La Legge 21 Maggio 1981, n° 240 è uno strumento di concessione di contributi in conto canoni per le operazioni di locazione finanziaria di acquisto di beni mobili e immobili per le imprese artigiane, costituite anche in forma cooperativa o consortile, iscritte negli albi di cui alla legge 443/85, con esclusione di quelli appartenenti ai settori riportati nel regolamento regionale.
I destinatari del finanziamento (o contributo) agevolato sono le Imprese artigiane, costituite anche in forma cooperativa e consortile, iscritte negli Albi, come indicato delle leggi 443/85.
Le operazioni di locazione finanziaria, sulle quali possono essere concessi i contributi in conto canoni, devono avere per oggetto:
- l'impianto e/o l'ampliamento di locali (locazione finanziaria immobiliare), posti al servizio dell’attività artigiana dell'impresa;
- macchine, attrezzi strumentali e automezzi nuovi, ovvero usati nel rispetto della norma 4 del Regolamento CE 1685/00 (locazione finanziaria mobiliare e di automezzi) posti al servizio dell’attività artigiana dell’impresa.
L'importo massimo di contributo concedibile per l’operazione di locazione finanziaria è di € 325.368,00.
Sono escluse dall'agevolazione le operazioni di locazione finanziaria di importo inferiore a € 5.165,00.
L’agevolazione con il fondo perduto consiste in:
- un contributo a fondo perduto del 40% sugli investimenti in macchinari e attrezzature e immobili.
Il contributo si può ottenere anche sugli investimenti già realizzati, purchè stipulati nel 2020; - un contributo per la riduzione dei costi sostenuti per la garanzia rilasciata da un Confidi.
Il contributo sarà pari allo 0,50% annuo dell’importo del finanziamento, in relazione alla sua durata e fino a un massimo di 5 anni, con il limite del 50% del costo della garanzia. - un contributo in conto interessi che riduce il tasso di interesse dei finanziamenti erogati da Banche in favore della stessa impresa.
Il contributo a fondo perduto sugli investimenti è calcolato esclusivamente sul maxicanone del leasing che convenzionalmente deve essere del 20%.
Il leasing verrà così agevolato:
- 20% rimborso maxicanone
- 20% al termine del leasing o dopo 5 anni per le attrezzature e macchinari o 10 per gli immobili
Si rimborserà ½ del maxicanone e quindi il 40% (contributo a fondo perduto come la L.949/52)
- l'impianto e/o l'ampliamento di locali (locazione finanziaria immobiliare), posti al servizio dell’attività artigiana dell'impresa;
- macchine, attrezzi strumentali e automezzi nuovi, ovvero usati nel rispetto della norma 4 del Regolamento CE 1685/00 (locazione finanziaria mobiliare e di automezzi) posti al servizio dell’attività artigiana dell’impresa.