Legge 949/52

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Oggetto del bando

La Legge 25 Luglio 1952, n° 949 è uno strumento per sostenere lo sviluppo delle imprese artigiane, costituite anche in forma cooperativa o consortile, iscritte negli albi di cui alla legge 443/85, con esclusione di quelle appartenenti ai settori riportati nel regolamento regionale. 

 

Al momento la dotazione finanziaria risulta essere esaurita, lo sportello resta comunque aperto per la presentazione della domanda poiché l'agevolazione verrà rifinanziata. 

Spese ammissibili
Investimenti produttivi (IP), Costi materiali (CM), Capitale circolante (CC)
Data di scadenza dell'agevolazione
(a sportello)
Soggetti ammissibili

Possono beneficiare degli interventi agevolativi le imprese artigiane, costituite anche in forma cooperativa o consortile, iscritte negli albi di cui alla legge 443/85, con esclusione di quelle appartenenti ai settori riportati nell’appendice n. 1.

Progetti finanziabili
  • impianto, ampliamento e ammodernamento di locali posti al servizio dell’attività artigiana dell’impresa;

  • acquisto di macchine, attrezzi e autoveicoli nuovi, ovvero usati nel rispetto della normativa comunitaria in materia (norma n. 4 del Regolamento CE 685/00), posti al servizio dell’attività artigiana dell'impresa, incluse le spese per gli impianti e le attrezzature connesse al sistema informatico e comunicazionale, per le innovazioni tecnologiche e l’aumento del grado di competitività delle imprese;

  • formazione di scorte di materie prime e di prodotti finiti.

Agevolazione concessa

L’agevolazione con il fondo perduto consiste in:

  • un contributo a fondo perduto del 40% sugli investimenti in macchinari e attrezzature e immobili.
    Il contributo si può ottenere anche sugli investimenti  già realizzati, purchè stipulati nel 2020;
  • un contributo per la riduzione dei costi sostenuti per la garanzia rilasciata da un Confidi.
    Il contributo sarà pari allo 0,50% annuo dell’importo del finanziamento, in relazione alla sua durata e fino a un massimo di 5 anni, con il limite del 50% del costo della garanzia.
  • un contributo in conto interessi che riduce il tasso di interesse dei finanziamenti erogati da Banche in favore della stessa impresa.
Spese ammissibili

Sono ammesse all’agevolazione le spese sostenute non oltre i 12 mesi anteriori alla data di presentazione della domanda. 

L’importo del finanziamento ammissibile alle agevolazioni non può superare il 90% della spesa d’investimento, nel limite di:

  • 325.368,00 euro: per le imprese individuali e societarie;

  • 697.217,00 euro: per i consorzi di imprese non costituiti sotto forma di società cooperativa;  per le imprese cooperative; per le società costituite da non più di due anni, derivanti dalla fusione di due o più imprese preesistenti, iscritte nell'Albo delle Imprese Artigiane da almeno tre anni;

  • 1.394.433,00 euro: per i consorzi costituiti in forma di cooperativa, previsti dal 3° comma dell'articolo 6 della Legge n. 443/85 (c.d. consorzi misti).

Per le imprese di produzione di beni i suddetti limiti sono elevati del 100%, ossia rispettivamente a € 650.736,00, € 1.394.434,00 ed € 2.788.866,00.

 Il credito per la formazione di scorte di materie prime e di prodotti finiti è concesso a carattere rotativo per un importo non superiore alla misura complessiva pari ad un terzo dei limiti sopra riportati.

Sono escluse dagli interventi agevolativi le operazioni di finanziamento di importo inferiore a 5.165,00 Euro

Qualunque sia la durata del finanziamento il contributo sarà riconosciuto per le seguenti durate:

  • 12 anni (15 per le imprese di nuova costituzione) per i finanziamenti aventi destinazioni di impianto, ampliamento ed ammodernamento;

  • 6 anni (8 per le imprese di nuova costituzione) per i finanziamenti aventi destinazione di acquisto di macchine ed attrezzi;

  • 5 anni (7 per le imprese di nuova costituzione) per i finanziamenti aventi destinazione di acquisto di scorte di materie prime e prodotti finiti.