La somministrazione di manodopera ti permette come soggetto utilizzatore di rivolgerti a un’Agenzia per il lavoro, appositamente autorizzata, per la somministrazione, verso il corrispettivo di un prezzo, di uno o più lavoratori per lo svolgimento di una determinata prestazione senza che vi sia l’obbligo per te di instaurare con loro un contratto di lavoro subordinato.
Il lavoratore è assunto e retribuito direttamente dall’agenzia somministratrice, ma è l’impresa utilizzatrice che lo dirige e lo controlla nell’esecuzione della prestazione di lavoro assegnata.
Per avere lavoro somministrato, devi rivolgerti solo a quelle Agenzie iscritte all’apposito albo istituito presso il Ministero del lavoro.
Nella somministrazione intervengono due distinti rapporti:
- un rapporto di natura commerciale tra l'utilizzatore e il somministratore regolato da un contratto di somministrazione che ha per oggetto lo scambio tra prestazioni di lavoro periodiche o continuative fornite da terzi e un corrispettivo economico;
- un rapporto di natura contrattuale tra il lavoratore e il somministratore regolato da un contratto di lavoro subordinato che ha per oggetto lo scambio tra prestazione di lavoro e una retribuzione.
Il contratto di somministrazione può essere stipulato in tutti i settori economici, per cui non sei soggetto a dei limiti relativi alla natura dell’attività svolta dalla tua azienda, e la fornitura di manodopera può essere:
- a tempo determinato per ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo che riguardano l’attività della tua azienda;
- a tempo indeterminato (staff leasing) per le sole attività individuate dalla normativa vigente e in tutti gli altri casi previsti dai contratti collettivi nazionali e aziendali.
L'entrata in vigore a fine giugno del D.Lgs. 81/2015, il quarto dei decreti applicativi che fanno parte del cosiddetto “Jobs Act”, la legge delega per la riforma del lavoro approvata dal Parlamento all’inizio di dicembre 2014 ha modificato i limiti quantitativi, oggi pari al 20% del personale assunto a tempo indeterminato, ma senza dover specificare cause particolari per il ricorso alla somministrazione; semplifica i contenuti della forma scritta del contratto e permette all'utilizzatore di adempiere direttamente a tutti gli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro, mentre prima alcuni erano per forza in carico al somministratore.