Rientrano nella competenza SUAPE le strutture sanitarie gestite in forma di impresa, nelle quali il fattore organizzativo è prevalente rispetto a quello professionale, nonché gli studi professionali non medici di cui alla legge regionale n° 10/2006, gli studi professionali medici e le strutture a bassa, media e alta complessità. (01 - Strutture sanitarie di bassa complessità; 02 - Strutture sanitarie di media complessità; 03 - Strutture sanitarie di alta complessità)
Domande frequenti
Le procedure di condono edilizio e sanatoria rientrano nella competenza del SUAPE, ma per esse non si applicano le disposizioni sul procedimento unico di cui agli articoli 31 e seguenti della L.R. 24/2016. Ciò significa che in tali casi la pratica deve essere comunque presentata al SUAPE e deve comprendere l’acquisizione contestuale di tutti i titoli abilitativi necessari per la completa regolarizzazione dell’immobile, ma si segue la procedura ordinaria prevista dalla norma settoriale al posto dei procedimenti in autocertificazione o in conferenza di servizi propri del SUAPE. (02 - Sanatoria Edilizia)
Le direttive SUAPE chiariscono che l’agibilità deve essere presentata attraverso una nuova pratica (Art. 13) e quindi telematicamente al SUAPE competente per territorio. (004 - Dichiarazione di agibilità)
Occorre selezionare il settore 01- intervento edilizio > 01 - Intervento edilizio da realizzare >13 - Altri interventi e allo step successivo l’intervento “Installazione cartellonistica stradale anche pubblicitaria”. I moduli necessari saranno abbinati automaticamente dal sistema.
Per individuare la tipologia di procedimento occorre fare riferimento a quanto indicato nel frontespizio dei moduli. (13 - Altri interventi)
Occorre presentare una pratica SUAPE con F2 selezionando, nella sezione 001 - Intervento edilizio > 01 - Intervento edilizio da realizzare > 13 - Altri interventi, l’apposita voce "Acquisizione della concessione per l'occupazione di suolo pubblico per la posa di ponteggi e altre opere provvisionali funzionali alla realizzazione di un intervento edilizio già munito di regolare titolo abilitativo".
In ogni caso, simili richieste possono essere inviate direttamente all'ufficio competente senza passare per il SUAPE qualora la concessione dell’area sia l’unico titolo da acquisire o sia riferita a un periodo non superiore a 15 giorni. (13 - Altri interventi)
La regola generale prevede, per qualsiasi variante in corso d'opera, la necessità di acquisire un nuovo titolo abilitativo distinto da quello originario, e conseguentemente l’inserimento di una nuova pratica sul portale SUAPE.
Fanno eccezione gli interventi superbonus, per i quali la norma (DL n. 34/2020, art. 119, comma 13-quinquies) prevede espressamente che "In caso di varianti in corso d'opera, queste sono comunicate alla fine dei lavori e costituiscono integrazione della CILA presentata". In tali casi non è necessario né presentare una nuova pratica né integrare la pratica già trasmessa, in quanto è sufficiente dare atto delle variazioni intervenute nel modulo F3 di fine lavori. (11 - Varianti in corso d'opera per interventi originariamente assentiti con permesso di costruire o SCIA)
La norma vigente non prevede più il rilascio del certificato di agibilità, che è sostituito da una dichiarazione (L.R. n. 24/2016, art. 38) che vale quale segnalazione certificata di Agibilità (D.P.R. n. 380/2001, art. 24). L'art. 25 del D.P.R. n. 380/2001 (Procedimento di rilascio del certificato di agibilità) è stato infatti abrogato dall'art. 3 del D.P.R. n. 222/2016.
L'agibilità è quindi conseguita selezionando l'apposita opzione sul portale e compilando i relativi modelli. (004 - Dichiarazione di agibilità)
Per l'attività di locazione o noleggio di natanti allo stato attuale non è previsto alcun titolo abilitativo presso il SUAPE; tuttavia potrebbero essere previsti adempimenti da espletare direttamente presso la Capitaneria di Porto competente.
Per il titolo abilitativo ex art. 68 CdN, fatti salvi eventuali adempimenti presso la Capitaneria, è necessario accedere al SUAPEE tramite SPID, CNS o CIE, avviare la compilazione di una nuova pratica, selezionare il comune di riferimento e il settore relativo all'attività esercitata (002 Attività produttive > 07 - Servizi di informazione e comunicazione - Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese - Istruzione - Altre attività di servizi > 15 - Altre attività di servizi soggette all'acquisizione di uno o più titoli abilitativi), allo step 2 INTERVENTI selezionare "Adempimenti accessori", allo step 3 CONDIZIONI selezionare "Altri adempimenti accessori" e infine "Compila modello di comunicazione per adempimenti accessori (C5)" e "Compila modulo per l'esercizio di attività sul demanio marittimo (F23)".
