Nel caso di esercizio di attività di impresa, professionale o di lavoro autonomo, senza l’ausilio di personale dipendente o assimilato, il requisito di “unità operativa attiva” è soddisfatto se nel piccolo Comune l’attività è esercitata mediante prestazione di lavoro da parte del titolare:

  • in maniera esclusiva o prevalente: l’informazione è desumibile dal quadro B della dichiarazione di inizio attività/variazione dati ai fini IVA;

  • oppure, in maniera non prevalente, purché il titolare attesti che l’attività è svolta per almeno due giorni la settimana: l’informazione sull’esercizio di attività non prevalente è desumibile dal quadro G sezione 2 della dichiarazione di inizio attività/variazione ai fini IVA; in tal caso il richiedente attesta ai sensi dell’art. 46 o 47 del DPR 445/2000 che la medesima attività è svolta presso il piccolo Comune per almeno due giorni la settimana.

In sede di controllo successivo delle dichiarazioni rese nella domanda di agevolazione, a dimostrazione del requisito può essere richiesto all’impresa beneficiaria di presentare idonea documentazione a supporto. Di seguito si elenca a titolo esemplificativo e non esaustivo la documentazione che è possibile presentare: registro corrispettivi, proprietà o titolarità di contratto di locazione, o provvedimento di concessione, di immobile idoneo allo svolgimento dell’attività dichiarata e versamento della TARI, ecc. Le richieste in argomento saranno inoltrate dall’ASE alle imprese beneficiarie entro un anno dalla concessione del beneficio.

Agevolazione concessa

Il credito di imposta è determinato dalla sommatoria dell’importo:

A. fino ad un massimo del 40% dell’imposta dovuta e assolta dall’impresa istante con riferimento al periodo di imposta 2023, determinabile con l’ausilio del foglio di calcolo elettronico allegato all' Avviso (Allegato 2), come risultante:

  • per le società di capitali: dalla dichiarazione dei redditi delle persone giuridiche (dichiarazione IRES) e dalla dichiarazione IRAP;

  • per le società di persone e per le società in trasparenza fiscale: dalla dichiarazione IRAP;

  • per le ditte individuali (titolari di partita IVA individuali ivi inclusi lavoratori autonomi e liberi professionisti): dalla dichiarazione dei redditi delle persone fisiche (dichiarazione IRPEF);

  • per le società multi-impianto, ossia quelle che nel periodo 01.01.2023–31.12.2023 presentavano unità operative in comuni italiani fuori dal territorio della Regione e/o unità operative anche in comuni del territorio regionale con popolazione pari o superiore ai 3.000 abitanti: unicamente dalla dichiarazione IRAP, per l’IRAP dovuta e versata per la Regione Sardegna.

B. Nella misura massima di euro 2.000,00 per ogni nuovo dipendente assunto nel 2023 a tempo indeterminato nell'unità operativa ubicata nel territorio di un piccolo comune della Sardegna, da assegnarsi in proporzione ai mesi compiuti contrattualizzati e al tempo di lavoro prestato (ad es. percentuale part-time) nel medesimo periodo. Le nuove assunzioni rilevano unicamente se accompagnate da un effettivo incremento occupazionale a livello dell’impresa e sempre che successivamente non si verifichi un decremento occupazionale. Per verificare se vi sia stato o meno l’incremento occupazionale occorre confrontare le ULA presenti nell’impresa nell’anno 2023 con quelle che erano presenti nell’anno 2022: la differenza tra ULA 2023 e ULA 2022 deve risultare essere maggiore di zero. Al fine di verificare che non vi sia stato successivamente un decremento occupazionale occorre confrontare gli ultimi dati disponibili, ossia l’ULA 2024 e l’ULA 2023: la differenza non deve essere negativa (può essere invece pari a zero o superiore). Il calcolo del credito spettante è determinabile con l’ausilio del foglio di calcolo elettronico allegato all' Avviso (Allegato 3).

Il credito di imposta può essere fruito unicamente se, al momento della compensazione, permane il requisito del domicilio fiscale in Sardegna e di almeno una unità operativa in un piccolo Comune della Regione. In aggiunta a tale condizione, con riferimento all’importo di cui alla lettera B , al momento della compensazione è ulteriormente necessario che il lavoratore a tempo indeterminato sia in organico nell’unità operativa oggetto di agevolazione. I suddetti requisiti devono essere mantenuti in maniera continuativa, senza interruzioni. Eventuali variazioni dell’impresa beneficiaria conseguenti a operazioni societarie o a cessioni a qualsiasi titolo dell’attività, devono essere comunicate nel termine di 15 giorni a mezzo PEC all’indirizzo: agenziasardaentrate@pec.regione.sardegna.it, affinché l’ASE proceda alle opportune verifiche, anche in considerazione delle possibili cause di revoca delle agevolazioni. La variazione non è in ogni caso accettata dall’ASE, qualora comporti il venire meno dei requisiti di ammissibilità all’agevolazione e integra una fattispecie di revoca.

