Sostegno a valere sulle risorse previste nella misura 2.53 inteso a promuovere lo sviluppo di un’acquacoltura biologica o efficiente sotto il profilo energetico, afferente alla Priorità n. 2 - Favorire un’acquacoltura sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze
Imprese acquicole
Sono ritenuti ammissibili a contributo i seguenti interventi:
− conversione dei metodi di produzione acquicola convenzionali verso l’acquacoltura biologica ai sensi del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio e conformemente al regolamento (CE) n. 710/2009 della Commissione;
− partecipazione ai sistemi di ecogestione e audit dell’Unione (EMAS) istituiti dal regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio.
Il sostegno è concesso esclusivamente ai beneficiari che si impegnano ad aderire all’EMAS per un minimo di tre anni o a rispettare i requisiti della produzione biologica per un minimo di cinque anni.
Il sostegno è concesso sotto forma di compensazione per un massimo di tre anni durante il periodo di conversione dell’impresa verso la produzione biologica o nel corso della preparazione per la partecipazione all’EMAS.
La compensazione è calcolata sulla base dei seguenti dati:
− perdita di reddito o costi aggiuntivi sostenuti durante il periodo di transizione della produzione convenzionale a quella biologica (nel caso di interventi di conversione al sistema biologico);
− costi aggiuntivi risultanti dalla presentazione di domande e dalla preparazione alla partecipazione all’EMAS (nel caso di interventi di partecipazione ai sistemi di ecogestione e audit dell’Unione).
La misura prevede un’intensità dell’aiuto pubblico del 50% delle spese ammesse sulla base dei costi sostenuti dai beneficiari secondo quando previsto al par. 1 art. 95 “Intensità dell’aiuto pubblico” Reg. (UE) n. 508/2014.
In deroga al par. 1, il par. 3 del medesimo articolo può essere applicata un’intensità dell’aiuto pubblico pari al 100% della spesa totale ammissibile quando l’intervento è attuato nell’ambito del titolo V, capi I, II o IV e soddisfa i criteri seguenti:
- interesse collettivo; - beneficiario collettivo8 - elementi innovativi, se del caso, a livello locale oppure, nel caso l’intervento sia attuato nell’ambito del titolo V, capo III, soddisfa uno dei tre criteri elencati sopra.
Sempre in deroga a quanto sopra esposto, si applicano i punti percentuali di riduzione dell’intensità dell’aiuto pubblico per i tipi specifici di operazioni elencati nella tabella sottostante (allegato I al Reg. (UE) 508/2014):
Interventi attuati da imprese che non rientrano nella definizione di PMI: riduzione di 20%.
Il periodo di presentazione delle domande di sostegno è fissato dalla data di pubblicazione dell’Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (B.U.R.A.S.) fino al 29 dicembre 2017, secondo le seguenti finestre temporali:
1) fase 1: 13 aprile - 26 maggio 2017;
2) fase 2: 10 luglio - 8 settembre 2017;
3) fase 3: 6 novembre – 29 dicembre 2017.
Le categorie di spese ammissibili riguardano: costi sostenuti per l'attuazione dell'operazione.
Segue una lista indicativa delle spese ammissibili:
- investimenti in attrezzature tecnologiche e programmi informatici necessari alla realizzazione del progetto;
- consulenze specialistiche legate allo sviluppo delle tecnologie;
- formazione del personale, esclusi costi figurativi interni e costi di trasferta del personale
- retribuzioni e oneri del personale dipendente;
- spese inerenti studi di fattibilità che comprendono indagini, analisi preliminari (ad esempio chimico fisiche, verifiche strutturali, rilievi geologici) progettazione, ecc.;
- spese per la costituzione di ATI/ATS;
- viaggi e trasferte del personale non amministrativo;
- spese per lo sviluppo e l’introduzione di sistemi di gestione e organizzativi nuovi o migliorati;
- utilizzo delle attrezzature per la realizzazione dell’operazione: ammortamenti, noleggi e leasing
- costi di diffusione per la pubblicizzazione e promozione del progetto: elaborazione report, materiali di diffusione (pubblicazioni finali e pubblicità), incontri e seminari (locazioni e utenze, noleggi e leasing di attrezzature, altri servizi di supporto quali allestimenti, interpretariato, spazi pubblicitari, ecc.);
- costruzione e sviluppo del sistema di gestione ambientale (ISO14001 e EMAS);
- costruzione di strutture inerenti il raggiungimento delle finalità della misura;
- spese relative al conseguimento della certificazione biologica;
- ottenimento della prima certificazione del sistema di gestione ambientale o rinnovo da parte di organismi accreditati a fronte delle norme della serie ISO 14000 o del regolamento comunitario EMAS;
- spese generali (costi generali e costi amministrativi): si tratta di spese collegate all’operazione finanziata e necessarie per la sua preparazione o esecuzione, disciplinate nel documento Linee Guida per l’ammissibilità delle spese del Programma Operativo FEAMP 2014/2020 (Spese Generali, paragrafo 7.1.1.13). Sono spese quantificate forfettariamente e ammissibili a cofinanziamento fino ad una percentuale massima del 12% dell'importo totale ammesso.
Segue una lista dei costi generali e amministrativi relativi alla presente misura:
• spese per consulenza tecnica e finanziaria, spese progettuali, spese per consulenze legali, parcelle notarili e spese relative a perizie tecniche o finanziarie, nonché spese per contabilità o audit, se direttamente connesse all’operazione cofinanziata e necessarie per la sua preparazione o realizzazione;
• spese per garanzie fideiussorie connesse al pagamento di anticipazioni del contributo.
Tutte le voci di spesa devono essere debitamente giustificate da fatture quietanzate o altro documento avente forza probante equivalente.
L’istruttoria è avviata a partire dalla data di presentazione della domanda di sostegno presso Argea Sardegna – Servizio Istruttorie e Attività Ispettive.
I termini per la chiusura di ogni singolo procedimento (concessione del sostegno, liquidazione, ecc) sono stabiliti in 30 giorni. Tali termini decorrono dal ricevimento della domanda e possono essere sospesi per l’acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell’amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.