Il lavoro a tempo parziale

Il contratto di lavoro a tempo parziale (o part-time) ti permette di impiegare i lavoratori della tua azienda per un minor numero di ore di lavoro alla settimana, rispetto al normale contratto di lavoro a tempo pieno.

Devi riconoscere al lavoratore part-time gli stessi diritti e doveri dei colleghi che lavorano a tempo pieno.

Il contratto può essere sia a tempo determinato che indeterminato e deve indicare per iscritto il numero e la distribuzione delle ore di lavoro.

Con l'entrata  in vigore a fine giugno del D.Lgs. 81/2015, il quarto dei decreti applicativi che fanno parte del cosiddetto “Jobs Act”, la legge delega per la riforma del lavoro approvata dal Parlamento all’inizio di dicembre 2014 è stato modificata la disciplina del contratto di lavoro a tempo parziale come segue.

I part-time non vengono più divisi in orizzontale (meno ore ogni giorno), verticale (periodi a tempo pieno intervallati da periodi di non lavoro) o misto, ma semplicemente con l’indicazione nel contratto “della durata della prestazione lavorativa e della collocazione dell’orario di svolgimento della stessa con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno”.

Lavoro supplementare e straordinario

Nel rispetto di quanto previsto dai contratti collettivi, il datore di lavoro ha la facoltà di richiedere, entro i limiti dell'orario normale di lavoro lo svolgimento  di prestazioni supplementari, intendendosi per tali quelle svolte oltre l'orario concordato fra le parti  anche in relazione alle giornate, alle settimane o ai mesi.
 
Nel caso in cui il contratto collettivo applicato al rapporto di lavoro non disciplini il lavoro supplementare,  il  datore  di  lavoro  può  richiedere  al lavoratore lo svolgimento di prestazioni di lavoro supplementare in misura non superiore al 25 per cento delle ore di lavoro settimanali concordate. In tale ipotesi, il lavoratore può rifiutare lo svolgimento del lavoro supplementare ove giustificato da comprovate esigenze lavorative, di salute, familiari o di formazione professionale. Il lavoro supplementare è retribuito con una maggiorazione del 15 per cento della retribuzione oraria globale di fatto.
 
 Nel rispetto di quanto previsto dai contratti collettivi, le parti del contratto di lavoro a tempo parziale possono pattuire, per iscritto, clausole elastiche relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa ovvero relative alla variazione in aumento della sua durata.
 
Il lavoratore a tempo parziale non deve ricevere un trattamento meno favorevole rispetto al lavoratore a tempo pieno di pari inquadramento.
 
Il lavoratore a tempo parziale ha i medesimi diritti di un lavoratore a tempo pieno comparabile ed il suo trattamento economico e normativo è riproporzionato in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa. I contratti collettivi possono modulare la durata del periodo di prova, del periodo di preavviso in caso di licenziamento o dimissioni e quella del periodo di conservazione del posto di lavoro in caso di malattia ed infortunio in relazione all'articolazione dell'orario di lavoro.
 
 
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