L’impresa può richiedere il credito d’imposta quale sommatoria delle lettere A e B del  o anche solo il credito d’imposta calcolato secondo una delle due modalità.

Termini

Ai fini della compilazione dell’istanza, la piattaforma sarà aperta dalle ore 10:00 del giorno 30.05.2025. L’invio telematico dell’istanza potrà essere effettuato solo a decorrere dalle ore 10:00 del giorno 16.06.2025 ed entro e non oltre le ore 17:00 del giorno 08.08.2025, quale termine ultimo, a pena di esclusione.

Procedura

L’istanza di concessione del credito di imposta è compilata e presentata esclusivamente, a pena di irricevibilità e nullità, tramite procedura telematica attraverso la piattaforma SIPES, accessibile dal sito istituzionale dell’Agenzia sarda delle entrate al link: http://www.agenziasardaentrate.it/istanzeonline La compilazione e la firma delle domande è riservata al rappresentante legale dei soggetti richiedenti, come risultante dal Registro delle imprese della Camera di commercio o da albi, collegi, registri, ruoli ed elenchi pubblici tenuti da altri enti e/o soggetti della pubblica amministrazione. Il rappresentante legale può delegare la sola compilazione della domanda ad altro soggetto, fermo restando che la medesima dovrà essere firmata dal rappresentante legale. Il delegato dovrà essersi profilato precedentemente con ruolo «delegato» (la profilazione è possibile già ora accedendo al link: https://sipes.regione.sardegna.it/sipes). All’accesso sarà necessario creare il profilo impresa e associare il proprio nominativo come delegato. Il delegato può compilare tutte le sezioni del profilo impresa e della domanda, ma non ha potere di firma. Pertanto, la domanda, una volta compilata dal delegato, dovrà essere salvata in formato PDF e firmata digitalmente dal legale rappresentante indicato nella sezione «Soggetti operatori». Il delegato potrà successivamente allegare nella piattaforma la domanda e gli allegati firmati e provvedere alla trasmissione telematica. La domanda ed i relativi allegati devono essere firmati digitalmente. I richiedenti devono essere in possesso di una casella di posta elettronica certificata (PEC) attiva rilasciata da uno dei Gestori di PEC ai sensi dell'art. 14 del DPR 11 febbraio 2005, n. 68 e pubblicato in G.U. del 28 aprile 2005, n. 97. I dati inseriti dai richiedenti in fase di compilazione della domanda devono corrispondere alle informazioni riscontrabili dal Registro delle imprese o da albi, collegi, registri, ruoli ed elenchi pubblici tenuti da altri enti e/o soggetti della pubblica amministrazione. Nella domanda è necessario indicare l'albo o l’elenco di iscrizione con indicazione della circoscrizione territoriale di riferimento. È onere dell’istante verificare la correttezza dei dati contenuti nelle predette banche dati e richiederne la rettifica in caso di riscontrato errore, prima della presentazione (o ripresentazione) dell’istanza. In fase di compilazione dei "Dati anagrafici" alla voce "Forma giuridica", le imprese che non sono iscritte alla camera di commercio e che svolgono una prestazione di tipo intellettuale devono utilizzare la voce "Libero professionista" e compilare tutti i dati richiesti nel presente punto. Il modulo di domanda deve essere compilato in ogni sua parte.