Avanzare, seguendo il flusso di compilazione, sino alla firma digitale e all'invio della pratica. (15 - Altre attività di servizi soggette all'acquisizione di uno o più titoli abilitativi)
Ai sensi della LR 1/2019 non è più necessario il rinnovo annuale dei centri di immersione subacquea. Nessun adempimento è pertanto dovuto, il titolo abilitativo è valido a tempo indeterminato. (01 - Centri di immersioni subacquee)
Non sempre per iniziare un'attività è necessario presentare una pratica al SUAPE; in molti casi è sufficiente espletare gli adempimenti alla Camera di commercio attraverso la ComUnica del Registro Imprese. Sono tenute a presentare una dichiarazione autocertificativa al SUAPE solo le attività per le quali esiste una normativa specifica che prescrive la necessità di un adempimento o un'autorizzazione.
L'attività di autolavaggio non richiede un'autorizzazione specifica, tuttavia generalmente é necessario presentare una pratica al SUAPE per adempimenti accessori di natura ambientale (scarichi, impatto acustico), di sicurezza e simili.
Solo in questo caso selezionare l'intervento 07 - Servizi di informazione e comunicazione - Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese - Istruzione - Altre attività di servizi e poi 15 - Avvio di altre attività di servizi soggette all'acquisizione di uno o più titoli abilitativi. (15 - Altre attività di servizi soggette all'acquisizione di uno o più titoli abilitativi)
L'art. 41 della L.R. n. 16/2017 stabilisce che "Sono agenzie di viaggio e turismo le imprese che esercitano, anche esclusivamente on line e senza l'utilizzo di locali aperti al pubblico, attività di produzione, organizzazione di viaggi, soggiorni o crociere, per persone singole o per gruppi, di intermediazione nei predetti servizi o entrambe le attività o altri servizi turistici, ivi compresi i compiti di assistenza e accoglienza ai turisti". Dal tenore della disposizione si riscontra che le agenzie tradizionali operanti in locali aperti al pubblico e quelle operanti online costituiscono un'unica tipologia di esercizio, e non vi è pertanto alcuna distinzione di titolo abilitativo fra le due fattispecie.
L'art 42 comma 3 prevede inoltre "Il trasferimento di sede, la sospensione oltre i trenta giorni e la cessazione dell'attività sono soggette a preventiva comunicazione all'ente competente per territorio." Per tale ragione, qualora non vi siano mutamenti nella sede, nulla è dovuto, mentre in caso di completa conversione in modalità esclusivamente telematica sussiste l'obbligo di comunicazione, perché vi è una modifica nella sede.
In assenza delle direttive di attuazione, si ritiene pertanto necessaria e sufficiente la trasmissione del modello C5 attraverso la selezione dell'intervento "Adempimenti accessori per attività esistenti di agenzie di viaggi", nel solo caso di trasformazione della propria attività in modalità esclusivamente telematica.
In caso invece di agenzia di viaggi che da online diventa aperta al pubblico con sede fissa, sarà necessario compilare una pratica di "Variazioni sostanziali nell'attività di agenzie di viaggi" sempre nel medesimo settore.
E' inoltre ammesso il trasferimento da un comune a un altro, all'interno della regione Sardegna, presentando la pratica nel SUAPE territorialmente competente per la nuova sede. (03 - Agenzie di viaggi)
L'attività di decorazione unghie non è oggetto di alcuna specifica normativa e pertanto non è soggetta alla presentazione di una pratica SUAPE, fatta salva l'idoneità dei locali e il rispetto delle norme igienico sanitarie.
L’attività di ricostruzione unghie invece richiede il possesso della qualifica professionale di estetista di cui alle legge n.1/1990 e richiede quindi la presentazione di una pratica SUAPE selezionando, all’interno del settore 07 - Servizi di informazione e comunicazione - Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese - Istruzione - Altre attività di servizi, la voce 07 - Acconciatori ed Estetisti e infine 02 - Estetisti.
I moduli necessari saranno abbinati in automatico dal sistema. (02 - Estetisti)
No, in quanto l’attività non necessita di alcuna autorizzazione di competenza del SUAPE. Tuttavia, è necessaria l'iscrizione all’albo gestori ambientali, da effettuarsi direttamente presso la Camera di Commercio competente per territorio.
La pratica SUAPE per l'avvio dell'attività di apicoltore in caso di operatori professionisti deve essere presentata nel Comune dove ha la sede legale l’azienda, anche se le arnie saranno posizionate in comuni diversi.
Gli apicoltori non professionisti invece devono richiedere la registrazione nella sezione SINAC (Sistema Informativo Nazionale Animali da Compagnia) della BDN (Banca Dati Nazionale) direttamente alla ASL competente, al di fuori della piattaforma SUAPEE. (01 - Allevamento)
La legge annuale di Semplificazione ha introdotto importanti novità anche per i rinnovi annuali di titoli e licenze regionali.
In base all'art. 48 c.7 della legge 1/2019 che ha modificato la L.R. 24/16 e come indicato nella tabella di cui all'allegato B della DGR n. 49/19 del 05/12/2019, per l'attività di taxi non è più necessario alcun adempimento per il rinnovo annuale ma il titolo si intende valido a tempo indeterminato e non è assoggettato a rinnovo periodico né all'obbligo di comunicare periodicamente la prosecuzione dell'attività o la permanenza dei requisiti di esercizio. (01 - Taxi; 02 - Noleggio con conducente con veicoli fino a 9 posti (NCC))
La pratica deve essere presentata nel comune dove ha sede il laboratorio di analisi principale, selezionando l’intervento “Variazioni sostanziali nell'attività di strutture sanitarie di media complessità”. (02 - Strutture sanitarie di media complessità)
Nella normativa edilizia non si rintraccia alcuna disposizione che introduca una specifica categoria edilizia per il cambio di destinazione d'uso con opere.
