L'art. 41 della L.R. n. 16/2017 stabilisce che "Sono agenzie di viaggio e turismo le imprese che esercitano, anche esclusivamente on line e senza l'utilizzo di locali aperti al pubblico, attività di produzione, organizzazione di viaggi, soggiorni o crociere, per persone singole o per gruppi, di intermediazione nei predetti servizi o entrambe le attività o altri servizi turistici, ivi compresi i compiti di assistenza e accoglienza ai turisti". Dal tenore della disposizione si riscontra che le agenzie tradizionali operanti in locali aperti al pubblico e quelle operanti online costituiscono un'unica tipologia di esercizio, e non vi è pertanto alcuna distinzione di titolo abilitativo fra le due fattispecie.
Per tale ragione, l'aggiunta della modalità di esercizio online o la completa conversione verso tale modalità costituiscono un mero dettaglio, che deve certamente essere comunicato al SUAPE e all'Ente competente, ma non necessita di acquisizione di un nuovo titolo abilitativo.
Si ritiene pertanto sufficiente la trasmissione del modello C5 attraverso la selezione dell'intervento "adempimenti accessori per attività esistenti di agenzie di viaggi"
Domande frequenti
Il sistema non assegna automaticamente il tipo di iter, ma si limita a suggerirlo al compilatore; nel caso in cui lo si ritenga errato è comunque possibile correggerlo nello STEP 5 INOLTRO - PROCEDIMENTO.
No, il software non consente una tale modifica.
In caso di richiesta di regolarizzazione da parte del Suape è necessario annullare la pratica e ripresentarla correggendo l’anagrafica, aiutandosi magari con la funzione Duplica; in tal caso il titolo abilitativo decorrerà dalla data della prima trasmissione.
No, il software non consente una tale modifica.
In caso di richiesta di regolarizzazione da parte del Suape è necessario annullare la pratica e ripresentarla selezionando il tipo di procedimento corretto, aiutandosi magari con la funzione Duplica; in tal caso il titolo abilitativo decorrerà dalla data della prima trasmissione.
Il SUAPE gestisce procedimenti unici, attraverso i quali è obbligatorio acquisire contestualmente tutti i titoli abilitativi necessari per l'esercizio di un'attività economica e produttiva o per la realizzazione di un intervento edilizio. In linea teorica non è quindi possibile l'acquisizione di un singolo titolo abilitativo, salvo che non si tratti di un'attività già in essere e già in possesso di tutti i titoli abilitativi necessari, tranne quello che deve essere acquisito.
Di regola a seguito della messa a norma di un immobile deve essere ottenuta una nuova agibilità, i due titoli abilitativi devono obbligatoriamente essere conseguiti contestualmente, pertanto si deve selezionare l'intervento corrispondente all'agibilità e da esso si potrà poi associare il modello F20 (SCIA prevenzione incendi) rispondendo alle domande proposte.
Nel solo caso in cui non sia necessaria una nuova agibilità (ad esempio se la SCIA è presentata in quanto la precedente è scaduta e non può più essere rinnovata), è possibile selezionare l'intervento "adempimenti accessori per attività esistenti" in corrispondenza dell'attività a cui si fa riferimento, spuntando le condizioni per associare i modelli DUA ed F20.
Se la SCIA non si riferisce ad un'attività economica e produttiva deve essere invece presentata direttamente presso il Comando dei Vigili del Fuoco.
Il SUAPE gestisce procedimenti unici, attraverso i quali è obbligatorio acquisire contestualmente tutti i titoli abilitativi necessari per l'esercizio di un'attività o per la realizzazione di un intervento edilizio. In linea teorica non è quindi possibile l'acquisizione di un singolo titolo abilitativo, salvo che non si tratti di un'attività già in essere e già in possesso di tutti i titoli abilitativi necessari, tranne quello che deve essere acquisito.
Se per la messa a norma dell'attività è necessario eseguire opere edilizie e impiantistiche, deve selezionare l'intervento edilizio corrispondente e da esso potrà poi associare il modello A6 rispondendo alle domande proposte.
Nel solo caso in cui non sia necessario alcun genere di intervento perché l'impianto produttivo è già a norma ed è solo sprovvisto del CPI, selezioni l'intervento "adempimenti accessori per attività esistenti" all'interno del settore dell'attività, e spunti le condizioni per associare i modelli DUA e Check list, da cui potrà poi generare il modello A6 rispondendo all'apposita domanda.
