Fisco: Le start up nel nuovo regime forfettario

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Riduzione del reddito a un terzo

Premessa – Per i contribuenti che rispettano i requisiti per l’acceso al regime forfetario previsto dalla legge di stabilità 2015 e che intraprendono una nuova attività, il reddito, assoggettato all’imposta sostitutiva del 15%, è ridotto di 1/3 per l’anno di inizio attività e per i 2 successivi.Regime forfettario - L’art. 9 del ddl della Legge di stabilità 2015 introduce un nuovo regime riservato ai soggetti di minori dimensioni, destinato a sostituire gli attuali regimi esistenti, a decorrere dal 2015. Il comma 1 e il comma 4 del suddetto articolo 9 dettano rispettivamente i requisiti di accesso e le fattispecie di esclusione dal regime. Qualora vengano rispettate le suddette condizioni e si tratti inoltre di una nuova attività (start up) sono previste ulteriori agevolazioni.

Start up – In particolare, per verificare la presenza di una start up è necessario che in sede di inizio attività, analogamente a quanto previsto per l’adozione dell’attuale regime dei minimi, vengano rispettate le seguenti condizioni:

  • il contribuente non deve aver esercitato, nei 3 anni precedenti, attività artistica, professionale o d’impresa, anche in forma associata o familiare;
  • l’attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui tale attività costituisca un periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio dell’arte/professione;
  • qualora l’attività sia il proseguimento di un’attività esercitata da un altro soggetto, l’ammontare dei ricavi/compensi del periodo d’imposta precedente non sia superiore ai limiti di ricavi/compensi previsti per il regime forfetario.

Agevolazioni – L’agevolazione è data dal fatto che il reddito forfettario da assoggettare ad imposta sostitutiva viene ridotto di un terzo. Esemplificando per il professionista che consegue ricavi pari a 10.000 il cui coefficiente di redditività è pari al 78% il reddito “ordinariamente” calcolato corrisponde a 7.800. Ebbene qualora si tratti di una start up il reddito da assoggettare all’imposta sostitutiva del 15% corrisponderà a 5.200 euro (7.800/3*2).

Mera prosecuzione – Ovviamente, come sopraesposto devono essere rispettare le condizioni di start up che corrispondono a quanto previsto per l’adozione dell’attuale regime dei minimi. Al riguardo si fa presente che la condizione che vieta la mera prosecuzione del lavoro precedente deve essere verificata caso per caso. Le sue finalità sono antielusive, per evitare che il contribuente continui a esercitare una precedente attività modificandone unicamente la forma giuridica al fine di avvalersi di un regime impositivo di maggiore favore. Pertanto l’Agenzia delle Entrate già in passato ha chiarito che si configura quale mera prosecuzione di quella precedente la nuova attività che sia rivolta sostanzialmente verso gli stessi clienti di prima, con gli stessi mezzi e nel medesimo luogo.

Lavoro dipendente - Più precisamente l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, in caso di lavoro dipendente a tempo indeterminato svolto nei tre anni precedenti, occorre sempre valutare caso per caso che la nuova attività non si configuri come una mera prosecuzione di quella precedente.

Lavoro precario – Nell’ipotesi invece in cui nel triennio precedente il contribuente sia ricorso a forme di lavoro precario, come per esempio la collaborazione coordinata o continuativa, ovvero contratti di lavoro a tempo determinato, che si caratterizzano per la loro “marginalità economica e sociale”, è necessario verificare la sussistenza della seguente condizione posta dal Fisco per esigenze di semplificazione e certezza: la durata massima del lavoro precario non deve essere superiore alla metà del periodo triennale di osservazione. Pertanto, se il lavoro precario è durato complessivamente meno di un anno e mezzo nel triennio precedente l’avvio della nuova attività, il contribuente è ammesso al regime di vantaggio, mentre se è durato di più, occorre nuovamente esaminare caso per caso se la nuova attività non si configuri come mera prosecuzione di quella precedente.

Fonte: http://www.fiscal-focus.info
17/11/2014