Jobs Act: dal 7 marzo in vigore i decreti attuativi

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In vigore i primi due decreti attuativi del Jobs Act. Il d.lgs. n. 22/2015 e il d.lgs. n. 23/2015 ambedue in attuazione della legge n.183/2014

In Gazzetta Ufficiale del 6 marzo 2015, sono stati pubblicati i primi due decreti attuativi (d.lgs. n. 22/2015 e il d.lgs. n. 23/2015) dell'ormai famosissimo e dibattutissimo "Jobs Act" i quali entrano in vigore in data 7 marzo 2015. Il primo introduce, definitivamente, una nuova disciplina dei licenziamenti individuali e collettivi (lasciando valide, al contempo, le norme precedenti, per i lavoratori assunti prima dell'entrata in vigore del presente decreto).

Da oggi, pertanto, si potrà assumere in una unica modalità ovvero con la formula definita a "tempo indeterminato" per la quale si prevede una defiscalizzazione degli oneri, a vantaggio dei datori di lavoro, fino a tre anni e pari ad un importo di euro 8.060, massimo, per ogni annualita', utilizzando l'ivi indicato "contratto a tutele crescenti" che parallelamente introduce la profonda revisione (superamento per come fino ad oggi conosciuto) dell'art. 18 dello Statuto dei Lavoratori, legge n.300/1970, in particolar modo per quanto attiene i "licenziamenti senza giusta causa".

Più nel dettaglio, per i "licenziamenti discriminatori e quelli intimati in forma orale" resta la cosiddetta "reintegra" nel posto di lavoro, così come previsto per tutti i lavoratori. Per i "licenziamenti discriminatori" la reintegrazione resta "soltanto" per quella in cui sia accertata l'insussistenza del fatto materiale contestato.

Per i restanti "licenziamenti ingiustificati" viene introdotta una "tutela risarcitoria definita" commisurata quindi all'anzianità di servizio del lavoratore, con un minimo di 4 mensilità ed un massimo di 24 mensilità.

L'altra profonda innovazione, viene introdotta con il secondo decreto legislativo e riguarda la materia fondamentale del riordino della normativa inerente lo"strumento di politica passiva" per eccellenza, ovvero gli "Ammortizzatori sociali" denominato nel decreto, in cure, "Naspi", che lasciano il campo al nuovo sussidio/assegno di disoccupazione denominato "Asdi" e che entrerà concretamente in funzione dal prossimo 1° Maggio 2015.

La citata tutela del reddito, destinata per chi perde il lavoro, si estende per quest'anno 2015, innestando conseguentemente una rilevante ed importante innovazione, anche ad altre categorie di lavoratori precedentemente escluse e non tutelate da strumenti di sostegno al reddito, quali i "collaboratori" coordinati e continuativi e/o collaboratori a progetto, e quindi definibili "non dipendenti".

Tale sostegno, sottoforma di "Discoll", viene introdotto in attesa però degli interventi che supereranno definitivamente questa forma lavorativa "atipica".

Nel citato d.Lgs n.22/2015 all'articolo 17, quale ulteriore importante innovazione, viene previsto il "contratto di ricollocazione" quale strumento a favore deisoggetti che perdono il lavoro e assumono, quindi, un diritto-dovere apartecipare ad iniziative di ricerca, addestramento, riqualificazione professionale, poste in essere, da soggetti opportunamente accreditati.

Tale contratto prevede l'assegnazione di una "dote individuale" gravante su unFondo ad hoc per le politiche attive del lavoro, proporzionale in relazione al profilo personale di occupabilità, del soggetto in questione, che verrà corrisposto, all'atto della concreta collocazione, alle "strutture accreditate".

Non da ultima, è bene ricordare, l'innovazione introdotta, con i citati decreti legislativi, relativamente alla facilitazione per la concessione del "Part time"per cause riconducibili a malattie non solo limitatamente a quelle di natura oncologica, ovvero di altra grave entità, ma più in generale ad una natura più generica di patologia. Altresì è valevole, tale maggiore facilitazione, di concessione di part time, per le fattispecie di maternità o congedo parentale.

Infine, altra rilevante modifica lavoristica è rappresentata dall'estensione dai tre ai sei anni del bambino, il diritto di usufruire, per i genitori, del congedo parentale, a retribuzione ridotta al 30% nonchè la possibilità di richiedere permessinon retribuiti, fino all'età di dodici anni dei figli, come anche (è qui l'altra innovazione) per i figli adottivi che vengono quindi equiparati agli altri figli naturali.

Fonte: http://www.ilquotidianodellapa.it/

09/03/2015