Credito d'imposta per investimenti in R&S

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Oggetto del bando

La misura intende favorire gli investimenti in ricerca e sviluppo condotti dalle imprese sia internamente, sia affidandosi a soggetti esterni (modalità nota come “open innovation”).

Spese ammissibili
Investimenti produttivi (IP), Servizi (S), Costi materiali (CM), Spese gestione (SG)
Macrosettore
Agricoltura, Industria, Servizi, Turismo
Data di scadenza dell'agevolazione
(a sportello)
Soggetti ammissibili

TUTTE le Imprese che effettuano investimenti per attività di ricerca e sviluppo a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 (dal 2015) e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019, senza alcun limite in relazione a:

- forma giuridica;

- settore economico;

- regime contabile;

- dimensioni (es. in termini di fatturato).

In particolare sono inclusi anche:

- i consorzi e le reti di imprese;

- le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di imprese non residenti.

Possono beneficiare dell’incentivo anche le imprese neo-costituite, la cui attività è stata intrapresa a partire dal 2015.

Progetti finanziabili

a. lavori sperimentali o teorici svolti, aventi quale principale finalità l’acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o usi commerciali diretti;

b. ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti ovvero la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale, a esclusione dei prototipi di cui alla seguente lettera c);

c. acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati; può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi; tali attività possono comprendere l’elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, inclusi gli studi di fattibilità, purché non siano destinati a uso commerciale; realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida;

d. produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che NON siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali.

Non sono considerate attività di R&S e pertanto sono ESCLUSE dal perimetro dell’agevolazione, le modifiche ordinarie o periodiche di prodotti e di processi (es. modifiche di design di un prodotto, la pura sostituzione di un bene strumentale, miglioramenti qualiquantitativi derivanti dall’utilizzo di sistemi di produzione SIMILI a quelli GIA’ UTILIZZATI); sono invece AGEVOLABILI le modifiche di processo o di prodotto che apportano CAMBIAMENTI o MIGLIORAMENTI significativi delle lineee/o delle tecniche di produzione o dei prodotti (es. sperimentazione di una nuova linea produttiva).

Agevolazione concessa
Tipologia di Spesa - costi incrementali per:

Aliquota

Precondizione

a) Personale altamente qualificato

50%

Soglia minima spese ammissibili per R&S: 30.000€

b) Spese relative a contratti con università, enti di ricerca e simili, altre imprese

50%

Soglia minima spese ammissibili per R&S: 30.000€

c) Quote di ammortamento di strumenti e attrezzature di laboratorio

25%

Soglia minima spese ammissibili per R&S: 30.000€

d) Competenze tecniche e privative

25%

Soglia minima spese ammissibili per R&S: 30.000€

Misura massima del credito imposta annua per ciascun beneficiario: 5 milioni di euro

* Il credito d'imposta è riconosciuto a condizione che la spesa complessiva per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, effettuata in ciascun periodo d'imposta in relazione al quale si intende fruire dell'agevolazione, ammonti almeno ad 30.000 euro e rappresenti ‘spesa incrementale’, cioè, per ogni singola voce, sia sostenuta in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei periodi d'imposta 2012-2013-2014.

Spese ammissibili

a) spese per il personale altamente qualificato impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo, in possesso di un titolo di dottore di ricerca, iscritto ad un ciclo di dottorato presso n'università italiana o estera, o in possesso di laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico:

- dipendente dell’impresa;

- in rapporto di collaborazione con l’impresa (in attività presso le strutture dell’impresa)

b) spese relative a contratti di ricerca stipulati con università, enti di ricerca ed organismi equiparati e con altre imprese, comprese le start-up innovative, non collegate al beneficiario del credito.

c) quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzo di strumenti e attrezzature di laboratorio, in relazione alla misura e al periodo di utilizzo per l’attività di ricerca e sviluppo e comunque con un costo unitario non inferiore a 2.000 euro (al netto dell’IVA);

d) competenze tecniche e privative industriali relative a un’invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale anche acquisite da fonti esterne.

Procedura

MODALITA’ DI FRUIZIONE

- nessuna istanza preventiva (credito automatico);

- credito compensabile in F24 con apposito codice tributo;

- deve essere riportato nel quadro RU del modello UNICO;

- decorre dal periodo di imposta successivo a quello di sostenimento dei costi;

- il credito non concorre alla formazione del reddito imponibile (IRPEF/IRES/IRAP).

DOCUMENTAZIONE

L’Agenzia delle entrate effettua i controlli sulla corretta fruizione del credito. I costi devono essere rendicontati tramite documentazione contabile - da allegare al bilancio – certificata dal soggetto incaricato della revisione legale o dal collegio sindacale o da un professionista iscritto nel Registro dei revisori legali. Le imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive di un collegio sindacale devono comunque avvalersi della certificazione di un revisore. In questi casi sono ammissibili, entro il limite massimo di 5.000, euro le spese sostenute per l’attività di certificazione contabile.Le imprese con bilancio certificato sono esenti da questi obblighi.