L'art. 11, comma 10 della L.R. n. 23/1985 dispone che "Il mutamento di destinazione d’uso con opere è soggetto al titolo abilitativo previsto per l’intervento edilizio al quale è connesso". Ciò significa che il mutamento di destinazione d'uso con opere non costituisce una fattispecie a sé stante, ma occorre considerare l'intervento nel suo complesso per individuare la categoria edilizia corrispondente.
Occorrerà quindi selezionare l’intervento di manutenzione straordinaria se tutte le opere rientrano in tale definizione e il cambio d'uso è all'interno della stessa categoria funzionale, o ristrutturazione edilizia negli altri casi.
Se il commercio on line è collegato all'attività del negozio, il commerciante può iniziare l'attività senza dover presentare nessuna pratica.
L'art. 55 della L.R. n. 1/2019 infatti prevede che "Per l'esercizio del commercio al dettaglio mediante forme speciali di vendita di cui all'articolo 3, comma 8, della legge regionale 18 maggio 2006, n. 5 (Disciplina generale delle attività commerciali) non è dovuto alcun titolo abilitativo aggiuntivo in tutti i casi in cui tale forma di vendita sia accessoria ad altra modalità di commercio al dettaglio per la quale la medesima ditta sia in possesso di regolare titolo abilitativo".
No, l'iscrizione al Registro Ufficiale del Produttori è fuori dalla competenza SUAPE e la procedura per l’avvio dell’attività deve essere gestita attraverso il portale SUS, al seguente link: https://sus.regione.sardegna.it/sus/searchprocedure/details/492
Il modello B38 non è quindi più in utilizzo nel sistema SUAPE.
No, la procura alla firma serve solo quando un soggetto A incarica un soggetto B di firmare in nome e per conto proprio.
Non esistono altre casistiche in cui sia necessaria la procura alla firma, né la procura ha alcuna attinenza con l'incarico professionale del tecnico delegato, che ha piena competenza e titolarità a firmare il modulo a lui intestato, delegato dal committente intestatario della pratica.
La variazione del legale rappresentante o della ragione sociale non comporta, di regola, la necessità di comunicazione al SUAPE, l'obbligo sussiste solo qualora la specifica normativa settoriale lo preveda espressamente.
In ogni caso la variazione del legale rappresentante non modifica la persona giuridica titolare dell'attività produttiva, che resta tale anche se la persona fisica che ne ha la legale rappresentanza viene sostituita o anche se la denominazione è variata.
E’ comunque possibile inviare una comunicazione utilizzando il modello C5.
I dati del titolo di disponibilità sono stati eliminati da tutti i moduli unificati nazionali relativi all'esercizio di attività produttive, adottati ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. n. 126/2016.
Lo stesso articolo vieta e sanziona la richiesta di informazioni e documenti ulteriori.
Per sospendere i lavori è necessario inviare una comunicazione di sospensione dei lavori, indicando le lavorazioni eseguite.
No, il software non consente tali modifiche.
In caso di richiesta di regolarizzazione da parte del Suape è necessario annullare la pratica e ripresentarla correggendo l’anagrafica, aiutandosi magari con la funzione Duplica; in tal caso il titolo abilitativo decorrerà dalla data della prima trasmissione.
Se il SUAPE lo consente, si può inviare una rettifica attraverso una dichiarazione allegata alla pratica (mod. D100).
E' possibile cointestare la pratica a tutti i proprietari, inserendo le anagrafiche di tutti i richiedenti, oppure intestarla a uno solo di essi con l'assenso degli altri tramite F33.
La comunicazione di fine lavori deve essere presentata per tutti gli interventi soggetti a permesso di costruire, SCIA o CILA, mentre non è dovuta per gli interventi soggetti a CIL (comunicazione non asseverata).
La norma non prevede espressamente una tempistica.
L’art. 18 delle direttive prevede che sia il soggetto organizzatore a valutare se si configuri o meno un’attività produttiva di beni e servizi; se questa non si configura il titolo abilitativo può essere conseguito direttamente presso l'ente competente; se invece si tratta di attività produttiva di beni e servizi allora il procedimento ricade nella competenza del SUAPE e i moduli necessari saranno abbinati automaticamente dal sistema SUAPE selezionando la voce 07 - Attività temporanee all’interno del settore 05 - Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione.
La pratica quindi sarà composta dal modulo F40 in caso di Attività temporanee di esposizione, vendita, somministrazione o produzione esercitate in occasione di manifestazioni ed eventi, o dai moduli A31 ed F48 in caso di Manifestazioni temporanee di pubblico spettacolo e trattenimento, oltre ad eventuali ulteriori moduli derivanti dalle risposte fornite in fase di compilazione.
Le direttive SUAPE prevedono che "le autorizzazioni per i tagli e gli attraversamenti stradali o per l’effettuazione di interventi di manomissione o modifica di spazi pubblici possono essere gestiti dal SUAPE, in un procedimento in conferenza di servizi, solo ove richiesti contestualmente al titolo abilitativo per la realizzazione di un intervento edilizio avente autonoma finalità, nel senso che l’intervento sullo spazio pubblico assume carattere secondario e strumentale rispetto all’intervento edilizio principale".
