Trasporto dei rifiuti e responsabilità, ecco le novità

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Le imprese che si occupano di trasporto di rifiuti, distribuzione e installazione di apparecchiature elettriche ed elettroniche, bonifica di siti inquinati, manufatti contenenti amianto e intermediazione di rifiuti devono iscriversi all’Albo dei gestori ambientali, istituiti nelle Camere di Commercio locali (per la Sardegna, in quella di Cagliari). L’iscrizione è suddivisa in categorie, a seconda della tipologia di rifiuti e ogni categoria è a sua volta suddivisa in classi, in funzione del volume di rifiuti movimentati. L’iscrizione è obbligatoria anche per i produttori iniziali che trasportano i propri rifiuti non pericolosi oppure pericolosi entro il limite di 30 chili o litri al giorno. Questa particolare categoria non è soggetta all’obbligo di garanzie finanziarie e all’obbligo di nomina di un responsabile tecnico.

L’iscrizione all’Albo è concessa solo in presenza di determinati requisiti in tema di dotazione di mezzi e personale, garanzie finanziarie e nomina del responsabile tecnico. Le imprese che si iscrivono nella categoria per il trasporto dei propri rifiuti (2-bis) sono esentate dall’obbligo di nomina del responsabile tecnico e dalla presentazione delle garanzie finanziarie.

Le ultime novità in materia di iscrizione all’Albo riguardano i requisiti del responsabile tecnico, la dotazione di mezzi e le garanzie finanziarie: interessano pertanto gli operatori professionali in materia di rifiuti, senza influire sulle imprese che trasportano i propri rifiuti.

I nuovi requisiti del responsabile tecnico sono stabiliti nella Deliberazione del 30 maggio 2017 dell’Albo: in particolare, la formazione obbligatoria viene sostituita da un esame quinquennale cui i responsabili tecnici dovranno sottoporsi. L’obbligo di verifica tramite esame viene bilanciato da una riduzione degli anni di esperienza richiesti al responsabile tecnico per l’accesso alle classi superiori. L’esame è costituito da quiz a riposta multipla, articolati in un modulo generale obbligatorio per tutte le categorie più i moduli specialistici in funzione delle categorie di iscrizione. I nuovi requisiti per i responsabili tecnici si applicano dal 16 ottobre 2017: quelli in attività prima di questa data potranno continuare a esercitare per cinque anni in regime transitorio, poi saranno soggetti all’obbligo di superare l’esame entro il 2 gennaio 2021. In pratica, i “vecchi” responsabili tecnici hanno cinque anni per superare l’esame di verifica.

Sono esentati dall’obbligo di esame i legali rappresentanti delle imprese che abbiano contemporaneamente ricoperto il ruolo di responsabile tecnico nello stesso settore di attività per almeno venti anni. Sono state introdotte le nuove figure di funzionario tecnico e di affiancamento al responsabile tecnico, riservate ai dipendenti dell’impresa, che consentono di maturare gli anni di esperienza come responsabile tecnico. Sono esclusi dall’obbligo di nomina del responsabile tecnico, oltre alle imprese che trasportano i propri rifiuti, distributori e installatori di apparecchiature elettriche e elettroniche e aziende speciali, consorzi di Comuni, società di gestione dei servizi pubblici che gestiscono rifiuti urbani.

 

20/10/2017