Il tentativo obbligatorio di conciliazione

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Nei casi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo per ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento dell’azienda la Legge prevede l’obbligo di esperire un tentativo di conciliazione.

La procedura di conciliazione obbligatoria, a differenza di quella facoltativa, può svolgersi unicamente davanti alla commissione di conciliazione istituita presso la Direzione Territoriale del Lavoro (DTL) competente, quindi non in ambito sindacale.

In qualità di datore di lavoro hai l’obbligo di:

  • inviare una comunicazione scritta alla DTL competente e per conoscenza al lavoratore;
  • specificare le ragioni e le motivazioni del licenziamento;
  • indicare le eventuali misure di assistenza dirette al reinserimento del lavoratore.

La DTL ha l’obbligo di:

  • convocare le parti per esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione nel termine perentorio di 7 giorni dalla ricezione della richiesta;
  • predisporre l’organo della conciliazione che è la Commissione provinciale di Conciliazione.

Le parti possono farsi assistere da avvocati, consulenti del lavoro e organizzazioni di categoria.

La procedura si deve concludere entro 20 giorni dalla data di trasmissione della convocazione, salvo accordo fra le parti.

Se la DTL nel termine di 7 giorni dalla tua richiesta non convoca le parti, puoi comunicare il licenziamento al lavoratore.

Gli esiti del tentativo di conciliazione possono essere sostanzialmente i seguenti:

  • mancato accordo, di cui la commissione redige verbale annotando le sue proposte conciliative, di cui il giudice terrà conto nell’eventuale giudizio;
  • accordo con soluzioni alternative al recesso, che la commissione certifica nel verbale e che divengono inoppugnabili;
  • accordo con trasformazione del licenziamento in risoluzione consensuale del rapporto, che concede al lavoratore il diritto di percepire l’Assicurazione Sociale per l’Impiego (ASPI), in deroga alla norma generale che non permette ai lavoratori licenziati a seguito di risoluzione consensuale di percepire la suddetta ASPI.
Actualizado el 17/06/2017