Conseguentemente non esiste una specifica tipologia di intervento, in quanto l'autorizzazione può essere richiesta al SUAPE solo se connessa con un intervento edilizio autonomo, rispetto al quale deve essere individuata la categoria di intervento.
Fa eccezione il taglio stradale finalizzato a un intervento ricadente nel Codice delle Comunicazioni elettroniche che ricade sempre nella competenza SUAPE.
Negli altri casi la richiesta deve essere presentata direttamente all'ente proprietario della strada.
In tutti i casi in cui l'unico titolo abilitativo da ottenere è la concessione per l'occupazione di suolo pubblico, è possibile presentare istanza direttamente all'ufficio competente senza passare per il SUAPE.
Per trasmettere l'istanza nel portale SUAPE è necessario selezionare il settore nel quale si esercita l'attività, quindi l'intervento "Adempimenti accessori per attività esistenti", e di seguito "Altri adempimenti accessori".
Sarà così possibile associare i moduli DUA ed F2.
Si applica il procedimento in conferenza di servizi.
Per gli interventi di manutenzione ordinaria in aree in cui non sussistono vincoli o non sono necessari altri atti di assenso, nessun adempimento è dovuto e si può procedere all’esecuzione dell’intervento senza presentare alcuna pratica al SUAPE.
E’ illegittima l’eventuale pretesa di chiunque chieda un titolo abilitativo per tale intervento.
Se si desidera comunque inviare una comunicazione, si può farlo in forma libera via PEC indirizzando la stessa direttamente all'ufficio tecnico, in quanto una eventuale pratica SUAPE sarebbe irricevibile per incompetenza.
Nel caso in cui nel Comune non sia previsto alcun limite o contingentamento per l’esercizio dell’attività, l’iscrizione si ottiene tramite SUAPE, col modulo F23, ed è valida a tempo indeterminato, salvo che successivamente non intervengano limitazioni o una nuova disciplina comunale.
Nel caso in cui vi sia un contingentamento la procedura di selezione dei beneficiari è gestita direttamente dal Servizio regionale competente.
La disciplina è stata recentemente modificata dalle disposizioni della L.R. n. 7 del 12/04/2021, che ha modificato l’art. 39-bis, comma 2 della L.R. n. 24/2016, come recepite dalla Circolare su concessioni demaniali 2022 prot. n. 24431/Circ/2 del 21/06/2022.
Allo stato attuale la normativa regionale non contempla l’attività di home restaurant, che risulta pertanto equiparata a un comune pubblico esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande.
E' necessario quindi presentare una pratica per l'avvio di un pubblico esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande.
Il sistema non assegna automaticamente il tipo di iter, ma si limita a suggerirlo al compilatore; nel caso in cui lo si ritenga errato è comunque possibile correggerlo nello STEP 5 INOLTRO - PROCEDIMENTO.
No, il software non consente una tale modifica.
In caso di richiesta di regolarizzazione da parte del Suape è necessario annullare la pratica e ripresentarla correggendo l’anagrafica, aiutandosi magari con la funzione Duplica; in tal caso il titolo abilitativo decorrerà dalla data della prima trasmissione.
Se il SUAPE lo consente, si può inviare una rettifica attraverso una dichiarazione allegata alla pratica (mod. D100).
No, il software non consente una tale modifica.
In caso di richiesta di regolarizzazione da parte del Suape è necessario annullare la pratica e ripresentarla selezionando il tipo di procedimento corretto, aiutandosi magari con la funzione Duplica.
Il SUAPE gestisce procedimenti unici, attraverso i quali è obbligatorio acquisire contestualmente tutti i titoli abilitativi necessari per l'esercizio di un'attività economica e produttiva o per la realizzazione di un intervento edilizio. In linea teorica non è quindi possibile l'acquisizione di un singolo titolo abilitativo, salvo che non si tratti di un'attività già in essere e già in possesso di tutti i titoli abilitativi necessari, tranne quello che deve essere acquisito.
Di regola a seguito della messa a norma di un immobile deve essere ottenuta una nuova agibilità, i due titoli abilitativi devono obbligatoriamente essere conseguiti contestualmente, pertanto si deve selezionare l'intervento corrispondente all'agibilità e da esso si potrà poi associare il modello F20 (SCIA prevenzione incendi) rispondendo alle domande proposte.
Nel solo caso in cui non sia necessaria una nuova agibilità (ad esempio se la SCIA è presentata in quanto la precedente è scaduta e non può più essere rinnovata), è possibile selezionare l'intervento "adempimenti accessori per attività esistenti" in corrispondenza dell'attività a cui si fa riferimento, spuntando le condizioni per associare i modelli DUA ed F20.
Se la SCIA non si riferisce ad un'attività economica e produttiva deve essere invece presentata direttamente presso il Comando dei Vigili del Fuoco.
