In attuazione della DGR n. 30/48 del 5 giugno 2025, il presente avviso disciplina i requisiti e le modalità di accesso a due distinte misure di agevolazione, che si concretizzano attraverso l’erogazione di differenti tipologie di contributo.
- La prima misura riguarda le operazioni di credito agevolato, previste dalla Legge n. 949/1952, per le quali è possibile beneficiare sia di un contributo in conto interessi, volto a ridurre l’onere finanziario connesso al rimborso del finanziamento, sia di un contributo in conto capitale, finalizzato a sostenere direttamente l’investimento effettuato.
- La seconda misura riguarda invece le operazioni di locazione finanziaria agevolata, disciplinate dalla Legge n. 240/1981, che prevedono la possibilità di accedere a un contributo in conto canoni, destinato a ridurre il costo dei canoni di leasing, nonché a un contributo in conto capitale, anche in questo caso orientato a sostenere direttamente l’investimento.
Sono ammissibili alle agevolazioni le imprese che, dalla data di presentazione della domanda e fino all’erogazione del contributo, risultino in possesso cumulativo di tutti i requisiti e condizioni stabiliti nel presente avviso.
In primo luogo, è necessario che l’impresa sia iscritta all’Albo delle Imprese Artigiane e/o annotata come impresa artigiana nella sezione speciale del Registro delle Imprese, ai sensi dell’art. 2 della Legge regionale n. 32/2016. Tale requisito deve essere posseduto o, in alternativa, formalmente richiesto:
- per le operazioni di credito agevolato (Legge 949/1952), a decorrere dalla data di erogazione del finanziamento o dalla data di completamento dell’investimento, se successiva;
- per le operazioni di leasing agevolato (Legge 240/1981), a decorrere dalla data di consegna del bene.
Nel caso in cui l’impresa abbia presentato istanza di iscrizione al Registro delle Imprese nei mesi precedenti alla pubblicazione del bando e tale procedura non sia ancora conclusa al momento della domanda, sarà necessario produrre una visura camerale aggiornata che attesti l’avvenuto riconoscimento della qualifica artigiana prima della concessione del contributo.
Inoltre, le imprese devono:
- avere una sede operativa attiva in Sardegna alla data di presentazione della domanda e mantenerla fino all’erogazione del contributo;
- essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non in liquidazione volontaria e non soggette a procedure concorsuali;
- operare nel rispetto delle normative vigenti in materia edilizia, urbanistica, del lavoro, della sicurezza e dell’ambiente;
- non essere destinatarie di sanzioni ai sensi dell’art. 9, comma 2, lettera e d), del D.lgs. n. 231/2001 e s.m.i.;
È inoltre richiesto che l’impresa:
- dichiari l’identità dei propri soci e, nel caso di quote intestate a società fiduciarie o estere, indichi la precisa identità dei fiducianti, dei soci e dei titolari effettivi delle quote;
- non presenti situazioni debitorie nei confronti dell’Amministrazione Regionale o dei suoi enti strumentali e società partecipate, salvo che tali debiti siano stati rateizzati secondo le disposizioni regionali vigenti (L.R. n. 5/2016 e L.R. n. 16/2021);
- il legale rappresentante dell’impresa (o di altra società presso cui ricopra lo stesso incarico) non si trovi in condizioni ostative ai sensi dell’art. 14, comma 1, della L.R. n. 5/2016;
Sono considerati ammissibili alle agevolazioni gli investimenti che risultino effettuati alla data di presentazione della domanda, unitamente alle relative spese sostenute e pagate nei 24 mesi precedenti tale data. Questo significa che le spese ammissibili devono riferirsi a investimenti già conclusi e rendicontabili, per i quali sia disponibile la documentazione comprovante l’avvenuto acquisto, pagamento e messa in funzione.
Non saranno ritenuti ammissibili:
- investimenti avviati oltre il limite temporale di 24 mesi dalla data di presentazione della domanda;
- spese relative ad acconti o cauzioni versati prima di tale periodo, che verranno scomputati dal totale delle spese ammissibili.
Per essere considerato "effettuato", un investimento deve essere completato, fatturato e rendicontato al momento della presentazione della domanda. Nel caso di operazioni in leasing, invece, si considera completato l’investimento alla data di consegna del bene.
