Legge 949/52

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Oggetto del bando

La Legge 25 Luglio 1952, n° 949 è uno strumento per sostenere lo sviluppo delle imprese artigiane, costituite anche in forma cooperativa o consortile, iscritte negli albi di cui alla legge 443/85, con esclusione di quelle appartenenti ai settori riportati nel regolamento regionale.

Prevede l’erogazione di contributi in conto capitale e in conto interessi associato a un finanziamento pubblico a condizioni di mercato, come di seguito indicato:

  1. CONTRIBUTO IN CONTO INTERESSI: per la quota del finanziamento ammessa al contributo in conto interessi, il contributo stesso è determinato in misura percentuale pari al 64% del tasso di riferimento vigente alla data di stipula del contratto di finanziamento (con un minimo di un punto percentuale nel caso in cui il tasso di riferimento vigente sia pari a zero).

  2. CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE: la spesa al netto di imposte, sostenuta per la realizzazione dell’investimento beneficia di un contributo in conto capitale nella misura del 40% del costo documentato, nei limiti di cui al successivo art. 9, erogato unitamente al contributo in conto interessi.

    L’agevolazione non si applica alle spese sostenute per l’acquisizione di scorte di materie prime e di prodotti finiti.

  3. CONTRIBUTO PER LA RIDUZIONE DEI COSTI DI GARANZIA qualora l’operazione per la quale viene richiesto il contributo in conto interessi o in conto canoni è garantito - in misura pari almeno al 50% - da un Confidi, come definito dall’art. 13 del D.L. 30/09/2003, n. 269 e dalla L. 24/11/2003 n.326, è possibile richiedere il contributo per la riduzione dei costi di garanzia con la medesima domanda di agevolazioni finanziarie.

 

Spese ammissibili
Investimenti produttivi (IP), Costi materiali (CM), Capitale circolante (CC)
Data di scadenza dell'agevolazione
(a sportello)
Soggetti ammissibili

Sono ammissibili alle agevolazioni le imprese che, alla data di presentazione della domanda e fino all’erogazione del contributo, presentino cumulativamente i seguenti requisiti e rispettino le seguenti condizioni:

- le imprese iscritte all’Albo delle Imprese Artigiane e/o annotate con la qualifica di impresa artigiana (sezione speciale) nel Registro delle Imprese, secondo quanto previsto dall'art. 2 della Legge regionale n.32/2016. L’iscrizione e/o annotazione deve essere posseduta a decorrere dalla data di erogazione del finanziamento bancario o dalla data di completamento dell’investimento se successivo;

- le imprese richiedenti devono avere sede legale e operativa in Sardegna ed essere attive alla data di presentazione dell’istanza di finanziamento nonché al momento di erogazione dello stesso.

- requisiti previsti al punto 3 dell' art.6 dell'avviso pubblico per la concessione di contributi alle imprese artigiane in conto Interessi e in conto capitale relativi alle operazioni di credito agevolato e in conto canoni e in conto capitale per le operazioni di locazione finanziaria agevolata.

Agevolazione concessa

Le agevolazioni sono quantificate dall’Ente istruttore e proposte al competente Assessorato in elenchi di beneficiari per l’approvazione, la concessione e l’erogazione. Limitatamente al contributo in conto interessi, in conto canoni, e per la riduzione dei costi di garanzia le agevolazioni sono quantificate per l’erogazione in forma attualizzata, applicando quale tasso di attualizzazione il tasso di riferimento vigente.

Di seguito, per ciascuna tipologia di agevolazione, è descritta in dettaglio la modalità di calcolo degli importi concedibili.

I. OPERAZIONI DI CREDITO AGEVOLATO - Legge n. 949/1952

 Contributo in conto interessi

Per la quota del finanziamento ammessa al contributo in conto interessi, il contributo stesso è determinato in misura percentuale pari al 64% del tasso di riferimento vigente alla data di stipula del contratto di finanziamento (con un minimo di un punto percentuale nel caso in cui il tasso di riferimento vigente sia pari a zero).

La misura del tasso di riferimento è indicata e aggiornata con Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, in conformità con il tasso di riferimento fissato dalla Commissione Europea (pubblicato su https://competition-policy.ec.europa.eu/state-aid/legislation/reference… interestrates/reference-and-discount-rates_en).

Qualunque sia la maggior durata dei corrispondenti contratti di finanziamento, il contributo in conto interessi è riconosciuto per una durata massima di:

a)dodici anni per i finanziamenti aventi destinazioni di acquisto terreni, acquisto, costruzione, ristrutturazione, ampliamento ed ammodernamento di fabbricati;

b) sei anni per i finanziamenti relativi alle altre destinazioni ad eccezione dell’acquisizione di scorte di prodotti finiti;

c) cinque anni per i finanziamenti relativi all’acquisizione di scorte di prodotti finiti.