Il SUAPE gestisce procedimenti unici, attraverso i quali è obbligatorio acquisire contestualmente tutti i titoli abilitativi necessari per l'esercizio di un'attività o per la realizzazione di un intervento edilizio. In linea teorica non è quindi possibile l'acquisizione di un singolo titolo abilitativo, salvo che non si tratti di un'attività già in essere e già in possesso di tutti i titoli abilitativi necessari, tranne quello che deve essere acquisito.
Se per la messa a norma dell'attività è necessario eseguire opere edilizie e impiantistiche, deve selezionare l'intervento edilizio corrispondente e da esso potrà poi associare il modello A6 rispondendo alle domande proposte.
Nel solo caso in cui non sia necessario alcun genere di intervento perché l'impianto produttivo è già a norma ed è solo sprovvisto del CPI, selezioni l'intervento "adempimenti accessori per attività esistenti" all'interno del settore dell'attività, e spunti le condizioni per associare i modelli DUA e Check list, da cui potrà poi generare il modello A6 rispondendo all'apposita domanda.
Se non si tratta né di attività produttiva né di intervento edilizio, il parere dei Vigili del Fuoco deve invece essere richiesto direttamente all'ente competente.
Occorre premettere che il SUAPE gestisce procedimenti unici, attraverso i quali è obbligatorio acquisire contestualmente tutti i titoli abilitativi necessari per l'esercizio di un'attività o per la realizzazione di un intervento edilizio. In linea teorica non è quindi possibile l'acquisizione di un singolo titolo abilitativo, salvo che non si tratti di un'attività già in essere e già in possesso di tutti i titoli abilitativi necessari, tranne quello che deve essere acquisito.
In questi casi selezioni il settore a cui appartiene l'attività, poi l'intervento "adempimenti accessori per attività esistenti" , la condizione "altri adempimenti accessori" e infine "Compila dichiarazione di conformità alle norme in materia di scarichi (A11).
Se invece deve realizzare un impianto di trattamento (fossa imhoff o simili), deve selezionare l'intervento edilizio corrispondente e da esso potrà poi associare il modello A11 rispondendo alle domande proposte.
Se non si tratta né di attività produttiva né di intervento edilizio, l'autorizzazione allo scarico deve invece essere richiesta direttamente all'ente competente.
Si richiede un parere in merito alla competenza dello Sportello SUAPE per pratiche relative ad installazione di reti e impianti di comunicazione elettronica di infrastrutture passive a banda ultralarga di proprietà pubblica nelle aree bianche del territorio della regione Sardegna. Considerando che tali opere sono assimiliate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria (escluse dalla competenza del SUAPE) e che l'art. 18 delle direttive prevede che "le autorizzazioni per i tagli e gli attraversamenti stradali o per l’effettuazione di interventi di manomissione o modifica di spazi pubblici possono essere gestiti dal SUAPE, in un procedimento in conferenza di servizi, solo ove richiesti contestualmente al titolo abilitativo per la realizzazione di un intervento edilizio avente autonoma finalità, nel senso che l’intervento sullo spazio pubblico assume carattere secondario e strumentale rispetto all’intervento edilizio principale", si chiede se nel caso di cui trattasi l'intervento sia di competenza del SUAPE.
RISPOSTA
In considerazione della particolarità del caso di cui trattasi, nonché per garantire omogeneità di gestione sull'intero territorio regionale alla ditta concessionaria, riteniamo che i procedimenti debbano essere gestiti dal SUAPE. Si ritiene infatti che l'esclusione prevista dall'art. 18 delle direttive, sia da interpretare in combinato disposto con l'art. 88 del codice delle comunicazioni elettroniche, norma speciale di riferimento per gli interventi in oggetto, che dispone espressamente che le istanze vengano gestite con un procedimento unico in capo allo sportello unico.
E' possibile compilarla ma non firmarla poichè tale sistema operativo non supporta più gli aggiornamenti di Java necessari per concludere l'operazione di firma sul portale.
La variazione o la revoca del procuratore si comunica al SUAPE attraverso il modulo F15 disponibile nella sezione Modulistica, da trasmettere nelle seguenti modalità:
- attraverso la scrivania del portale, nel menu "AZIONI" selezionare "Vedi dettagli" e successivamente "SOGGETTI". Selezionare "+ NUOVO SOGGETTO", indicare codice fiscale, nome e cognome del soggetto delegato, selezionare la tipologia di procura di interesse, caricare il modulo F15 compilato e firmato digitalmente e infine salvare. Da questa sezione è possibile anche revocare la procura al soggetto precedentemente delegato tramite "AZIONI" - Revoca abilitazione.
- In alternativa il modulo F15 compilato e firmato digitalmente può essere inviato al SUAPE di riferimento tramite PEC. L’operatore procederà ad abilitare il nuovo soggetto ad operare sulla pratica e disabilitare il vecchio procuratore qualora richiesto.
Da questo momento la pratica sarà visualizzata nella scrivania del nuovo procuratore.
Il quadro 2.2 del modulo F15 consente di revocare contestualmente la precedente procura.
Si, è possibile modificarli accedendo alla pratica inviata tramite l’AZIONE Carica integrazioni, e procedendo poi tramite il pulsante INDIETRO sino alla pagina da correggere.
Sarà poi necessario firmare i moduli nei quali è presente l’informazione modificata, unitamente al modello di riepilogo.
Non è però possibile modificare nell’Anagrafica il campo del codice fiscale, né sostituire una persona fisica con una persona giuridica.