Più in dettaglio, i beni oggetto dell’investimento devono risultare:
- acquistati, interamente pagati e consegnati all’impresa;
- già operativi, indipendentemente dal fatto che si tratti di automezzi, macchinari, attrezzature oppure di acquisti o interventi immobiliari.
L’investimento deve essere funzionale all’attività artigiana esercitata, sia essa primaria o secondaria (purché strettamente collegata alla primaria), come indicato nella visura camerale dell’impresa.
Nel caso di interventi immobiliari, l’immobile oggetto di acquisto, ristrutturazione o adeguamento deve risultare censito come sede legale, sede operativa o unità locale dell’impresa artigiana. Alla data di presentazione della domanda, l’immobile deve essere effettivamente a servizio dell’attività artigiana e quindi operativo.
Per gli investimenti che rientrano tra le operazioni di credito agevolato, ai sensi della Legge n. 949/1952, e/o tra le operazioni di locazione finanziaria agevolata, secondo la Legge n. 240/1981, sono previste specifiche forme di contributo che possono essere richieste congiuntamente, secondo le modalità stabilite dall’Avviso.
Nel dettaglio, per quanto riguarda le operazioni di credito agevolato, sono previsti due tipi di contributo:
- Il contributo in conto interessi, calcolato sull’importo del capitale finanziato e concesso nella misura fissa dell’1,5% annuo, per tutta la durata del finanziamento. Tuttavia, la durata massima del contributo è pari a:
-12 anni per investimenti in beni immobili;
-6 anni per investimenti in beni mobili;
indipendentemente da una eventuale maggiore durata del contratto di finanziamento.
- Il contributo in conto capitale, pari al 40% della spesa ammissibile, al netto di imposte, sostenuta e documentata per la realizzazione dell’investimento. Questo contributo viene erogato insieme a quello in conto interessi e non può essere separato su richiesta del beneficiario.
Per quanto riguarda, invece, le operazioni di locazione finanziaria agevolata, sono anch’esse previste due forme di agevolazione:
- Il contributo in conto canoni, calcolato sull’importo della locazione finanziaria ammessa, nella misura dell’1,5% annuo, per tutta la durata del contratto. La durata massima ammissibile al contributo è pari a:
-12 anni per beni immobili;
-6 anni per beni mobili.
Ai fini del calcolo, l’importo dell’operazione è determinato al netto di imposte, tasse, oneri accessori e spese, e viene decurtato del prezzo finale convenuto per l’acquisto del bene alla scadenza del contratto. Il contributo decorre a partire dal primo canone costante.
Le condizioni economiche e il tasso applicato sono liberamente concordati tra le parti.
- Il contributo in conto capitale, anch’esso nella misura del 40% della spesa ammissibile (nei limiti stabiliti all’art. 7 dell’Avviso), viene erogato unitamente al contributo in conto canoni e, anche in questo caso, non è scindibile.
È importante sottolineare che, al termine dell’operazione di leasing, l’impresa artigiana locataria non potrà beneficiare di ulteriori agevolazioni per l’acquisto dei beni oggetto del contratto. Inoltre, non sono ammesse agevolazioni per il rinnovo di contratti di locazione finanziaria già agevolati, né per la locazione di beni già di proprietà dell’impresa richiedente.
Infine, per entrambe le modalità di intervento (credito agevolato e leasing), è previsto un contributo per la riduzione dei costi di garanzia. Tale contributo può essere richiesto unitamente al contributo in conto interessi o in conto canoni, a condizione che l’operazione finanziaria sia garantita per almeno il 50% da un Confidi riconosciuto ai sensi dell’art. 13 del D.L. 269/2003, convertito con modificazioni dalla L. 326/2003.
Il contributo per la riduzione dei costi di garanzia è pari allo 0,50% annuo dell’importo dell’operazione, con una durata massima di 5 anni. Viene erogato in un’unica soluzione.
Ai fini della compilazione della domanda, la piattaforma sarà aperta dalle ore 10:00 del giorno 08/07/2025 fino alle ore 18:00 del giorno 28/07/2025.
L’invio telematico dell’istanza potrà essere effettuato a decorrere dalle ore 10.00 del giorno 29/07/2025 ed entro e non oltre le ore 18:00 del giorno 08/08/2025, quale termine ultimo, a pena di esclusione.
