Gli intermediari immobiliari diventano sostituti

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Novità per gli intermediari immobiliari e i soggetti che gestiscono portali telematici che mettono in contatto chi vuole locare e chi dispone di unità immobiliari da locare. Se tali intermediari incassano i canoni o i corrispettivi dei contratti di locazione breve per conto dei proprietari, o se intervengono nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, devono operare una ritenuta del 21% sull’ammontare dei canoni e dei corrispettivi all’atto del pagamento al beneficiario. Se il locatore non esercita in sede di dichiarazione dei redditi l’opzione per il regime della cedolare secca, tale ritenuta è da ritenersi a titolo di acconto. In caso contrario è a titolo di imposta.

Gli intermediari dovranno provvedere al versamento della ritenuta mediante modello F24, al rilascio della certificazione e alla conservazione dei dati. L’Agenzia delle entrate ha istituito il codice tributo da utilizzare per il versamento tramite modello F24 della ritenuta. Gli intermediari non residenti, in possesso di una stabile organizzazione in Italia, devono adempiere agli obblighi di effettuazione della ritenuta tramite la loro stabile organizzazione. I soggetti non residenti senza stabile organizzazione in Italia devono invece nominare un rappresentante fiscale in Italia, scelto tra i soggetti legittimati a operare le ritenute in occasione della corresponsione di redditi da lavoro dipendente.

03/08/2017