Se non si tratta né di attività produttiva né di intervento edilizio, il parere dei Vigili del Fuoco deve invece essere richiesto direttamente all'ente competente.
Occorre premettere che il SUAPE gestisce procedimenti unici, attraverso i quali è obbligatorio acquisire contestualmente tutti i titoli abilitativi necessari per l'esercizio di un'attività o per la realizzazione di un intervento edilizio. In linea teorica non è quindi possibile l'acquisizione di un singolo titolo abilitativo, salvo che non si tratti di un'attività già in essere e già in possesso di tutti i titoli abilitativi necessari, tranne quello che deve essere acquisito.
In questi casi selezioni il settore a cui appartiene l'attività, poi l'intervento "adempimenti accessori per attività esistenti" , la condizione "altri adempimenti accessori" e infine "Compila dichiarazione di conformità alle norme in materia di scarichi (A11).
Se invece deve realizzare un impianto di trattamento (fossa imhoff o simili), deve selezionare l'intervento edilizio corrispondente e da esso potrà poi associare il modello A11 rispondendo alle domande proposte.
Se non si tratta né di attività produttiva né di intervento edilizio, l'autorizzazione allo scarico deve invece essere richiesta direttamente all'ente competente.
Dopo aver terminato la compilazione online, quando il modulo risulta completo , selezionare l'azione Genera pdf e poi procedere con la firma integrata online o offline; conclusa positivamente l'operazione di firma, sarà possibile selezionare il pulsante INVIA.
Si richiede un parere in merito alla competenza dello Sportello SUAPE per pratiche relative ad installazione di reti e impianti di comunicazione elettronica di infrastrutture passive a banda ultralarga di proprietà pubblica nelle aree bianche del territorio della regione Sardegna. Considerando che tali opere sono assimiliate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria (escluse dalla competenza del SUAPE) e che l'art. 18 delle direttive prevede che "le autorizzazioni per i tagli e gli attraversamenti stradali o per l’effettuazione di interventi di manomissione o modifica di spazi pubblici possono essere gestiti dal SUAPE, in un procedimento in conferenza di servizi, solo ove richiesti contestualmente al titolo abilitativo per la realizzazione di un intervento edilizio avente autonoma finalità, nel senso che l’intervento sullo spazio pubblico assume carattere secondario e strumentale rispetto all’intervento edilizio principale", si chiede se nel caso di cui trattasi l'intervento sia di competenza del SUAPE.
RISPOSTA
In considerazione della particolarità del caso di cui trattasi, nonché per garantire omogeneità di gestione sull'intero territorio regionale alla ditta concessionaria, riteniamo che i procedimenti debbano essere gestiti dal SUAPE. Si ritiene infatti che l'esclusione prevista dall'art. 18 delle direttive, sia da interpretare in combinato disposto con l'art. 88 del codice delle comunicazioni elettroniche, norma speciale di riferimento per gli interventi in oggetto, che dispone espressamente che le istanze vengano gestite con un procedimento unico in capo allo sportello unico.
Consigliamo di selezionare uno dei certificati identificabili col nome e cognome dell'utente, e non quello identificato dal codice fiscale, in quanto quest'ultimo potrebbe non essere considerato valido.
E’ necessario accedere alla configurazione di Java -> Sicurezza -> Modifica lista siti-> Aggiungi e aggiungere l'eccezione per il sito https://servizi.sardegnasuap.it, infine salvare.
Tornando poi alla firma sulla piattaforma, Java segnalerà l’esecuzione dell’applicazione come un rischio per la sicurezza; per completare l’operazione di firma occorre accettare il rischio ed eseguire comunque l’applicazione.
E’ necessario accedere alla rubrica dalla scrivania, e inserire i dati del tecnico, compresi i propri dati, cliccando sul pulsante +AGGIUNGI DELEGATO.
Continuando poi la compilazione della pratica selezionare, dal menù AZIONI all’interno del modulo, la voce Tecnici delegati per visualizzare la maschera con l’elenco dei tecnici i cui dati sono stati precedentemente salvati in rubrica.
Cliccare su IMPORTA DA RUBRICA per importare dalla propria rubrica l’anagrafica dei tecnici, inclusa la propria, e infine cliccare su CONFERMA.
