Con la cosiddetta riforma della “Buona Scuola” è stata resa obbligatoria l’alternanza scuola-lavoro per tutti gli studenti dell’ultimo triennio delle scuole superiori.
Le ore di formazione sul lavoro sono pari ad un minimo di 400 per i frequentanti gli istituti tecnici e professionali ed un minimo di 200 per gli studenti dei licei.
Si tratta di una sorta di rivoluzione nella concezione dell’apprendimento basato, fino ad ora, sui due tempi dell’apprendimento (a scuola) e dell’applicazione (sul lavoro), con le problematiche dovute alle differenze tra “teoria” e “pratica”.
Gli studenti avranno così modo di confrontarsi da subito con il mondo del lavoro potendo quindi contare su esperienze formative basate su un progetto di apprendimento a stretto contatto con il volto, i ritmi, le regole e l’etica del lavoro e dell’impresa.
Si viene quindi a creare un nuovo modo di interazione con l’esterno anche per le imprese che vengono coinvolte nel processo di creazione di conoscenza.
Al contempo, per le aziende vi è la possibilità di valutare le potenzialità dei giovani prossimi all’entrata nel mondo del lavoro, potendo quindi indirizzare la loro formazione verso campi affini ai propri interessi.
Ospitando presso le proprie strutture tale processo di apprendimento inoltre, ai datori di lavoro è data la possibilità, dal 1° gennaio 2017, di assumere gli stessi giovani frequentanti il periodo di alternanza scuola-lavoro e che abbiano conseguito un titolo di studio da non più di sei mesi, usufruendo di uno sgravio contributivo.
Difatti l’obiettivo dell’agevolazione è proprio quello di ridurre il lasso di tempo intercorrente tra conclusione della carriera scolastica e primo accesso nel mondo del lavoro.
L’incentivo, consistente nell’esonero del versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro (esclusi i premi e contributi INAIL) e con limite di 3.250,00 euro annuo, potrà essere usufruito per un periodo massimo di 36 mesi e per le assunzioni effettuate tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2018 a fronte di un contratto a tempo indeterminato anche in forma di apprendistato.
La norma esclude i contratti di lavoro domestico e quelli relativi agli operai agricoli (nulla osta invece per gli impiegati del settore agricolo) ma l’utilizzo del concetto di “datore di lavoro” fa sì che rientrino nei potenziali usufruenti anche coloro che non sono imprenditori come studi professionali, fondazioni, associazioni ma anche imprese private che abbiano una partecipazione pubblica.
L’accesso al beneficio, ottenibile dietro presentazione di domanda all’INPS in modalità telematica, verrà corrisposta secondo il criterio della presentazione a sportello, ovvero in ordine cronologico salvo disponibilità delle risorse, ammontanti, per il 2017 a 7,4 milioni di euro e per il 2018 a 40,8 milioni di euro.