Aiuti alle imprese per la competitività (T2)

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Oggetto del bando

Aumento della competitività delle MPMI operative attraverso il sostegno agli investimenti materiali e immateriali, servizi di consulenza e formazione a realizzazione di Piani di sviluppo orientati a sostenere: il riposizionamento competitivo; la capacità di adattamento al mercato.

Spese ammissibili
Investimenti produttivi (IP), Servizi (S), Formazione (F), Capitale circolante (CC)
Macrosettore
Industria, Servizi, Turismo
Data di scadenza dell'agevolazione
(a sportello)
Soggetti ammissibili

Imprese micro, piccole e medie operanti da almeno 2 anni che rispettano i parametri previsti dalla base giuridica utilizzata.

Sono ammessi tutti i settori individuati sulla base dei codici ATECO 2007:

(B) Estrazione di minerali da cave e miniere (escluso il codice 05 estrazione di carbone)

(C) Attività manifatturiere

(D) Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (solo codice 35.30 solo ghiaccio alimentare)

(E) Fornitura di acqua, reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento

(F) Costruzioni

(H) Trasporto e magazzinaggio (solo codici 49.39.01, 49.39.09, 50.10, 50.30, 52.10.10, 52.10.20)

(I) Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione

(J) Servizi di informazione e comunicazione

(N) Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese

(R) Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento (escluso codice 92).

Progetti finanziabili

Piani di sviluppo d'impresa, finalizzati all’espansione della produzione, al riposizionamento competitivo o adattamento al mercato attraverso l’introduzione di soluzioni innovative sotto il profilo organizzativo, produttivo o commerciale. L’investimento previsto dal piano deve essere configurabile come un "investimento iniziale" e deve riguardare:

a) la creazione di una nuova unità produttiva;

b) l’ampliamento della capacità di un'unità produttiva esistente;

c) la diversificazione di un'unità produttiva esistente;

d) la ristrutturazione di un'unità produttiva esistente;

e) l’acquisizione di un'unità produttiva esistente.

L’importo complessivo del piano è compreso tra 200.000 e 800.000 euro.

Agevolazione concessa

Sovvenzione a fondo perduto in base alla dimensione dell’impresa beneficiaria e dei Regolamenti comunitari applicati, calcolato sul valore dei costi e spese ammissibili (Artt. 14 e 17 Regolamento 651/14 cfr.pag.3 e ss).

Gli aiuti Investimenti produttivi (IP):

Dimensione impresa Art. 14  Art. 17 De minimis
Micro e Piccola impresa 45% ESL 20% ESL 40% ESL
Medio impresa 35% ESL 10% ESL 40% ESL

Servizi di consulenza 50% ESL.

Partecipazione a una determinata fiera o mostra (FM) 50% ESL.

Formazione (F) 60% ESL Medie Imprese; 70% ESL Micro e piccole Imprese.

Finanziamento pubblico a condizioni di mercato e/o finanziamenti a condizioni privilegiate:

  • Finanziamento pubblico diretto, a condizioni di mercato, fino al 50% del valore del piano per la creazione di impresa o sviluppo aziendale con il Fondo Competitività;

  • Finanziamento fino al 100% del piano presentato sulla base dell’Accordo di collaborazione tra la Regione Autonoma della Sardegna e la Commissione regionale ABI della Sardegna per agevolare gli investimenti nell’ambito POR FESR;

  • Finanziamenti concessi dalle banche alle MPI a valere sui Plafond di CDP.

Termini

Il caricamento e validazione potrà effettuarsi dalle ore 10,00 del 22.06.2017. La presentazione delle domande potrà avvenire dalle ore 12,00 del 25.07.2017 fino al 29.09.2017 salvo chiusura anticipata per esaurimento delle risorse.

Spese ammissibili

Il piano può comprendere Investimenti produttivi (IP), Servizi (S), Formazione (F), alcune tipologie di Spese di gestione (SG) e Capitale circolante (CC).

- Investimenti produttivi (IP) fino ad un Max 100% del piano

- Servizi (S) fino ad un Max 30% del piano;

- Formazione (F) fino ad un Max 30% del piano;

- Capitale circolante (CC) fino ad un Max 20% del piano.