Sono ammissibili alle agevolazioni, in linea generale, gli acquisti di beni effettuati dall’impresa artigiana destinati esclusivamente all’esercizio dell’attività artigiana. Nel caso in cui l’impresa eserciti più attività artigiane (come risultante dalla visura camerale), gli acquisti possono essere agevolati a condizione che sia dimostrata:
- la prevalenza della partecipazione personale e professionale del titolare o dei soggetti artigiani rispetto all’organizzazione del processo produttivo;
- la stretta interconnessione, affinità, complementarietà o integrazione tra le attività svolte, tali da consentire l’esercizio in gran parte nell’ambito di un processo produttivo indistinto.
Con riferimento alle due tipologie di intervento agevolabile — credito agevolato (Legge 949/1952) e locazione finanziaria agevolata (Legge 240/1981) — sono considerate ammissibili, o ammissibili con limitazioni, le seguenti spese d’investimento:
- Acquisto di terreni
Ammissibile solo se il terreno è destinato alla costruzione e/o ampliamento di fabbricati posti al servizio dell’attività artigiana.
È inoltre ammissibile l’acquisto del solo terreno per attività artigiane che richiedono l’uso diretto di terreni scoperti, come ad esempio:
- autodemolizione/sfasciacarrozze
- taglio e lavorazione di pietre (marmo, trachite ecc.)
- movimento terra
- centri di stoccaggio temporaneo inerti
- rimessaggio a secco di imbarcazioni
- autotrasporto
Per terreni adibiti a deposito mezzi, l’impresa dovrà fornire l’elenco dettagliato dei mezzi interessati.
- Immobili aziendali
Ammesse le spese per:
- acquisto, costruzione, ristrutturazione, ampliamento e ammodernamento di fabbricati funzionali all’attività artigiana;
- lavori e impianti finalizzati alla tutela ambientale e alla sicurezza;
- spese tecniche di progettazione (massimo 5% del valore dei lavori).
Limiti al contributo concedibile (con agevolazione del 40%):
- max 40.000 euro per immobili destinati a sede operativa
- max 20.000 euro per immobili destinati a deposito, garage o rimessa
Specificazioni aggiuntive:
- Per immobili di categoria catastale A (abitazioni) usati promiscuamente: ammesso il 50% delle spese funzionali all’attività artigiana.
Fanno eccezione: estetisti, parrucchieri, tatuatori e sartorie, per cui è ammesso il 100%.
- Per immobili promiscuamente utilizzati per attività artigiana e altra attività, le spese sono agevolabili solo nella quota riferibile all’attività artigiana, da definire tramite atto integrativo o perizia giurata, se non specificata nel contratto.
La costruzione o l’ammodernamento sono ammissibili solo su fabbricati di proprietà o con diritto di godimento di almeno 10 anni, risultante da contratto registrato con durata certa.
Macchinari, attrezzature e autoveicoli
Ammessi all’agevolazione gli acquisti nuovi o usati di beni posti al servizio dell’attività artigiana, compresi:
- impianti e attrezzature informatiche e comunicazionali;
- autoveicoli destinati a:
- attività di taxi o noleggio con conducente;
- autoscuole;
-trasporto merci e/o prodotti, purché coerenti con l’attività (es. furgoni, pick-up con attrezzature fisse, autocarri con cassoni, ecc.) e immatricolati in conto proprio.
Limiti di spesa per automezzi:
- max 40.000 euro di contributo in conto capitale per motrici
- max 30.000 euro di spesa ammissibile per allestimenti speciali
- max 20.000 euro di spesa ammissibile per rimorchi e pianali
Gli acquisti devono essere coerenti con il numero di collaboratori e mezzi effettivamente gestibili dall’impresa.
- Software, diritti, licenze, siti web
Sono ammissibili:
- l’acquisto di software, diritti di brevetto, licenze d’uso;
- le spese per siti web a sostegno dell’immagine aziendale;
- le attività di progettazione e innovazione del processo produttivo;
la formazione tecnica connessa all’introduzione di nuove tecnologie o linee produttive.
- Natanti e imbarcazioni
Sono agevolabili:
- natanti (unità da diporto a remi o con scafo ≤ 10 metri): senza limiti di spesa;
- imbarcazioni (>10 metri): ammissibile il 50% della spesa;
parti di natanti o imbarcazioni: motori, arredi, accessori (GPS, ecoscandagli, ecc.).
