FEAMP 2014/2020 - MISURA 1.41 ART. 41, PAR. 2 DEL REG. (UE) N. 508/2014: Sostegno per la sostituzione o l’ammodernamento di motori principali o ausiliari

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Oggetto del bando

Sostegno a valere sulle risorse previste nella misura 1.41 art. 41, par. 2 del Reg. (UE) n. 508/2014, inteso a mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici e migliorare l’efficienza energetica dei pescherecci attraverso il sostegno per la sostituzione o l’ammodernamento di motori principali o ausiliari, afferente alla Priorità n. 1 - Promuovere la pesca sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze.

Spese ammissibili
Investimenti produttivi (IP), Servizi (S), Costi materiali (CM), Spese gestione (SG)
Macrosettore
Agricoltura
Data di scadenza dell'agevolazione
(a sportello)
Soggetti ammissibili

Proprietari di imbarcazioni da pesca

Progetti finanziabili

Sono ritenuti ammissibili gli interventi di sostituzione o l’ammodernamento di motori principali o ausiliari riguardanti pescherecci:

a) di lunghezza fuori tutto fino a 12 metri, a condizione che il nuovo o modernizzato motore non abbia più capacità in kW rispetto al motore da sostituire;

b) di lunghezza fuori tutto tra 12 e 18 metri, a condizione che la capacità in kW del nuovo o modernizzato motore sia di almeno il 20% inferiore a quella del motore da sostituire;

c) di lunghezza fuori tutto tra 18 e 24 metri, a condizione che la capacità in kW del nuovo o modernizzato motore sia di almeno il 30% inferiore a quella del motore da sostituire.

La riduzione di potenza del motore di cui alle precedenti lett. b) e c), può essere conseguita da un gruppo di navi per ciascuna categoria di nave di cui a tali lettere.

Il sostegno è concesso unicamente per la sostituzione o l’ammodernamento di motori principali o ausiliari che siano stati certificati ufficialmente ai sensi dell’art. 40, par. 2, del Reg. (CE) 1224/2009 - "certificazione della potenza del motore”.

In deroga, per i pescherecci non soggetti alla certificazione della potenza del motore, il sostegno è concesso unicamente per la sostituzione o l’ammodernamento di motori principali o ausiliari riguardo ai quali la coerenza dei dati relativi alla potenza del motore è stata verificata conformemente all’art. 41 del Reg. (CE) 1224/2009 e il motore è stato ispezionato materialmente per assicurare che la sua potenza non superi quella indicata nelle licenze di pesca.

Infine, il sostegno può essere corrisposto solo dopo che la riduzione di capacità richiesta in kW è stata radiata in modo permanente dal registro della flotta peschereccia dell’Unione.

Agevolazione concessa

La misura prevede che le domande presentate da operatori del settore della pesca costiera artigianale siano trattate in via prioritaria fino al 60% del sostegno erogato per l’intero periodo di programmazione.

L’intensità massima dell’aiuto pubblico per ciascuna domanda di sostegno è pari al 50% delle spese ammesse sulla base dei costi sostenuti dai beneficiari, secondo quando previsto dal par. 1 art. 95 “Intensità dell’aiuto pubblico” del Reg. (UE) n. 508/2014.

In deroga a quanto sopra esposto, si applicano i punti percentuali aggiuntivi dell’intensità dell’aiuto pubblico per i tipi specifici di operazioni elencati nella tabella sottostante (allegato I al Reg. (UE) n. 508/2014):

  • Interventi connessi alla pesca costiera artigianale: aumento di 30%;
  • Interventi attuati da organizzazioni di pescatori o da altri beneficiari collettivi che non rientrano nel titolo V, capo III del Reg. (UE) n. 508/20142: aumento di 10%;
  • Interventi attuati da organizzazioni di produttori, associazioni di organizzazioni di produttori o organizzazioni interprofessionali: aumento di 25%;
  • Interventi attuati da imprese che non rientrano nella definizione di PMI: riduzione di 20%.

Interventi a norma dell’articolo 41, paragrafo 2 concernenti la sostituzione o l’ammodernamento dei motori principali o accessori: riduzione di 20%.

Termini

La presentazione delle domande di sostegno è fissata dalla data di pubblicazione dell’Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (B.U.R.A.S.) fino al 29 dicembre 2017, secondo le seguenti finestre temporali:

1) fase 1: 13 aprile – 26 maggio 2017;

2) fase 2: 10 luglio – 8 settembre 2017;

3) fase 3: 6 novembre – 29 dicembre 2017.

Spese ammissibili

Le principali categorie di spese ammissibili riguardano:

− costi sostenuti per l'attuazione dell'operazione;

− costi di investimento chiaramente connessi all'attività di progetto (ad esempio, acquisto di macchinari e attrezzature, formazione dei dipendenti);

− acquisto e installazione del motore principale o ausiliario (anche a metano) con le modalità previste dall’art. 41, paragrafo 2, lettere a), b) e c);

− acquisto e installazione di un regolatore del flusso di carburante;

− acquisto di attrezzature finalizzate al risparmio energetico.

Segue una lista indicativa delle spese ammissibili:

− investimenti in attrezzature tecnologiche e programmi informatici necessari alla realizzazione del progetto;

− retribuzioni e oneri del personale dipendente;

− indagini/analisi preliminari;

− utilizzo delle attrezzature per la realizzazione dell’operazione: ammortamenti, noleggi e leasing;

− spese generali (costi generali e costi amministrativi): si tratta di spese collegate all’operazione finanziata e necessarie per la sua preparazione o esecuzione, disciplinate nel documento Linee Guida per l’ammissibilità delle spese del Programma Operativo FEAMP 2014/2020 (Spese Generali, paragrafo 7.1.1.13). Sono spese quantificate forfettariamente e ammissibili a cofinanziamento fino ad una percentuale massima del 12% dell'importo totale ammesso.

Segue una lista dei costi generali e amministrativi relativi alla presente misura:

• spese per consulenza tecnica e finanziaria, spese progettuali, spese per consulenze legali, parcelle notarili e spese relative a perizie tecniche o finanziarie, nonché spese per contabilità o audit, se direttamente connesse all’operazione cofinanziata e necessarie per la sua preparazione o realizzazione;

• spese per garanzie fideiussorie connesse al pagamento di anticipazioni del contributo.

Tutte le voci di spesa, devono essere debitamente giustificate da fatture quietanzate o altro documento avente forza probante equivalente.

Procedura

L’istruttoria è avviata a partire dalla data di presentazione della domanda di sostegno presso Argea Sardegna – Servizio Istruttorie e Attività Ispettive.

I termini per la chiusura di ogni singolo procedimento (concessione del sostegno, liquidazione, ecc) sono stabiliti in 30 giorni. Tali termini decorrono dal ricevimento della domanda e possono essere sospesi per l’acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell’amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.

Dotazione finanziaria
Le risorse disponibili per il presente bando ammontano a: € 199.424,01