La legge di Stabilità 2013 (L. n. 228/2012) prevede che, dal 1° gennaio 2013, Equitalia disponga la sospensione immediata dell’attività di riscossione. Questo, nel caso in cui tu presenti una specifica dichiarazione, dove attesti che le somme richieste non siano esigibili (cioè non pagabili) per uno dei seguenti motivi:
- prescrizione o decadenza del credito, prima della formazione del ruolo (il registro dove vengono iscritti i debiti nei confronti degli enti creditori);
- provvedimento di sgravio emesso dall’ente creditore;
- sospensioneamministrativa, sospensionegiudiziale o sentenza;
- pagamento effettuato prima della formazione del ruolo e ognialtra causa di non esigibilità del credito.
La domanda di sospensione deve essere presentata agli sportelli di Equitalia, via fax o via email agli indirizzi indicati nel modello. Puoi presentarla anche tramite raccomandata, entro 90 giorni dalla notifica del primo atto di riscossione che decidi di contestare (ad esempio, una cartella di pagamento, un atto della procedura cautelare o esecutiva, eccetera). Poi devi allegare la documentazione che giustifica la richiesta (per esempio, la ricevuta di pagamento, un provvedimento giudiziale, eccetera) e un documento di riconoscimento.
Dal momento della presentazione, Equitalia ha 10 giorni di tempo per trasmetterla all’ente creditore, che deve verificare la regolarità della documentazione. L’ente creditore entro 60 giorni deve comunicare l’esito della verifica. In caso di esito positivo, dovrà inviare un provvedimentodi sospensione, sgravio o annullamento del debito. In caso di esito negativo, Equitalia riprenderà l’attività di riscossione. Ricorda infine che, se dopo 220 giorni dalla domanda di presentazione, l’ente creditore omette di inviare le comunicazioni prescritte, le somme contestatesono annullate di diritto.