Il saldo dell’Iva dovuto in base alla dichiarazione annuale 2020 deve essere versato entro il 16 marzo 2021 o in un’unica soluzione o in rate di pari importo di cui:
- la prima deve essere versata entro il 16 marzo
- quelle successive devono essere versate entro il giorno 16 di ciascun mese di scadenza (16 aprile, 16 maggio, e così via) e, in ogni caso, l’ultima rata non può essere versata oltre il 16 novembre.
Sull’importo delle rate successive alla prima è dovuto l'interesse fisso di rateizzazione pari allo 0,33% mensile (pertanto la seconda rata deve essere aumentata dello 0,33%, la terza rata dell'0,66%, la quarta dell’0,99% e così via).
Sintetizzando il contribuente può scegliere tra:
- il versamento in un’unica soluzione entro il 16 marzo
- la rateizzazione, maggiorando dello 0,33% mensile l’importo di ogni rata successiva alla prima
- versare sempre in un’unica soluzione entro la scadenza per i versamenti delle imposte sui redditi con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi
- rateizzare dalla data di pagamento delle somme dovute in base al modello Redditi, maggiorando dapprima l’importo da versare con lo 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al 16 marzo e quindi aumentando dello 0,33% mensile l’importo di ogni rata successiva alla prima.
Il versamento va effettuato utilizzando il modello F24, esclusivamente in modalità telematica, con il codice tributo 6099, anno di riferimento 2020, indicando il numero della rata e il numero totale delle rate scelte.
È anche possibile rinviare il versamento fino al termine previsto per il saldo delle imposte dirette, applicando la specifica maggiorazione.
In questo caso i contribuenti possono versare il saldo Iva:
- in un’unica soluzione entro la scadenza del modello Redditi, con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al 16 marzo;
- rateizzando l’importo dalla data di pagamento delle somme dovute in base al modello Redditi, maggiorando l’importo da versare con lo 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al 16 marzo e quindi aumentando dello 0,33% mensile l’importo di ogni rata successiva alla prima.
In ogni caso è inoltre possibile avvalersi dell’ulteriore posticipazione del saldo Iva al 30 luglio, applicando sulla somma dovuta al 30 giugno gli ulteriori interessi dello 0,40%.