La Legge di Stabilità 2015, all’art. 1, commi da 54 a 89 (L. n. 190 del 23.12.2014), ha introdotto un nuovo regime forfetario che prevede il pagamento di un’imposta sostitutiva (dell'Irpef e delle addizionali regionali) del 15% sul reddito, calcolato applicando all'ammontare del reddito un coefficiente che varia a seconda dell’attività (consulta la tabella)
Con l’introduzione di tale regime forfetario, la Legge di Stabilità aveva abolito il vecchio regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile (c.d. “regime dei minimi”, sul quale puoi consultare la nostra guida), che tuttavia è stato poi formalmente prorogato per l'anno 2015 dal decreto legge Milleproroghe (D.L. n. 192/2014, convertito in L. n. 11/2015). La proroga non riguarda il regime delle nuove iniziative produttive ex art. 13, Legge n. 388/2000, né il regime contabile agevolato ex art. 27, comma 3, DL n. 98/2011 (c.d. "ex minimi"), che pertanto dal 2015 non sono più applicabili.
Pertanto, per tutto il 2015, coesisteranno entrambi i due regimi fiscali agevolati (regime dei minimi e forfetario) e tutte le persone fisiche che svolgono o iniziano un'attività d'impresa, arte/professione, in possesso di determinati requisiti, si troveranno di fronte alla scelta di quale regime applicare.
L’adesione a uno o all’altro regime avviene barrando nella dichiarazione di inizio attività la casella del regime di vantaggio, così come indicato dall'Agenzia delle Entrate nel comunicato stampa del 31 dicembre scorso.
Sarà però sulla prima fattura emessa che bisognerà precisare la diversa norma che permette l'esclusione dall'applicazione dell'IVA: l'articolo 1, comma 100, della legge 244/2007 per i vecchi minimi; l'articolo 1, comma 58 per i nuovi forfetari.
Presentiamo di seguito una sintesi delle caratteristiche e delle differenze dei diversi regimi, in modo da fornire alcuni elementi utili a facilitare la scelta.
| REGIME DEI MINIMI (Regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità, art. 27, D.L. n. 98/2011) | REGIME FORFETARIO (art. 1, commi da 54 a 89, L. n. 190/2014) |
Limite temporale | Si applica sino al 31 dicembre 2015, salvo eventuali proroghe non ancora previste | Si applica a partire dal 1° gennaio 2015 |
Requisiti oggettivi | Il contribuente non deve aver esercitato, nei tre anni precedenti, attività artistica, professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare; l'attività esercitata non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo; se prosecuzione di attività svolta da altro soggetto, i compensi del periodo precedente non devono essere superiori a 30.000 euro | Nessuno; se però il contribuente rispetta i requisiti per il regime dei minimi, può godere dell’agevolazione consistente nella riduzione del reddito ad un terzo per il primo triennio |
Durata | Il regime si applica per i primi 5 anni di attività e comunque fino ai 35 anni di età del contribuente | Nessuna limitazione |
Limite compensi | Nell’anno solare precedente i ricavi e i compensi non devono aver superato i 30.000 euro | Nell’anno precedente i ricavi e i compensi non devono aver superato determinate soglie (che vanno dai 15.000 ai 40.000 euro) differenziate a seconda del codice ATECO che contraddistingue l'attività esercitata |
Costo del lavoro | Non devono essere state sostenute spese per lavoratori dipendenti, collaboratori ed associati in partecipazione | Sono ammesse spese sostenute nell’anno precedente per lavoro, accessorio, dipendente, di collaborazioni per associati in partecipazione, compensi ai familiari, per un ammontare non superiore a 5.000 euro lordi |
Beni strumentali | Gli investimenti effettuati per acquisti di beni strumentali, nel triennio solare precedente, non possono essere maggiori di 15.000 euro | Il costo complessivo per beni strumentali, al lordo degli ammortamenti, non deve essere superiore a 20.000 euro annuo, esclusi immobili e beni con valore unitario non superiore a 516,46 euro |
Prevalenza del lavoro autonomo | Nessuna limitazione | Nell’anno precedente i redditi conseguiti nell'attività d'impresa, dell'arte o della professione devono essere prevalenti rispetto a quellieventualmente percepiticome redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati (il requisito non rileva se il rapporto di lavoro è cessato o la somma dei redditi non supera i 20.000 euro) |
Incompatibilità | Non si può applicare in presenza di:
| Non si può applicare in presenza di:
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Imposta sostitutiva | L’adesione comporta l’applicazione di un’imposta sostitutiva del 5% sul reddito | L’adesione comporta l’applicazione di un’imposta sostitutiva del 15% sul reddito |
Determinazione del reddito | Il reddito è calcolato su base analitica, come differenza tra ricavi e costi sostenuti, secondo il principio di cassa | Il reddito è calcolato su base forfetaria, applicando ai compensi percepiti secondo il principio di cassa, un coefficiente di redditività |
Ritenute d’acconto | Non prevista la ritenuta del 20% | Non prevista la ritenuta del 20% |
Applicazione IVA | Esonero dagli obblighi di liquidazione e versamento dell’IVA e da tutti gli altri vincoli imposti dal DPR 633/1972 (registrazione fatture emesse, corrispettivi e acquisti, tenuta e conservazione dei registri, dichiarazione e comunicazione annuale IVA) | Esonero dagli obblighi di liquidazione e versamento dell’IVA e da tutti gli altri vincoli imposti dal DPR 633/1972 (registrazione fatture emesse, corrispettivi e acquisti, tenuta e conservazione dei registri, dichiarazione e comunicazione annuale IVA) |
Applicazione IRAP | Esonero | Esonero |
Applicazione studi di settore | Esonero | Esonero |
Spesometro | Esonero | Esonero |
Adempimenti obbligatori |
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Uscita dal regime | La cessazione può avvenire o per comportamenti concludenti (es. addebito IVA ai propri committenti) o per il venir meno dei requisiti stabiliti dalla legge; in quest’ultimo caso il regime cessa di avere efficacia dall’anno successivo, oppure dall’anno in corso se si superano i 45.000 euro di compensi | La cessazione può avvenire per opzione o per il venir meno dei requisiti stabiliti dalla legge; il regime cessa di avere efficacia dall’anno successivo |
Esempio di calcolo | Compensi professionali: 10.000 euro Spese deducibili: 3.000 euro Contributi previdenziali: 846 euro Reddito imponibile: (10.000-3.000-846) = 6.154 euro Imposta sostitutiva: (6.154 * 5%) = 308 euro | Compensi professionali: 10.000 euro Applicazione del coefficiente di redditività: (10.000*78%) = 7.800 euro Applicazione della riduzione di 1/3: (7.800-7.800/3)= 5.200 euro Contributi previdenziali: 846 euro Reddito imponibile: (5.200-846) = 4.354 euro Imposta sostitutiva: (4.354*15%) = 653 euro |
Vantaggi |
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Per approfondire il nuovo regime forfetario, puoi visitare il sito dell’Agenzia delle Entrate