Nell'ipotesi in cui la durata dei contratti risulti superiore a quella massima di riconoscimento del contributo, il contributo medesimo sarà determinato sulla base di piani di ammortamento sviluppati per le durate massime consentite.

Le misure di durata di cui alle precedenti lettere a), b) e c) non si applicano ai finanziamenti concessi a imprese di nuova costituzione, per i quali il contributo può essere concesso fino alla durata di:

a) quindici anni per i finanziamenti di cui alla predetta lettera a);

b) otto anni per i finanziamenti di cui alla predetta lettera b);
c) sette anni per i finanziamenti di cui alla predetta lettera c).

Contributo in conto capitale

La spesa al netto di imposte, sostenuta per la realizzazione dell’investimento beneficia di un contributo in conto capitale nella misura del 40% del costo documentato, nei limiti di cui al precedente art. 9, erogato unitamente al contributo in conto interessi, o in conto canoni in caso di operazioni di leasing.

L’agevolazione non si applica alle spese sostenute per l’acquisizione di scorte di materie prime e di prodotti finiti.

Contributo per la riduzione dei costi di garanzia

Quando il finanziamento per il quale viene richiesto il contributo in conto interessi è garantito - in misura parialmeno al 50% - da un Confidi, come definito dall’art. 13 del D.L. 30/09/2003, n. 269 e dalla L. 24/11/2003, n.326, è possibile richiedere il contributo per la riduzione dei costi di garanzia con la medesima domanda di agevolazioni finanziarie. Questa dovrà essere accompagnata dall’attestazione fornita dal Confidi, dell’importo e dell’avvenuto pagamento del costo della garanzia.

Il contributo per la riduzione dei costi di garanzia è pari allo 0,50% annuo dell’importo dell’operazione, per un massimo di 5 anni. Tale contributo è erogato in forma attualizzata in unica soluzione.

Termini

La domanda di agevolazione potrà essere presentata a partire dalle ore 10:00 del 2 maggio 2024 e fino alle ore 14:00 del 3 giugno 2024, attraverso il sistema informatico (SIPES) della Regione Autonoma della Sardegna all’indirizzo: https://sipes.regione.sardegna.it/.

Spese ammissibili

Sono ammesse al finanziamento esclusivamente le spese destinate:

a) all'acquisto del terreno specificamente destinato alla costruzione e/o all'ampliamento di fabbricati posti al servizio dell’attività artigiana dell’impresa. L'acquisto del solo terreno è ammissibile esclusivamente nell'ambito dell'esercizio delle attività di autodemolizione, sfasciacarrozze e taglio e prima lavorazione delle pietre (marmo, trachite ecc.);

b)  all'acquisto, alla costruzione, alla ristrutturazione, all’ampliamento e all’ammodernamento di fabbricati posti al servizio dell’attività artigiana dell’impresa ivi incluse le spese per lavori e impianti finalizzati alla tutela dell’ambiente e alla sicurezza dei luoghi di lavoro e le spese tecniche di progettazione;

c)  all’acquisto di macchine, attrezzature autoveicoli nuovi ovvero usati, posti al servizio dell’attività artigiana dell'impresa, incluse le spese per gli impianti e le attrezzature connesse al sistema informatico e comunicazionale;

d)  all’acquisto di software, diritti di brevetto e licenze e alla realizzazione di siti web a sostegno dell’immagine e per la promozione dell’impresa artigiana, alle attività di studio e progettazione necessarie all’introduzione di innovazioni nel processo produttivo, qualora successivamente realizzate e documentate, dall’impresa artigiana;

e)  all’acquisto di scorte di materie prime e di prodotti finiti.

Criteri di valutazione

La procedura di valutazione delle domande presentate è di tipo valutativo a sportello, ai sensi dell’articolo 5, comma 3, del D.lgs. 123/98. L’attività istruttoria, in particolare, è diretta a verificare la sussistenza dei requisiti soggettivi del soggetto proponente, la tipologia di investimento e l’ammissibilità delle spese.

La verifica di ammissibilità della domanda di agevolazione sarà effettuata dal soggetto Istruttore e verterà sui contenuti riportati nella domanda di agevolazione e nei relativi allegati.

Dotazione finanziaria
Le risorse finanziarie sono pari rispettivamente a:
- euro 22.000.000,00 da destinare ai contributi in conto capitale agli investimenti;
- euro 400.000,00 da destinare ai contributi in conto interessi, in conto canoni e per la riduzione dei costi di garanzia.