Actualizado en 17/06/2017
Si, in caso di adempimenti ulteriori prescritti dai propri regolamenti comunali. Occorre comunque che sia rispettato l’art.6 lett.b del DL.70/2011 che prevede “le pubbliche amministrazioni devono pubblicare sul proprio sito istituzionale l'elenco degli atti e documenti necessari per ottenere provvedimenti amministrativi; altri atti o documenti possono essere richiesti solo se strettamente necessari e non possono costituire ragione di rigetto dell'istanza del privato.
Rif. 02/ott 2011