- Revamping e ammodernamento di macchinari esistenti
Ammesse esclusivamente le spese per:
- aggiornamento tecnologico,
- rifunzionalizzazione di macchinari e impianti,
- componenti, manodopera, software dedicati e interventi accessori.
La domanda di agevolazione dovrà essere presentata esclusivamente attraverso il sistema informatico SIPES della Regione Autonoma della Sardegna, disponibile all’indirizzo: https://sipes.regione.sardegna.it.
Per accedere alla piattaforma ed effettuare correttamente la domanda, il proponente dovrà disporre dei seguenti strumenti:
- una identità digitale (SPID, Carta Nazionale dei Servizi - CNS, o Carta di Identità Elettronica - CIE) del legale rappresentante o di un suo procuratore;
- una casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) attiva;
- una firma digitale in corso di validità, rilasciata da un certificatore accreditato.
La procedura di compilazione e invio della domanda si articola in due fasi distinte.
Fase 1 – Compilazione della domanda (dalle ore 10:00 dell’8 luglio 2025 alle ore 18:00 del 28 luglio 2025)
Durante questa fase l’impresa richiedente dovrà:
- accedere al portale SIPES tramite SPID, CNS o CIE;
- compilare tutti i campi obbligatori, inclusi i dati anagrafici dell’impresa e del legale rappresentante, le dichiarazioni richieste, nonché le informazioni relative all’investimento e alle spese sostenute;
- caricare tutta la documentazione prevista (come dettagliato all’articolo 13 dell’Avviso);
- generare la domanda in formato PDF non modificabile;
- apporre la firma digitale del legale rappresentante sulla domanda;
- registrare la domanda firmata nel sistema.
A seguito della registrazione, il sistema invierà un codice identificativo univoco all’indirizzo PEC dell’impresa.
Fase 2 – Invio telematico della domanda (dalle ore 10:00 del 29 luglio 2025 alle ore 18:00 dell’8 agosto 2025)
In questa fase, l’impresa dovrà:
- inserire il codice identificativo univoco ricevuto nella fase di registrazione, tramite l’apposito link che sarà pubblicato nella pagina dell’Avviso;
- completare l’invio telematico della domanda, ricevendo conferma con un numero identificativo di trasmissione e un orario di invio, che determineranno l’ordine cronologico di ricezione.
A partire dalla data di invio telematico inizierà l’istruttoria per la concessione delle agevolazioni. Tutte le comunicazioni tra l’amministrazione e le imprese avverranno esclusivamente tramite la piattaforma SIPES.
Attenzione: la piattaforma sarà accessibile solo nei periodi sopra indicati. Tuttavia, l’Amministrazione regionale potrà chiudere anticipatamente i termini per la presentazione delle domande qualora venga raggiunto il limite delle risorse disponibili, incrementato di almeno il 20% per consentire eventuali scorrimenti in caso di economie derivanti da istruttorie negative.
Ogni domanda è soggetta al pagamento dell’imposta di bollo di € 16,00, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642. Il richiedente dovrà indicare nella domanda gli estremi del pagamento oppure la causale di esenzione, se prevista.
La presentazione della domanda oltre il limite dello stanziamento non dà automaticamente diritto alla concessione dell’agevolazione. Tali domande potranno essere prese in considerazione solo in caso di risorse residue.
Eventuali avvisi di sospensione o chiusura anticipata della procedura verranno pubblicati sul sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna.
La procedura di valutazione delle domande presentate è di tipo valutativo a sportello, ai sensi dell’articolo 5, comma 3, del D.lgs. 123/98.
L’attività istruttoria, in particolare, è diretta a verificare la sussistenza dei requisiti soggettivi del soggetto proponente, la tipologia di investimento e l’ammissibilità delle spese.
- euro 30.000.000,00 da destinare ai contributi in conto capitale agli investimenti;
- euro 550.000,00 da destinare ai contributi in conto interessi, in conto canoni e per la riduzione dei costi di garanzia.
Le imprese beneficiarie hanno diritto alle agevolazioni esclusivamente nei limiti delle risorse finanziarie precedentemente indicate.