La procedura per la dichiarazione di inagibilità di un immobile, non essendo legata a un intervento edilizio, non è di competenza del SUAPE
Nessun adempimento è dovuto e si può procedere all'esecuzione dell'intervento senza presentare alcuna pratica al SUAPE.
Se si desidera comunque inviare una comunicazione, si può farlo in forma libera via PEC indirizzando la stessa direttamente all'ufficio tecnico.
Per l'invio delle comunicazioni di inizio, fine lavori e variazioni in corso d'opera (del responsabile dei lavori, direttore dei lavori o impresa esecutrice) è necessario accedere al sistema SUAPE, ricercare la pratica di interesse e selezionare l'azione Vedi Dettagli, quindi selezionare la voce COMUNICAZIONI, creando una nuova comunicazione.
Dopo aver selezionato dal menù a tendina la classe comunicazione, il sistema genererà il modulo F3 da compilare online; una volta completata la compilazione, selezionare l'azione Genera pdf dal menù AZIONI, a questo punto il modulo verrà posizionato nella sezione soprastante degli Allegati, dove si potrà procedere con la firma integrata online o offline tramite il menù AZIONI e infine, dopo l'apposizione della firma, inviare selezionando il pulsante INVIA.
Si può utilizzare il pulsante NUOVO ALLEGATO per caricare allegati liberi a corredo della comunicazione, ed è inoltre possibile salvare la comunicazione in bozza e completarne l'invio in un secondo momento.
Come previsto nelle Direttive SUAPE al punto 5.2 per le attività esercitate in sede fissa, la competenza è sempre del SUAPE nel cui territorio viene effettivamente esercitata l’attività, a prescindere dall’ubicazione della sede legale.
In caso di interventi insistenti nel territorio di riferimento di più di un SUAPE, la pratica dovrà essere presentata presso il SUAPE competente sul territorio nel quale è ubicata la porzione più rilevante dell’impianto o - in caso tale ripartizione non sia chiaramente individuabile - in uno qualsiasi dei SUAPE interessati; quest’ultimo provvederà a indirizzare la pratica ai restanti Enti coinvolti per le verifiche di competenza.
Per le attività delocalizzate e prive di impianto stabile, la dichiarazione autocertificativa dovrà essere presentata presso il SUAPE del territorio in cui la società ha la sede legale, ovvero presso il SUAPE del territorio di residenza del titolare della ditta individuale, ovvero presso il SUAPE del territorio dove si intende avviare e/o svolgere l’attività.
Gli atti di pianificazione, come il piano di lottizzazione, e la realizzazione delle opere di urbanizzazione sono esclusi dalla competenza del SUAPE come previsto dall'art. 3.2, esclusioni delle Direttive SUAPE. Il permesso di costruire deve quindi essere ottenuto per le vie ordinarie a seguito di istanza presentata direttamente all’ufficio tecnico.
Il codice IUN (Identificativo Univoco Numerico) viene assegnato dall’Assessorato del Turismo il quale ha chiarito, con nota prot. 13805 del 08/10/2018, che è esclusa la competenza del SUAPE per locazione occasionale di immobili per scopi turistici .
La modulistica, da presentare direttamente al Comune, è reperibile presso l'ufficio territoriale competente
Le pratiche devono essere trasmesse attraverso la sezione Sportello Unico Accedi al SUAPE di questo portale.
Eventuali pratiche trasmesse all’indirizzo email del Coordinamento Regionale SUAPE, non possono essere prese in considerazione.
Gli adempimenti fiscali, previdenziali e camerali sono esclusi dal procedimento unico SUAPE e devono essere espletati separatamente dalla ditta interessata.
Salvo non vi siano esigenze particolari, nessun adempimento amministrativo è dovuto per l’avvio di un’attività professionale di questo tipo e pertanto non sarà necessario presentare la DUA. Rientrano invece nella competenza del SUAPE tutti gli eventuali interventi da eseguire sui locali nei quali si intende esercitare l’attività professionale.
Gli interventi realizzati da soggetti a prevalente partecipazione pubblica (Abbanoa, Laore, Telecom, …) sono esclusi dalla competenza SUAPE e i titoli abilitativi devono essere conseguiti secondo le modalità previste dalle norme settoriali (Art. 3.2 lettera a) delle Direttive SUAPE.
Nell’ottica della semplificazione dei procedimenti per i cittadini e le imprese il modulo E16 relativo agli Scarichi domestici recapitanti in pubblica fognatura è stato eliminato dalla modulistica SUAPE. E' stato sostituito dall’autocertificazione in un apposito quadro della DUA nella quale si dichiara che “gli scarichi originati dall’immobile o attività specificati nella DUA sono classificabili quali scarichi domestici recapitanti in pubblica fognatura, esenti dall’obbligo di autorizzazione allo scarico”.
Si, nelle pratiche con procedimento in immediato avvio a zero giorni l'attività oggetto dell'autocertificazione può essere iniziata sin dalla data di presentazione telematica al SUAPE competente. Successivamente, perverrà una ricevuta definitiva firmata digitalmente dal responsabile del SUAPE che sostituirà la precedente ricevuta automatica. Nel caso in cui la pratica non sia completa e coerente e non sia possibile regolarizzarla, il SUAPE invierà una dichiarazione di irricevibilità che annullerà retroattivamente la ricevuta automatica.