I mezzi di trasporto di merci e persone e le spese per beni e attrezzature destinati a noleggio, agevolabili esclusivamente in “de minimis” , nel limite del 50% del loro valore.

Procedura

La domanda deve essere presentata entro i termini stabiliti dall’Avviso utilizzando esclusivamente l’apposito sistema informatico.

La procedura, Valutativa a sportello, secondo l’ordine di presentazione delle domande, è articolata in:

FASE 1: Verifica di ricevibilità e di ammissibilità (SFIRS);

FASE 2: Valutazione tecnico economica del piano secondo i criteri previsti dal bando (SFIRS).

FASE 3: Valutazione di coerenza programmatica (RAS).

Criteri di valutazione

La valutazione del piano è effettuata sulla base dei seguenti criteri per tutti i settori:

- Sostenibilità ambientale;

- Pari opportunità, non discriminazione;

- Adeguatezza e coerenza delle competenze possedute dal soggetto proponente, rispetto alla specifica attività prevista dal piano d’impresa (ove rilevante, verifica del grado di istruzione);

- Fattibilità tecnica del piano: tempistica di avvio e coerenza tra investimenti previsti, organizzazione e processo produttivo;

- Introduzione di soluzioni innovative sotto il profilo organizzativo, produttivo o commerciale;

- Potenzialità del mercato di riferimento, vantaggio competitivo dell'iniziativa proponente e relative strategie di marketing;

- Grado di attendibilità dell’analisi dei vantaggi competitivi, individuati dal soggetto proponente d.2) Efficacia delle strategie previste (in termini di prodotto, prezzo, comunicazione, distribuzione ecc.) rispetto alla fase del ciclo di vita del mercato di riferimento;

- Sostenibilità economica e finanziaria del piano, con particolare riferimento all'equilibrio e alla coerenza nella composizione interna delle azioni, ai ricavi previsionali e costi gestionali;

Per Industria e Servizi: Coerenza con l’Azione 3.3.1 o 3.3.2 del POR Sardegna 2014-20.

Per il Turismo: Coerenza con l’Azione 3.3.1 o 3.3.2 del POR Sardegna 2014-20.

Per i beni culturali: Coerenza con l’Azione 3.3.1, 3.3.2 o 3.7.1 del POR Sardegna 2014-20.

Per il Fondo Competitività Coerenza con i criteri di Selezione dell’Azione 3.6.1 del POR Sardegna 2014-20.

Dotazione finanziaria
La dotazione complessiva del bando ammonta Euro 10.000.000.
Altre informazioni

Art. 14 Regolamento UE 651/2014

Aiuti a finalità regionale agli investimenti

1. Le misure di aiuto a finalità regionale agli investimenti sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentate dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.

2. Gli aiuti vengono concessi nelle zone assistite.

3. Nelle zone assistite che soddisfano le condizioni dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del trattato, gli aiuti possono essere concessi per un investimento iniziale, a prescindere dalle dimensioni del beneficiario. Nelle zone assistite che soddisfano le condizioni dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato, gli aiuti possono essere concessi a PMI per qualsiasi forma di investimento iniziale. Gli aiuti alle grandi imprese possono essere concessi solo per un investimento iniziale a favore di una nuova attività economica nella zona interessata.

4. Sono ammissibili i seguenti costi:

a) i costi per gli investimenti materiali e immateriali;

b) i costi salariali stimati relativi ai posti di lavoro creati per effetto di un investimento iniziale, calcolati su un periodo di due anni; o

c) una combinazione dei costi di cui alle lettere a) e b), purché l'importo cumulato non superi l'importo più elevato fra i due.

5. Una volta completato, l'investimento è mantenuto nella zona beneficiaria per almeno cinque anni o per almeno tre anni nel caso delle PMI. Ciò non osta alla sostituzione di impianti o attrezzature obsoleti o guasti entro tale periodo, a condizione che l'attività economica venga mantenuta nella regione interessata per il pertinente periodo minimo.

