Ritenute subite scomputabili anche in assenza di CU

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Lo scomputo delle ritenute subite è subordinata non al possesso della certificazione del sostituto d'imposta, ma al fatto che le stesse siano state "operate", è quanto prevede l'art. 22 del TUIR e recente pronuncia della Corte di Cassazione n. 14138/2017 secondo cui viene ribadito che l’attestato del sostituto per lo scomputo della ritenuta d’acconto è prova tipica, ma non esclusiva

A seguito di numerose richieste di chiarimenti anche l’Agenzia delle Entrate ha confermato quanto già contenuto nella risoluzione n. 68/E/2009 secondo la quale, in sede di controllo, in assenza della certificazione rilasciata dal sostituto, lo scomputo della ritenuta sarà giudicato corretto se comprovato (alternativamente) dalla fattura dalla quale si evince la presenza della ritenuta; dalla documentazione bancaria dalla quale si evince l’avvenuto pagamento per la somma al netto della ritenuta o da una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, in cui il contribuente dichiara che il pagamento si riferisce ad una fattura regolarmente contabilizzata.

03/11/2017