Trattandosi di interventi edilizi eseguiti da soggetti di natura pubblica, è esclusa la competenza del SUAPE e i titoli abilitativi devono essere conseguiti secondo le modalità previste dalle norme settoriali (Art. 3.2 lettera a) delle Direttive SUAPE.
Si, le pratiche presentate dai condomini rientrano nella competenza SUAPE.
Se la trasformazione societaria non ha comportato variazione della partita IVA e subentro da una persona giuridica ad un’altra, la comunicazione di variazione societaria è facoltativa, e il titolo abilitativo è a tutti gli effetti tuttora valido in quanto intestato alla persona giuridica corretta (ancorché la società abbia infatti cambiato denominazione, il soggetto giuridico non è variato).
In tali casi è comunque consigliabile dare comunicazione al SUAPE dell’avvenuta variazione utilizzando il modello C5.
Le direttive SUAPE chiariscono che i procedimenti avviati prima della data di entrata in vigore della LR n. 24/2016 continuano a essere gestiti secondo le modalità previgenti; pertanto le comunicazioni di inizio e fine lavori riferite ad una pratica cartacea possono essere presentate anche in modalità cartacea, oltre che comunque via PEC (Art. 25).
Trattandosi di interventi edilizi eseguiti da soggetti di natura pubblica, è esclusa la competenza del SUAPE e i titoli abilitativi devono essere conseguiti secondo le modalità previste dalle norme settoriali (Art. 3.2 lettera a) delle Direttive SUAPE.
Poiché la normativa vigente non prevede la necessità di alcun titolo abilitativo, non è dovuta la presentazione della DUA.
Per consultare, scaricare ed integrare una pratica inviata prima del 13 marzo 2017 tramite il portale SUE è necessario prendere contatto direttamente con il comune competente per territorio, in quanto la piattaforma informatica SUE è stata dismessa.
Dal 13 marzo 2017 si deve rivolgere al SUAPE, che riunisce le competenze dei SUAP (Sportelli Unici per le Attività Produttive) e dei SUE (Sportelli Unici per l’Edilizia).
Il SUAPE è lo Sportello Unico per le Attività Produttive e per l’Edilizia di cui alla parte II, titolo I, capo I della L.R.24/2016. Il SUAPE riunisce le competenze dei SUAP (Sportelli Unici per le Attività Produttive) e dei SUE (Sportelli Unici per l’Edilizia) e deve essere istituito di norma presso le Unioni dei comuni di cui alla L.R. 2/2016.
Dal 13 marzo 2017, con l’approvazione delle Direttive SUAPE, come previsto dall’art. 29 comma 4 della L.R. n° 24/2016.
Si, indipendentemente dalla qualificazione del soggetto proponente (imprenditore o cittadino) e dalla destinazione d’uso (residenziale o produttiva) dei locali.
Per conoscere nel dettaglio le esclusioni dall’ambito di competenza SUAPE rimandiamo all’art. 3.2 delle Direttive SUAPE. In particolare sono escluse:
· tutte le vicende per le quali non è richiesto alcun adempimento amministrativo dalla normativa vigente;
· gli adempimenti relativi all’impresa come soggetto giuridico quali, ad esempio, gli adempimenti fiscali, previdenziali, camerali, compresa la gestione della Comunicazione Unica;,
· tutte le attività ad iniziativa pubblica
· le concessioni che prevedono una procedura di evidenza pubblica per il rilascio.
Tutti i procedimenti relativi all'esercizio di attività produttive e gli interventi edilizi o di trasformazione del territorio ad iniziativa privata, di cui alla parte II, titolo I, capo I della Legge Regionale n.24 del 20 ottobre 2016.
Per conoscere nel dettaglio l’ambito di competenza SUAPE consigliamo di fare riferimento all’art. 3.1 delle Direttive SUAPE.
In ossequio al più generale principio di unicità del procedimento SUAPE, si ritiene possibile, e persino più aderente al dettato normativo, che l’approvazione dello studio di compatibilità avvenga nella medesima conferenza di servizi nella quale si esaminano tutti gli altri aspetti relativi al progetto; in tale ottica, si può considerare la previsione delle direttive SUAPE (che prevedono un’approvazione preventiva in un procedimento separato), come una mera facoltà lasciata alla discrezionalità dell’imprenditore, essendo comunque sempre ammissibile la presentazione di un’unica DUA per l’ottenimento contestuale di tutti i titoli abilitativi necessari per l’esecuzione dell’opera, ivi compresa l’approvazione dello studio di compatibilità previsto dal PAI.
