SUAPE - Piano Casa: disabilitazione di alcuni interventi

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Piano Casa

In applicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 24/2022, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 1ª Serie Speciale - Corte Costituzionale n° 5 del 02/02/2022, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale di una parte degli articoli della LR 1/2021, si è provveduto alla disabilitazione di alcuni interventi sul sistema informatico SUAPE.

In particolare, sono stati disabilitati tutti gli interventi riferiti alle fattispecie di cui al Titolo II Capo I della LR 8/2015, non più attuabili in virtù dell'illegittimità dell'art. 17 della LR 1/2021 che ha comportato il ripristino della scadenza del 31.12.2020 per l'applicazione delle relative disposizioni straordinarie. Si tratta dei seguenti interventi:

  • Interventi di incremento volumetrico delle strutture destinate all’esercizio di attività turistico-ricettiva, sanitaria o socio-sanitaria - art. 31 L.R. 8/2015
  • Interventi di incremento volumetrico del patrimonio edilizio esistente - art. 30 L.R. n. 8/2015
  • Chiusura per un periodo non superiore a 240 giorni all'anno, con elementi amovibili anche a tenuta, delle verande coperte legittimamente realizzate nelle strutture turistico ricettive - art. 31 comma 7-ter L.R. n. 8/2015
  • Realizzazione di coperture per piscine - art. 31 comma 7-quater L.R. n. 8/2015
  • Interventi di recupero dei seminterrati, dei piani pilotis e dei locali al piano terra - art. 32-bis L.R. n. 8/2015
  • Interventi per il recupero a fini abitativi dei sottotetti con incremento volumetrico - art. 32 L.R. n. 8/2015
  • Interventi per il riuso a fini abitativi dei sottotetti senza incremento volumetrico - art. 32 L.R. n. 8/2015
  • Interventi per il riuso degli spazi di grande altezza - art. 33 L.R. n. 8/2015

Sono stati inoltre disabilitati i seguenti ulteriori interventi:

  • Completamento di edifici per il superamento delle condizioni di degrado dell'agro - art. 26-bis L.R. n. 8/2015 (in virtù dell'illegittimità dell'art. 2 LR 1/2021)
  • Interventi di trasferimento dei volumi realizzabili ricadenti nelle zone Hi4, Hi3, Hg4 ed Hg3 del PAI - art. 38-bis L.R. 8/2015 (in virtù dell'illegittimità dell' art. 13 LR 1/2021)

Fra gli interventi disciplinati dalla L.R. n. 8/2015, restano pertanto attivi solo i seguenti:

  • Interventi di trasferimento volumetrico per la riqualificazione ambientale e paesaggistica - art. 38 L.R. 8/2015
  • Interventi di demolizione e ricostruzione nel medesimo lotto - art. 39 comma 3 L.R. 8/2015
  • Interventi di demolizione e ricostruzione in diverso lotto urbanistico - art. 39 comma 4 L.R. 8/2015
Argomenti
Sportello unico (SUAPE), SUAPE per Cittadini, SUAPE per Enti Terzi, SUAPE per Operatori
04/02/2022