Sostegno a valere sulle risorse previste nella misura 1.38, inteso a ridurre l’impatto della pesca sull’ambiente marino, favorire l’eliminazione graduale dei rigetti in mare e facilitare la transizione verso uno sfruttamento sostenibile delle risorse biologiche marine vive conformemente all’approccio precauzionale previsto dalla PCP, afferente alla Priorità n. 1 - Promuovere la pesca sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze.
- Proprietari di imbarcazioni da pesca
- Pescatori
- Organizzazioni di pescatori riconosciute dallo Stato Membro
Sono ammissibili i seguenti interventi:
- investimenti destinati ad attrezzature che migliorano la selettività degli attrezzi da pesca con riguardo alla taglia o alla specie;
- investimenti a bordo o destinati ad attrezzature che eliminano i rigetti evitando e riducendo le catture indesiderate di stock commerciali o che riguardano catture indesiderate da sbarcare conformemente all’articolo 15 del Reg. (UE) n. 1380/2013;
- investimenti destinati ad attrezzature che limitano e, ove possibile, eliminano gli impatti fisici e biologici della pesca sull’ecosistema o sul fondo marino;
- investimenti destinati ad attrezzature che proteggono gli attrezzi e le catture da mammiferi e uccelli protetti dalla direttiva 92/43/CEE del Consiglio o dalla direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, a condizione che ciò non pregiudichi la selettività degli attrezzi da pesca e che siano adottate tutte le misure appropriate per evitare lesioni fisiche ai predatori.
La misura prevede un’intensità massima dell’aiuto pubblico pari al 50% delle spese ammesse sulla base dei costi sostenuti dai beneficiari, secondo quando previsto dal par. 1 art. 95 “Intensità dell’aiuto pubblico” del Reg. (UE) n. 508/2014.
In deroga al par. 1, il par. 3 del medesimo può essere applicata un’intensità dell’aiuto pubblico paria al 100% della spesa totale ammissibile quando l’intervento è attuato nell’ambito del titolo V, capi I, II o IV e soddisfa tutti i criteri seguenti:
- interesse collettivo;
- beneficiario collettivo;
- elementi innovativi, se del caso, a livello locale,
In deroga a quanto sopra esposto, si applicano i punti percentuali aggiuntivi dell’intensità dell’aiuto pubblico per i tipi specifici di operazioni elencati nella tabella sottostante (allegato I al Reg. (UE) 508/2014):
- Interventi connessi alla pesca costiera artigianale: aumento di 30%;
- Interventi attuati da organizzazioni di pescatori o da altri beneficiari collettivi che non rientrano nel titolo V, capo III del Reg. (UE) n. 508/201414: aumento di 10%;
- Interventi attuati da imprese che non rientrano nella definizione di PMI: riduzione di 20%.
La presentazione delle domande di sostegno è fissata dalla data di pubblicazione dell’Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (B.U.R.A.S.) fino al 29 dicembre 2017, secondo le seguenti finestre temporali:
1) fase 1: 16 marzo – 10 maggio 2017;
2) fase 2: 10 luglio – 8 settembre 2017;
3) fase 3: 6 novembre – 29 dicembre 2017.
Le principali categorie di spese ammissibili riguardano:
- costi sostenuti per l'attuazione dell'operazione;
- costi di investimento chiaramente connessi all'attività di progetto (ad esempio, acquisto di macchinari e attrezzature).
Segue una lista indicativa delle spese ammissibili, correlate al progetto:
- investimenti in attrezzature materiali funzionali agli interventi finanziati dalla misura;
- investimenti in attrezzature tecnologiche e programmi informatici necessari alla realizzazione del progetto;
- spese materiali per indagini/analisi preliminari (ad esempio analisi chimico--fisiche, verifiche strutturali, rilievi geologici, etc.);
- spese per la costituzione di ATI/ATS;
- utilizzo delle attrezzature per la realizzazione dell’operazione: ammortamenti, noleggi e leasing;
- spese generali (costi generali e costi amministrativi): si tratta di spese collegate all’operazione finanziata e necessarie per la sua preparazione o esecuzione, disciplinate nel documento Linee Guida per l’Ammissibilità delle Spese del PO FEAMP 2014/2020 (Spese Generali, paragrafo 7.1.1.13). Sono spese quantificate forfettariamente e ammissibili a cofinanziamento fino ad una percentuale massima del 12% dell'importo totale ammesso.
Segue una lista indicativa e non esaustiva dei costi generali e amministrativi relativi alla presente misura:
- spese per consulenza tecnica e finanziaria, spese progettuali, spese per consulenze legali, parcelle notarili e spese relative a perizie tecniche o finanziarie, nonché spese per contabilità o audit, se direttamente connesse all’operazione cofinanziata e necessarie per la sua preparazione o realizzazione;
- spese per garanzie fideiussorie connesse al pagamento di anticipazioni del contributo.
Tutte le voci di spesa, devono essere debitamente giustificate da fatture quietanzate o altro documento avente forza probante equivalente.
L’istruttoria è avviata a partire dalla data di presentazione della domanda di sostegno presso Argea Sardegna – Servizio Istruttorie e Attività Ispettive.
I termini per la chiusura di ogni singolo procedimento (concessione del sostegno, liquidazione, ecc) sono stabiliti in 30 giorni. Tali termini decorrono dal ricevimento della domanda e possono essere sospesi per l’acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell’amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.