Dalla data di entrata in vigore della LR 8/2015, il modulo A20 non è più utilizzabile, in quanto non è più vigente la norma che assoggettava le opere interne a semplice comunicazione asseverata. Pur con gli eventuali adattamenti proposti, non è possibile utilizzare il modello A20 in quanto il titolo abilitativo a cui si riferisce non è più contemplato dalla normativa vigente. Le opere interne devono quindi essere ricondotte ad una delle categorie edilizie previste dalla L.R. n° 8/2015 e al titolo abilitativo corrispondente: a seconda delle caratteristiche dell’intervento, si configurerà quindi una manutenzione ordinaria (non soggetta ad alcun adempimento), ovvero una manutenzione straordinaria (soggetta a SCIA e quindi a DUA a 0 giorni, secondo una modalità assimilabile rispetto al passato) o, per interventi di particolare rilevanza, a ristrutturazione edilizia (soggetta a permesso di costruire e quindi a DUA a 30 giorni, salvo vincoli particolari che impongano la conferenza di servizi).I modelli all’interno dei quali collocare le caratteristiche del proprio intervento cui è associato il relativo titolo edilizio sono i modelli A1 ed F13.
La competenza del SUAPE si configura ogni volta che ci si trovi di fronte ad un’attività economica di produzione di beni o fornitura di servizi.
Tali certificazioni possono essere presentate in copia semplice, e quindi è sufficiente allegare il file pdf senza firma digitale, purché esista effettivamente una copia firmata del medesimo documento.
In altri termini è sufficiente una scansione del documento recante la firma autografa dell'installatore; in assenza di firma occorre apporre sul medesimo documento la firma digitale del dichiarante.
Nelle more dell’attivazione del sistema di pagamento previsto dal DPR 160/2010, gli oneri si pagano secondo le modalità tradizionali, allegando sul portale copia delle ricevute dei pagamenti stessi. Si ricorda che le copie delle ricevute non devono essere firmate digitalmente.
Per conoscere gli importi e le modalità di pagamento (conto corrente, IBAN) è necessario rivolgersi al Suape di competenza. Quando prevista, l'imposta di bollo è assolta tramite il modello F32 .
No, per le pratiche in conferenza di servizi si deve necessariamente attendere il provvedimento conclusivo.
Le sole pratiche che comportano valutazioni di tipo discrezionale da parte della Pubblica Amministrazione o per le quali la normativa europea impone atti espressi.
Nella colonna D della tabella dei regimi amministrativi allegata alle delibere SUAPE è indicato il regime previsto.
Riportando nel modulo F32 - Assolvimento Imposta di bollo (ex Modello Istanza) il numero seriale della marca da bollo, annullandola e conservando l’originale.
Nelle pratiche in autocertificazione a zero giorni l’attività può essere avviata sin dal momento di ricezione della ricevuta automatica attestante la presa in carico da parte del sistema. In caso di autocertificazione a 30 giorni occorrerà attendere i 30 giorni dalla data della ricevuta automatica.
E’ sempre obbligatorio, a pena di irricevibilità, indicare un indirizzo PEC dove ricevere qualsiasi comunicazione inerente la pratica.
Rif. 10/ott 2011
La procura alla firma e/o alla trasmissione può essere conferita a chiunque. Non è previsto alcun requisito soggettivo per il procuratore. In caso di procura alla firma il procuratore ha l’obbligo di conservare l’originale cartaceo dell’intera pratica.
Rif. 09/ott 2011
Si, la L.R. 24/2016 ammette l'utilizzo della procura speciale per la presentazione delle dichiarazioni autocertificative SUAPE senza alcuna eccezione riferita alla qualifica del soggetto.
Il modello F15 consente la delega alla firma da parte di soggetti privi di firma digitale e le direttive precisano che "Per ricoprire il ruolo di procuratore alla firma o alla trasmissione non è richiesto alcun requisito soggettivo."
Tutti i soggetti che avrebbero sottoscritto le dichiarazioni con firma autografa nella pratica cartacea sono tenuti a firmare digitalmente le rispettive dichiarazioni/relazioni. Non devono essere firmati digitalmente (anche per non appesantire inutilmente la pratica) i documenti da presentare in copia (documento di identità, versamenti, copie di contratti,…).
Rif. 07/ott 2011
Tutte le pratiche devono essere presentate attraverso la sezione "Sportello Unico" - “Accedi al SUAPE” di questo portale, selezionando il Comune competente per territorio e procedendo secondo le indicazioni.
Si, in caso di adempimenti ulteriori prescritti dai propri regolamenti comunali. Occorre comunque che sia rispettato l’art.6 lett.b del DL.70/2011 che prevede “le pubbliche amministrazioni devono pubblicare sul proprio sito istituzionale l'elenco degli atti e documenti necessari per ottenere provvedimenti amministrativi; altri atti o documenti possono essere richiesti solo se strettamente necessari e non possono costituire ragione di rigetto dell'istanza del privato.
Rif. 02/ott 2011
In Sardegna tutte le SCIA di cui all’art. 19 della L. 241/90 sono sempre ricomprese nelle DUA a zero giorni. Esistono casi di DUA a zero giorni non ricadenti in SCIA, quali ad esempio quelle per l’avvio di una media struttura di vendita.
Rif. 01/ott 2011
Si. Per avviare un’attività di commercio all’ingrosso è necessario presentare una pratica al SUAPE, selezionando nel portale il Settore 002 - Attività produttive > 03 - Commercio all’ingrosso e al dettaglio > 05 - Commercio all'ingrosso e compilando quindi DUA, B41, C1, D1 ed eventuali ulteriori modelli generati dal sistema, tra cui in particolare il modulo E1 per la notifica igienico-sanitari in caso di commercio di alimenti e bevande.