La Legge 25 Luglio 1952, n° 949 è uno strumento per sostenere lo sviluppo delle imprese artigiane, costituite anche in forma cooperativa o consortile, iscritte negli albi di cui alla legge 443/85, con esclusione di quelle appartenenti ai settori riportati nel regolamento regionale.
Possono beneficiare degli interventi agevolativi le imprese artigiane, costituite anche in forma cooperativa o consortile, iscritte negli albi di cui alla legge 443/85, con esclusione di quelle appartenenti ai settori riportati nell’appendice n. 1.
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impianto, ampliamento e ammodernamento di locali posti al servizio dell’attività artigiana dell’impresa;
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acquisto di macchine, attrezzi e autoveicoli nuovi, ovvero usati nel rispetto della normativa comunitaria in materia (norma n. 4 del Regolamento CE 685/00), posti al servizio dell’attività artigiana dell'impresa, incluse le spese per gli impianti e le attrezzature connesse al sistema informatico e comunicazionale, per le innovazioni tecnologiche e l’aumento del grado di competitività delle imprese;
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formazione di scorte di materie prime e di prodotti finiti.
L’agevolazione con il fondo perduto consiste in:
- un contributo a fondo perduto del 40% sugli investimenti in macchinari e attrezzature e immobili.
Il contributo si può ottenere anche sugli investimenti già realizzati, purchè stipulati nel 2020; - un contributo per la riduzione dei costi sostenuti per la garanzia rilasciata da un Confidi.
Il contributo sarà pari allo 0,50% annuo dell’importo del finanziamento, in relazione alla sua durata e fino a un massimo di 5 anni, con il limite del 50% del costo della garanzia. - un contributo in conto interessi che riduce il tasso di interesse dei finanziamenti erogati da Banche in favore della stessa impresa.
Sono ammesse all’agevolazione le spese sostenute non oltre i 12 mesi anteriori alla data di presentazione della domanda.
L’importo del finanziamento ammissibile alle agevolazioni non può superare il 90% della spesa d’investimento, nel limite di:
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325.368,00 euro: per le imprese individuali e societarie;
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697.217,00 euro: per i consorzi di imprese non costituiti sotto forma di società cooperativa; per le imprese cooperative; per le società costituite da non più di due anni, derivanti dalla fusione di due o più imprese preesistenti, iscritte nell'Albo delle Imprese Artigiane da almeno tre anni;
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1.394.433,00 euro: per i consorzi costituiti in forma di cooperativa, previsti dal 3° comma dell'articolo 6 della Legge n. 443/85 (c.d. consorzi misti).
Per le imprese di produzione di beni i suddetti limiti sono elevati del 100%, ossia rispettivamente a € 650.736,00, € 1.394.434,00 ed € 2.788.866,00.
Il credito per la formazione di scorte di materie prime e di prodotti finiti è concesso a carattere rotativo per un importo non superiore alla misura complessiva pari ad un terzo dei limiti sopra riportati.
Sono escluse dagli interventi agevolativi le operazioni di finanziamento di importo inferiore a 5.165,00 Euro
Qualunque sia la durata del finanziamento il contributo sarà riconosciuto per le seguenti durate:
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12 anni (15 per le imprese di nuova costituzione) per i finanziamenti aventi destinazioni di impianto, ampliamento ed ammodernamento;
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6 anni (8 per le imprese di nuova costituzione) per i finanziamenti aventi destinazione di acquisto di macchine ed attrezzi;
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5 anni (7 per le imprese di nuova costituzione) per i finanziamenti aventi destinazione di acquisto di scorte di materie prime e prodotti finiti.