Garanzia giovani: chiarimenti su stage aziendale

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I chiarimenti del Ministero del Lavoro sull'attuazione del Programma Garanzia Giovani su stage ed impossibilità di instaurare un "tirocinio" se tra il tirocinante e il titolare dell'impresa ospitante c'è vincolo di parentela.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la sua nota n.7435/2015 ha chiarito alcuni aspetti relativi alla attuazione del Programma Garanzia Giovani, rivolto a giovani di età compresa tra i 15 e i 29 anni, e segnatamente quelli inerenti "tirocini" cosiddetti extracurriculari che sono stati disciplinati dalle Linee guida del 24 gennaio 2013. Tali sono i percorsi che prevedono la possibilità di poter fare esperienza in imprese/aziende per una durata massima di sei mesi, che si raddoppiano nei casi che si tratti di giovani diversamente abili o in situazione di "svantaggio".

La citata nota del Ministero fornisce due precisazioni importanti:

  • la prima inerente la non possibilità di effettuare stage negli uffici pubblici;
  • la seconda riguardante l'impossibilità di instaurare un "tirocinio" se tra il tirocinante e il titolare dell'impresa ospitante c'è vincolo di parentela.

Rispettivamente, il Ministero chiarisce che alla luce del principio per il quale l'accesso agli impieghi presso la PA debba avvenire per mezzo di concorsi, ai sensi dell'articolo 97 della Costituzione, per cui l'esclusione delle Amministrazioni Pubbliche dal poter ospitare tirocini nell'ambito del programma Garanzia Giovani a causa dell'impossibilità che i periodi di tirocinio presso Soggetti/Enti Pubblici, nazionali o internazionali, consentano un successivo inserimento lavorativo come appunto prevede il Programma. Lo scopo dei tirocini è infatti l'inserimento o reinserimento lavorativo del giovane e non può avvenire nella PA, in quanto l'unica modalità di accesso è quella del concorso pubblico.

L'altro chiarimento, offerto dal Dicastero del Lavoro circa l'implementazione del Programma Garanzia Giovani, inerisce il fatto che non è possibile instaurare un tirocinio in presenza di un rapporto/vincolo di parentela tra il titolare dell'impresa ospitante e il tirocinante. Ciò, sebbene non risulti una norma di "diniego espresso", e aggiungiamo anche una non esaustiva e puntuale definizione del generico riferimento a "vincoli parentali".

Da qui l'orientamento "restrittivo" dato dalla lettura fatta dal Ministero circa l'esclusione in tali ipotesi dell'attivazione dei tirocini, anche al fine di inibire l'istituto per scongiurare, possibilmente, gli abusi nell'attuazione dello strumento Stage.

24/04/2015