Per l'avvio dell'attività di produzione di mascherine non è previsto alcun titolo abilitativo specifico, pertanto non è di per sé necessario presentare alcuna pratica al SUAPE; potrebbe comunque essere necessario presentare una dichiarazione autocertificativa a seconda delle effettive caratteristiche dell’attività svolta e dei locali in cui viene svolta, per adempimenti di natura ambientale (es. scarichi impatto acustico, emissioni in atmosfera), di sicurezza (es. SCIA di prevenzione incendi) simili.
Oltre agli adempimenti camerali comunque dovuti (ivi compresa la variazione di codice ATECO per attività preesistenti che abbiano aggiunto l'attività di produzione mascherine), la ditta dovrà effettuare tutti gli adempimenti prescritti dalle norme vigenti in relazione all'omologazione dei propri prodotti, direttamente presso gli Enti competenti.
Ai sensi dell'art. 55 della L.R. n. 1/2019, per l'esercizio del commercio al dettaglio mediante forme speciali di vendita non è dovuto alcun titolo abilitativo aggiuntivo in tutti i casi in cui tale forma di vendita sia accessoria ad altra modalità di commercio al dettaglio per la quale la medesima ditta sia in possesso di regolare titolo abilitativo. Nel solo caso di trasporto di prodotti alimentari che non sia stato oggetto di precedente notifica sanitaria, è necessario trasmettere al SUAPE una nuova pratica con i modelli C5, E1 e D3, selezionando l'intervento "adempimenti accessori per attività esistenti".
Riteniamo che per la chiusura obbligatoria non sia dovuta alcuna comunicazione. Per la chiusura volontaria, alcune normative settoriali prevedono la necessità di comunicazione solo se la chiusura supera i 30 giorni, altre non prevedono alcun adempimento. In linea di massima, visto il momento di emergenza, riteniamo che si possa procedere anche con una comunicazione via PEC.
Riteniamo che per la sospensione obbligatoria dei lavori disposta dal DPCM non sia dovuta alcuna comunicazione
La Giunta regionale ha approvato la Delibera del 24 marzo 2020, n. 15/13 “Chiarimenti operativi sulla gestione e termini del procedimento SUAPE a seguito delle disposizioni del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19." che fornisce indicazioni puntuali in merito alla sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi SUAPE.
La legge annuale di Semplificazione ha introdotto importanti novità anche per i rinnovi annuali di titoli e licenze regionali.
In base all'art. 48 c.7 della legge 1/2019 che ha modificato la L.R. 24/16 e come indicato nella tabella di cui all'allegato B della DGR n. 49/19 del 05/12/2019, per l'attività di taxi non è più necessario alcun adempimento per il rinnovo annuale ma il titolo si intende valido a tempo indeterminato e non è assoggettato a rinnovo periodico né all'obbligo di comunicare periodicamente la prosecuzione dell'attività o la permanenza dei requisiti di esercizio.
E' possibile compilarla ma non firmarla poichè tale sistema operativo non supporta più gli aggiornamenti di Java necessari per concludere l'operazione di firma sul portale.
Dal 1 febbraio 2019, data dell'entrata in vigore della L. R 1/2019, i titoli abilitativi per l'esercizio delle attività economiche e produttive di beni e servizi rientranti nella competenza legislativa regionale sono validi a tempo indeterminato e non sono più assoggettati a rinnovo periodico né all'obbligo di comunicare periodicamente la prosecuzione dell'attività o la permanenza dei requisiti di esercizio. Pertanto non deve essere presentata una pratica SUAPE per la comunicazione del rinnovo della classificazione.
La variazione o la revoca del procuratore si comunica al SUAPE attraverso il modulo F15 disponibile nella sezione Modulistica, da trasmettere nelle seguenti modalità:
- attraverso la scrivania del portale, nel menu "AZIONI" selezionare "Vedi dettagli" e successivamente "SOGGETTO". Selezionare "AGGIUNGI SOGGETTO", indicare codice fiscale, nome e cognome del soggetto delegato, selezionare la tipologia di procura di interesse e caricare il modulo F15 compilato e firmato digitalmente. Da questa sezione è possibile anche revocare la procura al soggetto precedentemente delegato tramite "AZIONI" - Revoca abilitazione.
- In alternativa il modulo F15 compilato e firmato digitalmente può essere inviato al SUAPE di riferimento tramite PEC. L’operatore procederà ad abilitare il nuovo soggetto ad operare sulla pratica e disabilitare il vecchio procuratore qualora richiesto.