6. Tranne per le PMI o per l'acquisizione di uno stabilimento, gli attivi acquisiti devono essere nuovi. I costi relativi alla locazione di attivi materiali possono essere presi in considerazione solo nelle seguenti condizioni:

a) per i terreni e gli immobili, la locazione deve proseguire per almeno cinque anni dopo la data prevista di completamento del progetto di investimento nel caso delle grandi imprese o per tre anni nel caso delle PMI;

b) per gli impianti o i macchinari, il contratto di locazione deve essere stipulato sotto forma di leasing finanziario e prevedere l'obbligo per il beneficiario degli aiuti di acquisire l'attivo alla sua scadenza. Nel caso dell'acquisizione di attivi di uno stabilimento ai sensi dell'articolo 2, punto 49, vanno presi in considerazione esclusivamente i costi di acquisto di attivi da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente. La transazione avviene a condizioni di mercato. Se è già stato concesso un aiuto per l'acquisizione di attivi prima di tale acquisto, i costi di detti attivi devono essere dedotti dai costi ammissibili relativi all'acquisizione dello stabilimento. Se un membro della famiglia del proprietario originario, o un dipendente, rileva una piccola impresa, non si applica la condizione che prevede che gli attivi vengano acquistati da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente. L'acquisizione di quote non viene considerata un investimento iniziale.

7. Per quanto riguarda gli aiuti concessi per un cambiamento fondamentale del processo di produzione, i costi ammissibili devono superare l'ammortamento degli attivi relativi all'attività da modernizzare durante i tre esercizi finanziari precedenti. Per gli aiuti concessi a favore della diversificazione di uno stabilimento esistente, i costi ammissibili devono superare almeno del 200 % il valore contabile degli attivi che vengono riutilizzati, registrato nell'esercizio finanziario precedente l'avvio dei lavori.

8. Gli attivi immateriali sono ammissibili per il calcolo dei costi di investimento se soddisfano le seguenti condizioni:

a) sono utilizzati esclusivamente nello stabilimento beneficiario degli aiuti;

b) sono ammortizzabili;

c) sono acquistati a condizioni di mercato da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente; e

d) figurano all'attivo dell'impresa beneficiaria dell'aiuto e restano associati al progetto per cui è concesso l'aiuto per almeno cinque anni o tre anni nel caso di PMI. Per le grandi imprese, i costi degli attivi immateriali sono ammissibili non oltre il 50 % dei costi totali d'investimento ammissibili per l'investimento iniziale.

9. Quando i costi ammissibili sono calcolati facendo riferimento ai costi salariali stimati come indicato al paragrafo 4, lettera b), si applicano le seguenti condizioni:

a) il progetto di investimento determina un incremento netto del numero di dipendenti impiegati in un dato stabilimento rispetto alla media dei 12 mesi precedenti, il che significa che ogni posto soppresso è detratto dal numero apparente di posti di lavoro creati nel corso dello stesso periodo;

b) ciascun posto di lavoro è occupato entro tre anni dal completamento dei lavori; e

c) ciascun posto di lavoro creato attraverso l'investimento è mantenuto nella zona interessata per un periodo di almeno cinque anni dalla data in cui è stato occupato per la prima volta o di tre anni nel caso delle PMI.

10. Gli aiuti a finalità regionale per lo sviluppo delle reti a banda larga soddisfano le seguenti condizioni: a) gli aiuti sono concessi solo nelle zone in cui non esistono reti della stessa categoria (reti di base a banda larga o NGA), né è probabile che siano sviluppate a condizioni commerciali nei tre anni successivi alla decisione di concessione dell'aiuto; e b) l'operatore della rete sovvenzionata deve offrire un accesso attivo e passivo all'ingrosso, a condizioni eque e non discriminatorie, compresa la disaggregazione fisica in caso di reti NGA; e c) Gli aiuti sono assegnati in base a una procedura di selezione competitiva.

11. Gli aiuti a finalità regionale a favore delle infrastrutture di ricerca sono concessi solo se sono subordinati all'offerta di un accesso trasparente e non discriminatorio all'infrastruttura sovvenzionata.

12. L'intensità di aiuto in equivalente sovvenzione lordo non supera l'intensità massima di aiuto stabilita nella carta degli aiuti a finalità regionale in vigore al momento in cui l'aiuto è concesso nella zona interessata. Se l'intensità di aiuto è calcolata sulla base del paragrafo 4, lettera c), l'intensità massima di aiuto non supera l'importo più favorevole che risulta dall'applicazione di tale intensità sulla base dei costi di investimento o dei costi salariali. Per i grandi progetti di investimento, l'importo dell'aiuto non supera l'importo di aiuto corretto calcolato conformemente al meccanismo di cui all'articolo 2, punto 20.

