Abolizione del registro infortuni e modifiche alle modalità di denuncia dell'infortunio

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Il Testo unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (D. Lgs. 81 /08) aveva previsto la graduale abolizione di parte della documentazione obbligatoria da tenere in azienda, dal registro degli infortuni al registro degli esposti agli agenti cancerogeni e biologici. Fino al 2015 l’abolizione non era stata realizzata perchè condizionata all’istituzione del Sinp, il Sistema informativo nazionale per la prevenzione, che avrebbe dovuto raccogliere e classificare i dati prima convogliati nelle registrazioni aziendali obbligatorie. Nel 2015, attraverso un intervento di semplificazione e razionalizzazione degli adempimenti sul lavoro, senza attendere l’istituzione del Sinp, è stato soppresso il registro degli infortuni e sono state modificate le modalità di denuncia degli infortuni. Dal 22 marzo del 2016 sono state introdotte le nuove modalità di denuncia degli infortuni.

Obblighi del lavoratore

Il lavoratore deve informare il datore di lavoro di qualsiasi infortunio gli accada, anche se di lieve entità, pena la perdita del diritto all’indennità temporanea. Per assolvere a tale obbligo il lavoratore deve fornire al datore di lavoro il numero identificativo del certificato medico, la data di rilascio e i giorni di prognosi indicati nel certificato stesso già trasmesso per via telematica all’Inail direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio.

Obblighi del Datore di Lavoro

Dal verificarsi di un infortunio derivavano per il datore di lavoro alcuni obblighi e adempimenti previsti dalla legge:

  1. l’obbligo di denuncia/comunicazione di infortunio ai fini assicurativi;
  2. l’obbligo di registrazione dell'infortunio su apposito registro cronologico;
  3. l’obbligo di comunicazione previsto a fini statistico/informativi.

Alcune recenti disposizioni di legge hanno sostanzialmente modificato il quadro, eliminando l’obbligo di registrazione da parte del datore di lavoro e modificando le modalità dei restanti adempimenti (lettere a. e c.)

Quali infortuni devono essere denunciati:

Gli infortuni con prognosi superiore a tre giorni escluso il giorno dell’evento.

Quando devono essere denunciati:

Il datore di lavoro deve inoltrare la denuncia/comunicazione di infortunio entro due giorni dal ricevimento dei riferimenti del certificato medico (numero identificativo del certificato, data di rilascio e periodo di prognosi) già trasmesso per via telematica all’INAIL direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio .

Nel caso di un infortunio del quale venga estesa la prognosi oltre i tre giorni, successivamente al rilascio del primo certificato, il datore di lavoro deve inoltrare la denuncia/comunicazione entro due giorni dalla ricezione dei riferimenti del nuovo certificato medico.

Come devono essere denunciati:

Il datore di lavoro deve inviare la denuncia per via telematica attraverso l’utilizzo di una apposita applicazione on-line reperibile sul sito dell’Inail.

Non è più obbligatorio allegare copia del certificato medico, i cui estremi saranno reperibili sulla piattaforma Inail al momento della trasmissione da parte del medico.

Infortuni gravi:

In caso di infortunio mortale o con pericolo di morte, il datore di lavoro deve segnalare l’evento entro ventiquattro ore e con qualunque mezzo comprovabile, fermo restando comunque l’obbligo di denuncia/comunicazione entro due giorni dal ricevimento dei riferimenti del certificato medico.

Esonero di trasmissione della denuncia all’autorità di pubblica sicurezza

La legge prevede che in caso di infortunio mortale o con prognosi superiore a trenta giorni il datore di lavoro debba trasmettere entro due giorni le informazioni relative alla denuncia anche alla autorità di pubblica sicurezza. Tuttavia il datore di lavoro che invia all’Inail le denunce di infortunio mortale o con prognosi superiore a trenta giorni con modalità telematica, è esonerato dall’obbligo di trasmettere le informazioni relative all’autorità di pubblica sicurezza. Per i datori di lavoro che non sono tenuti per legge a dotarsi di Pec (mezzadri, piccoli coloni compartecipanti familiari, privati cittadini datori di lavoro domestico e di lavoro accessorio) e che inviano le denunce di infortunio con modalità non telematiche, permane l’obbligo di trasmettere, con le modalità consuete (a mano, via fax o posta) entro due giorni all’autorità locale di pubblica sicurezza i dati relativi alle denunce degli infortuni mortali o con prognosi superiore a trenta giorni.

Casi particolari:

Il servizio telematico non è ancora attivo per gli infortuni occorsi a:

  • lavoratori del settore agricoltura;

  • lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari e di riassetto e pulizia locali;

  • lavoratori occasionali di tipo accessorio del settore agricoltura e di datori di lavoro privati cittadini.

Nel settore artigianato, deve provvedere all’inoltro della denuncia il titolare o uno dei titolari dell’azienda artigiana. Nei casi di infortunio del titolare o di uno dei titolari dell’azienda artigiana, se questi non possono provvedere direttamente, l’obbligo di denuncia è assolto con l’invio telematico del certificato medico da parte del medico o della struttura sanitaria competente al rilascio, si dovrà comunque inoltrare successivamente la denuncia/comunicazione per le relative finalità assicurative.

Nel settore agricoltura, provvede il lavoratore autonomo sia per sé che per gli appartenenti al nucleo familiare impiegati nell'azienda, l’obbligo di denuncia è assolto con l’invio telematico del certificato medico da parte del medico o della struttura sanitaria competente al rilascio, si dovrà comunque inoltrare la denuncia/comunicazione per le relative finalità assicurative.

 

 

 

 

      

Aggiornato il 08/09/2017