Il lavoro occasionale

Nella sfera del lavoro autonomo puro potresti trovare convenienti le collaborazioni occasionali (cosiddetti mini co.co.co. o collaborazioni di limitata portata) in quanto non sei soggetto all’obbligo di ricondurle ad uno specifico progetto e all’applicazione della relativa disciplina.

Si tratta di prestazioni lavorative di natura autonoma che un soggetto può erogare a tuo favore per il compimento di un’opera o di un servizio senza vincolo di subordinazione (art. 2222 c.c.), di coordinamento e con il carattere della occasionalità.

La durata dei rapporti con lo stesso prestatore d’opera occasionale non deve superare complessivamente i 30 giorni nel corso di un anno solare (nell’ambito dei servizi di cura e assistenza alla persona tale limite è portato a 240 ore) e il compenso riconosciuto non deve superare i 5.000 euro (art. 61, comma 2, D.Lgs. 276/2003, modificato dalla Legge 183/2010).

Al prestatore occasionale non è richiesta né l’iscrizione ad albi professionali né l’apertura della Partita IVA purché non venga superata la soglia dei 5.000 euro.

Infatti a partire dal 1° gennaio 2004 è scattato l’obbligo di iscrizione nella Gestione Separata, istituita presso l’INPS, per i soli collaboratori il cui reddito annuo, derivante da tali attività occasionali, sia superiore ai 5.000 euro con riferimento a tutti i datori di lavoro verso i quali sono state erogate le prestazioni, come succede per i lavoratori a progetto. In questo caso solo il lavoratore occasionale è responsabile dell’intero pagamento del contributo dovuto, mentre tu non hai alcun obbligo di versamento.

Ad ogni collaboratore occasionale devi applicare una ritenuta d’acconto del 20% sul compenso lordo pattuito e dovuto.

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