13. Gli investimenti iniziali avviati dallo stesso beneficiario (a livello di gruppo) entro un periodo di tre anni dalla data di avvio dei lavori relativi a un altro investimento sovvenzionato nella stessa regione di livello 3 della nomenclatura delle unità territoriali statistiche sono considerati parte di un unico progetto di investimento. Se tale progetto d'investimento unico è un grande progetto di investimento, l'importo totale di aiuto che ricee non supera l'importo di aiuto corretto per i grandi progetti di investimento.

14. Il beneficiario dell'aiuto deve apportare un contributo finanziario pari almeno al 25% dei costi ammissibili, o attraverso risorse proprie o mediante finanziamento esterno, in una forma priva di qualsiasi sostegno pubblico. Nelle regioni ultraperiferiche un investimento effettuato da una PMI può ricevere un aiuto con un'intensità massima superiore al 75% e, in tal caso, la parte rimanente viene fornita mediante una partecipazione finanziaria del beneficiario dell'aiuto.

15. Per un investimento iniziale connesso a progetti di cooperazione territoriale europea oggetto del regolamento (UE) n. 1299/2013, l'intensità di aiuto che si applica alla zona in cui è realizzato l'investimento iniziale si applica anche a tutti i beneficiari che partecipano al progetto. Se l'investimento iniziale interessa due o più zone assistite, l'intensità massima di aiuto è quella applicabile nella zona assistita in cui è sostenuto l'importo più elevato dei costi ammissibili. Nelle zone assistite ammissibili agli aiuti a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato, la presente disposizione si applica alle grandi imprese solo se l'investimento iniziale riguarda una nuova attività economica.

Art. 17 Regolamento UE 651/2014

Aiuti agli investimenti a favore delle PMI

1. Gli aiuti agli investimenti a favore delle PMI che operano all'interno o all'esterno del territorio dell'Unione sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.

2. I costi ammissibili corrispondono a uno dei seguenti costi o a entrambi:

a) i costi degli investimenti materiali e immateriali;

b) i costi salariali stimati relativi ai posti di lavoro direttamente creati dal progetto di investimento, calcolati su un periodo di due anni.

3. Per essere considerati costi ammissibili ai sensi del presente articolo, gli investimenti devono consistere:

  1. in un investimento in attivi materiali e/o immateriali per installare un nuovo stabilimento, ampliare uno stabilimento esistente, diversificare la produzione di uno stabilimento mediante prodotti nuovi aggiuntivi o trasformare radicalmente il processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente; o
  2. nell'acquisizione di attivi di uno stabilimento, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

          — lo stabilimento è stato chiuso o sarebbe stato chiuso se non fosse stato acquistato,

          — gli attivi vengono acquistati da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente,

          — l'operazione avviene a condizioni di mercato.

Se un membro della famiglia del proprietario originario, o un dipendente, rileva una piccola impresa, non si applica la condizione che prevede che gli attivi vengano acquistati da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente. La semplice acquisizione di quote di un'impresa non è considerata un investimento.

4. Gli attivi immateriali soddisfano tutte le seguenti condizioni:

  1. sono utilizzati esclusivamente nello stabilimento beneficiario degli aiuti;
  2. sono considerati ammortizzabili;
  3. sono acquistati a condizioni di mercato da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente;
  4. figurano nell'attivo di bilancio dell'impresa per almeno tre anni.

5. I posti di lavoro direttamente creati da un progetto d'investimento soddisfano le seguenti condizioni:

  1. sono creati entro tre anni dal completamento dell'investimento;
  2. producono un aumento netto del numero di dipendenti dello stabilimento interessato rispetto alla media dei dodici mesi precedenti;
  3. sono mantenuti per un periodo minimo di tre anni a partire dalla data in cui sono stati occupati per la prima volta.

6. L'intensità di aiuto non supera:

a) 20%dei costi ammissibili nel caso delle piccole imprese;

b) il 10 % dei costi ammissibili nel caso delle medie imprese.