Bonus investimenti, cessione dei beni e perdita del credito imposta

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Con la risoluzione 29/E del 10 marzo scorso, l’Agenzia delle entrate ha risposto a un interpello per fornire ulteriori chiarimenti sul credito di imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi. L’agevolazione in questione è stata introdotta con il decreto Competitività, che faceva riferimento agli investimenti effettuati tra il 25 giugno 2014 e il 30 giugno 2015 e prevedeva il riconoscimento di un credito d’imposta pari al 15% delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei cinque periodi di imposta precedenti, con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo di imposta nel quale l’investimento è stato maggiore.

Ai fini dell’accesso a tale misura agevolativa era necessario che i beni oggetto dell’investimento fossero in possesso dei requisiti della novità, della strumentalità rispetto all’attività svolta dal contribuente ed essere compresi nella divisione 28 della tabella ATECO 2007. Il caso sottoposto all’attenzione dell’Ufficio riguardava l’acquisizione (tramite contratto di locazione finanziaria) di un carrello elevatore dotato di apposita attrezzatura magnetica (poi entrambi riscattati), da parte di una società che esercitava l’attività di noleggio di autoveicoli e che per l’acquisto dei beni aveva beneficiato nel 2015 del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi.

La società stava valutando la possibilità di cedere all’estero il carrello elevatore e di tenere l’attrezzatura magnetica, che sarebbe poi stata installata su un altro carrello elevatore di cui era proprietaria. La società aveva necessità di sapere se la cessione del solo carrello avrebbe comportato la decadenza dall’agevolazione anche per quanto concerneva l’attrezzatura magnetica: l’Agenzia delle entrate ha risposto che la decadenza dall’agevolazione non si verifica per l’attrezzatura magnetica non ceduta, che va considerata come un bene autonomo rispetto al carrello elevatore oggetto di cessione, compresa nella divisione 28 della tabella ATECO 2007 e caratterizzata dal requisito della strumentalità rispetto all’attività esercitata dal soggetto istante e della novità al momento di acquisto della stessa.

Per approfondimenti e ulteriori informazioni, vedi il documento allegato

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22/03/2017