Criteri di valutazione

L’ASE procede entro 90 giorni dalla ricezione alla verifica della completezza e regolarità formale delle domande sulla base dell’ordine cronologico di ricezione rilevato dalla procedura online. Le concessioni sono disposte, sulla base delle dichiarazioni contenute nella domanda e negli allegati, entro i limiti delle risorse finanziarie stanziate nel bilancio regionale con determina dirigenziale e l’elenco dei soggetti beneficiari è pubblicato periodicamente sul sito dell’ASE. Considerata la modalità di concessione dell’agevolazione, secondo una procedura “a sportello” rivolta ad una platea potenzialmente ampia, non è ammessa la rettifica e/o integrazione delle domande trasmesse e pertanto è onere minimo di cooperazione di ogni partecipante, in ossequio ai principi di buona fede e correttezza, fornire informazioni complete e non reticenti, compilare correttamente i moduli e allegare la documentazione richiesta a pena di inammissibilità della domanda. In caso di domanda irregolare o incompleta, l’ASE procede al rigetto della medesima. È consentito presentare delle integrazioni alla domanda esclusivamente al solo fine di integrare la domanda con l’allegato nel formato corretto, come previsto al punto c), paragrafo 6, dell’articolo 2, ed esclusa ogni possibilità di rettificare il contenuto dell’originario allegato trasmesso, nel caso in cui uno o più allegati siano stati inseriti nella domanda con formato differente dal formato excel (o analogo), purché l’originario documento allegato sia firmato digitalmente e conforme al modello approvato unitamente all' Avviso. Entro i termini di chiusura dello sportello, nel caso in cui il richiedente riscontri eventuali errori materiali di compilazione, ivi inclusa la mancata allegazione di documenti obbligatori sulla base delle dichiarazioni rese nella domanda, è sempre possibile presentare una nuova domanda, cui sarà assegnato un nuovo numero cronologico, in sostituzione della precedente, sempre che l’ASE non abbia già emesso un provvedimento di concessione, anche parziale, o di diniego. Nel caso di mancata presentazione di una nuova domanda, l’ASE provvederà alla risoluzione delle incongruenze esclusivamente nei seguenti casi e secondo i seguenti criteri: indicazione nella sezione relativa ai dati rilevanti per la determinazione del credito di imposta nuovi assunti di un importo complessivo di credito di imposta spettante differente dalla somma dei singoli crediti spettanti per ciascun dipendente: sarà considerato il minore tra i due importi; indicazione nella sezione relativa ai dati rilevanti per la determinazione del credito di imposta nuovi assunti di un importo superiore a quello determinabile con l’ausilio del foglio di calcolo elettronico allegato all' Avviso (Allegato 3): il credito di imposta è rideterminato nella misura inferiore. In nessun caso sarà considerata ammissibile una nuova domanda laddove l’ASE abbia verificato che l’istante ha presentato documentazione falsa o ha reso dichiarazioni sostitutive mendaci o reticenti (si veda art. 75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445), ferma restando la responsabilità penale. Nei casi sopra descritti in cui non è consentita la ripresentazione della domanda, l’eventuale ulteriore domanda sarà considerata inammissibile senza necessità di alcuna comunicazione. L’accertata impossibilità di registrazione del credito d’imposta nel registro RNA ai sensi del D.M. 31 maggio 2017, n. 115, per effetto del superamento dell’importo complessivo concedibile secondo la regola de minimis comporterà l’automatico rigetto della domanda, senza possibilità per l’istante di presentarne una nuova. La concessione del beneficio, anche parziale, è comunicata esclusivamente attraverso pubblicazione del provvedimento sul sito dell’ASE. Successivamente alla pubblicazione del provvedimento di concessione, che riporterà unicamente il riferimento del codice della domanda (2025_CRED_IMPO xxx), le imprese beneficiarie potranno utilizzare il credito di imposta solo dopo che avranno preventivamente verificato l’effettiva presenza nel proprio cassetto fiscale. La comunicazione personale all’impresa richiedente avverrà solo nel caso di provvedimento di rigetto della domanda, previa comunicazione ai sensi dell’art. 10-bis della legge 241/90. Tutte le predette comunicazioni saranno effettuate esclusivamente tramite la piattaforma SIPES. L’emissione di un provvedimento di rigetto o di accoglimento, anche parziale, comporta l’inammissibilità di una nuova domanda secondo quanto previsto all’art. 5, comma 4, dell' Avviso. Le imprese potranno utilizzare il credito spettante esclusivamente in compensazione entro il 31.12.2025, attraverso il modello F24 da presentare tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate, indicando il Codice Tributo “7033” denominato: “Credito d’imposta a favore delle imprese operanti nei piccoli Comuni della Regione Sardegna, di cui all’articolo 13, comma 2, lettera d) della legge regionale della Regione Autonoma della Sardegna 9 marzo 2022, n. 3” (istituito dalla Agenzia delle Entrate con Risoluzione n. 34/E del 02.07.2024), nella “sezione erario” del modello F24, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”.

Dotazione finanziaria
Per la concessione del credito di imposta la Regione Autonoma della Sardegna ha autorizzato una spesa di euro 39.950.000,00 a valere sul Bilancio di previsione per l’annualità 2025 (capitolo SC08.9477), al netto delle spese della procedura.