Lavoro: Jobs Act - approvati nuovi decreti attuativi

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Lo scorso 11 giugno 2015 sono stati approvati sei decreti attuativi del Jobs Act (Legge n. 183 del 2014): 2 in via definitiva e 4 in via preliminare.

Tra le novità, a partire dall’entrata in vigore del decreto non potranno essere attivati nuovi contratti di collaborazione a progetto (quelli già in essere potranno proseguire fino alla loro scadenza).
Comunque, a partire dal 1° gennaio 2016 ai rapporti di collaborazione personali con contenuto ripetitivo ed etero-organizzati dal datore di lavoro saranno applicate le norme del lavoro subordinato. Restano salve le collaborazioni regolamentate da accordi collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, che prevedono discipline specifiche relative al trattamento economico e normativo in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore e poche altri tipi di collaborazioni.

 Con la revisione della disciplina dell’apprendistato per la qualifica e per il diploma – che ora assume la nuova denominazione di «apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore» – nonché dell’apprendistato di alta formazione e ricerca, si pongono le basi di un «sistema duale», in cui il conseguimento dei titoli, rispettivamente, del livello secondario di istruzione e formazione e del livello terziario, potrà avvenire anche attraverso l’apprendimento presso l’impresa. L’obiettivo è quelli di rivitalizzare queste due tipologie di apprendistato, che finora non hanno trovato un adeguato apprezzamento dal sistema delle imprese. Lo schema prevede, inoltre, che possano accedere all’apprendistato, di durata massima quadriennale, anche gli studenti degli istituti scolastici statali per il conseguimento del diploma di istruzione secondaria superiore.

 Per quanto riguarda il part time vengono definiti i limiti e le modalità con cui, in assenza di previsioni al proposito del contratto collettivo, il datore di lavoro può chiedere al lavoratore lo svolgimento di lavoro supplementare seppur in misura non superiore al 25 per cento delle ore di lavoro settimanali concordate, e le parti possono pattuire clausole elastiche (le clausole che consentono lo spostamento della collocazione dell’orario di lavoro) o flessibili (le clausole che consentono la variazione in aumento dell’orario di lavoro nel part- time verticale o misto), con diritto del lavoratore ad una maggiorazione onnicomprensiva della retribuzione pari al 25 per cento per le ore di cui è variata la collocazione o prestate in aumento. E’, inoltre, prevista la possibilità, per il lavoratore, di richiedere il passaggio al part-time in caso di necessità di cura connesse a malattie gravi o in alternativa alla fruizione del congedo parentale.

 Con riferimento, invece, al Lavoro accessorio (voucher), viene elevato il tetto dell’importo per il lavoratore fino a 7.000 euro, restando comunque nei limiti della no-tax area, e verrà introdotta la tracciabilità per evitare un loro uso improprio prevedendo, da un lato, che il committente possa acquistare il voucher solo in via telematica, dall’altro che debba comunicare preventivamente quale uso farà dei voucher, indicando il codice fiscale del lavoratore e il luogo di svolgimento della prestazione in un arco temporale di 30 giorni.

 Importanti novità in tema di congedo: ci sarà più tempo per beneficiare del congedo parentale facoltativo. Si passa dai 3 ai 6 anni di età del bambino perché si possa fruire di quello retribuito al 30% e dagli 8 ai 12 anni per quello non retribuito. Inoltre, si riduce da quindici a cinque giorni il periodo di preavviso al datore di lavoro, e sarà possibile trasformare il congedo parentale in part-time al 50%.

Sul fronte della CIG in deroga è previsto un nuovo tetto per la durata massima della cassa integrazione guadagni (24 mesi ma in un “quinquennio mobile”), con contributi proporzionati all’utilizzo della CIG, quindi, più alti per le imprese che la usano di più, insieme ad una riduzione per tutte dell’aliquota ordinaria versata mensilmente. Un premio, in termini di mesi di CIG in più, per le imprese che ricorrono alla solidarietà. In un meccanismo di “bonus-malus”. Estensione, attraverso un contributo ad hoc, della cassa anche alle Pmi (oltre 5 dipendenti), finora tutelate attraverso la cassa in deroga a carico della fiscalità generale.

Infine verrà istituita la Rete Nazionale dei servizi per le politiche del lavoro, coordinata dalla nuova Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL), e formata dalle strutture regionali per le Politiche attive del Lavoro, dall’INPS, dall’INAIL, dalle Agenzie per il lavoro e dagli altri soggetti autorizzati all’attività di intermediazione, dagli enti di formazione e da Italia Lavoro e ISFOL.

Per maggiori approfondimenti visita la sezione dedicata

 

17/06/2015