Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) è una figura innovativa nel panorama della sicurezza del lavoro ed è tuttora sottovalutata e sottoutilizzata.
Si tratta di un ruolo al quale si accede per designazione (in caso di rappresentanze sindacali aziendali) o per elezione diretta da parte dei lavoratori. L’incarico dura tre anni, salvo dimissioni, e la persona designata o eletta può svolgere anche più mandati.
Non hai l’obbligo di far eleggere qualcuno ma dovrai adoperarti affinché i tuoi lavoratori siano informati circa l’esercizio di tale diritto e dovrai supportarli, se necessario, per gli aspetti organizzativi dell’elezione.
Nel caso in cui nessun lavoratore dovesse rendersi disponibile a svolgere tale ruolo, è opportuno che mettano per iscritto tale indisponibilità. In questo caso dovrai farti carico annualmente di una spesa forfettaria a dipendente che verserai all’Inail per finanziare l’operato dei RLST (rappresentanti dei lavoratori territoriali o di comparto), figure individuate presso gli organismi paritetici che andranno a coprire tale ruolo presso le aziende senza RLS.
I compiti del RLS riguardano le funzioni di controllo, di verifica e di proposizione che la norma gli attribuisce:
- deve essere coinvolto nella valutazione dei rischi;
- deve essere consultato sulle misure di prevenzione e protezione e sulla designazione del RSPP (responsabile del servizio di prevenzione protezione);
- deve ricevere una copia del DVR(Documento di Valutazione dei Rischi) e deve poter consultare i documenti aziendali riguardanti la salute e la sicurezza (registro infortuni, certificazioni, libretti, schede di sicurezza, ecc.).
Più il RLS sarà coinvolto nei processi decisionali sulla sicurezza, maggiore potrà essere il suo contributo in termini di proposte di soluzioni possibili ai problemi e di coinvolgimento degli stessi lavoratori alla politica aziendale sulla sicurezza.
Ricordati che il RLS ha diritto ad una formazione specifica.