Valutazione di impatto ambientale (VIA)

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Descrizione

Regime previsto dalla normativa settoriale

Regime ex L.R. n. 24/2016

Ente

competente

Concentrazione di regimi amministrativi

Note

259

Valutazione di impatto ambientale (VIA)

D.Lgs. n. 152/2006, art. 19 e seguenti

259.a

Verifica di assoggettabilità

Realizzazione di interventi ricadenti nelle categorie dell’Allegato IV alla parte II del D.Lgs. 152/2006 e/o dell’Allegato B1 alla D.G.R. n. 34/33 del 2012, nella fattispecie “sopra soglia”

Provvedimento di assoggettabilità (D.Lgs. n. 152/2006, art. 20)

Adempimento escluso dalla competenza del SUAPE; si applica quanto previsto dalla norma di settore (vedi colonna C)

Vedi art. 17 direttive

Regione

  • Con le modalità di cui alla L.R. n. 24/2016 si raccordano eventuali ulteriori adempimenti, qualora necessari a seconda delle effettive caratteristiche dell’attività

 

La verifica è dovuta anche per:

  • Progetti elencati nell’allegato II del D.Lgs. n. 152/2006 che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e non sono utilizzati per più di due anni;
  • Modifiche o estensioni dei progetti elencati nell’allegato II del D.Lgs. n. 152/2006 che possono avere impatti significativi e negativi sull’ambiente

 

259.b

Realizzazione di interventi ricadenti nelle categorie dell’Allegato IV alla parte II del D.Lgs. 152/2006 e/o dell’Allegato B1 alla D.G.R. n. 34/33 del 2012, nella fattispecie “sotto soglia”

Verifica di assoggettabilità non necessaria (D.M. 30/03/2015)

Autocertificazione a 0 giorni

con asseverazione

Comune

259.c

VIA

Realizzazione di opere o impianti che possono produrre impatti significativi e negativi sull’ambiente e sul patrimonio culturale

Provvedimento di VIA (D.Lgs. n. 152/2006, artt. 23-27)

Adempimento escluso dalla competenza del SUAPE; si applica quanto previsto dalla norma di settore (vedi colonna C)

Vedi art. 17 direttive

Regione

Ministero dell’Ambiente

  • Con le modalità di cui alla L.R. n. 24/2016 si raccordano eventuali ulteriori adempimenti, qualora necessari a seconda delle effettive caratteristiche dell’attività

 

La valutazione è dovuta per:

  • Progetti elencati negli allegati II e III del D.Lgs. n. 152/2006;
  • Progetti di cui all’allegati IV del D.Lgs. n. 152/2006 relativi a opere o interventi di nuova realizzazione che ricadono, anche parzialmente, all’interno di aree naturali protette;
  • Progetti che in seguito a verifica di assoggettabilità alla VIA si ritiene possano produrre effettivi significativi e negativi sull’ambiente
Aggiornato il 28/06/2017