Da questo momento la pratica sarà visualizzata nella scrivania del nuovo procuratore.
Il quadro 2.2 del modulo F15 consente di revocare contestualmente la precedente procura.
L’azione Condividi permette di condividere la pratica con uno o più utenti, che potranno quindi accedere alla pratica, consultare e compilare i moduli, ma non potranno in alcun modo firmarli né inviarli. Se è necessario affidare la compilazione e firma di uno o più moduli ad altro tecnico, si deve utilizzare l'apposita funzione "DELEGA" .
Cliccare sul box in alto a destra mostrante il nome utente e selezionare "Cambia ruolo"
Il Sistema consente di delegare la compilazione di alcuni moduli tecnici o di attestazione dei requisiti professionali ad un altro utente, attraverso il menu AZIONI>Delega modulo presente nella sezione 4 COMPILAZIONE - MODULI in corrispondenza dei singoli moduli. Selezionando l’azione Delega modulo, presente solo nei moduli delegabili, il sistema aprirà una finestra in cui inserire i dati del delegato e, al termine della sua compilazione, l’utente delegato riceverà una mail informativa.
Il delegato, una volta effettuato l’accesso sul portale, troverà la pratica nella propria scrivania nella sezione PRATICHE IN BOZZA; cliccando, di fianco alla pratica, sul pulsante AZIONI > Modifica, potrà vedere i contenuti di tutti i moduli e potrà compilare e firmare, procedendo nel flusso, unicamente il modulo delegato.
A questo punto l’utente che ha delegato la compilazione del modulo troverà all’interno della sua pratica il modulo compilato e firmato e potrà inviare la pratica, previa firma degli altri moduli e del modello di riepilogo.
Si, è possibile modificarli accedendo alla pratica inviata tramite l’AZIONE Carica integrazioni, e procedendo poi tramite il pulsante INDIETRO sino alla pagina da correggere.
Sarà poi necessario firmare i moduli nei quali è presente l’informazione modificata, unitamente al modello di riepilogo.
Non è però possibile modificare nell’Anagrafica il campo del codice fiscale, né sostituire una persona fisica con una persona giuridica.
La procedura per la dichiarazione di inagibilità di un immobile, non essendo legata a un intervento edilizio, non è di competenza del SUAPE
Nessun adempimento è dovuto e si può procedere all'esecuzione dell'intervento senza presentare alcuna pratica al SUAPE.
Se si desidera comunque inviare una comunicazione, si può farlo in forma libera via PEC indirizzando la stessa direttamente all'ufficio tecnico.
Ai sensi della LR 1/2019 non è più necessario il rinnovo annuale dei centri di immersione subacquea. Nessun adempimento è pertanto dovuto, il titolo abilitativo è valido a tempo indeterminato
• Accedere al SUAPE
• Nella scrivania selezionare la sezione PRATICHE INOLTRATE
• Dal menu AZIONI selezionare la voce Carica integrazioni
• Il sistema si apre alla pagina dei Moduli compilati, dove possono essere caricati allegati liberi cliccando sulla voce +NUOVO ALLEGATO, ed è possibile modificare la compilazione dei moduli selezionando la voce Modifica modulo nel menu AZIONI in corrispondenza dei moduli.
E' inoltre possibile selezionare il pulsante INDIETRO per modificare l’ubicazione, l’oggetto della pratica, l’anagrafica, gli interventi e le condizioni. ATTENZIONE: si specifica che la variazione degli interventi in fase di integrazione comporta la perdita dei dati da tutti i moduli e sarà pertanto necessario ricompilarli tutti tramite il pulsante Modifica.
• Cliccando sul pulsante AVANTI avanzare sino allo step 5 INOLTRO dove si procederà alla validazione e firma dei moduli modificati e del modello di riepilogo e infine all’invio delle integrazioni.
Il titolo abilitativo per l'attività di noleggio con conducente o senza conducente di natanti si acquisisce direttamente presso la Capitaneria di Porto competente; allo stato attuale non è previsto alcun adempimento presso il SUAPE. Per il titolo abilitativo ex art. 68 CdN, una volta acquisito il titolo abilitativo presso la Capitaneria, è sufficiente selezionare l'intervento "adempimenti accessori per attività esistenti" e spuntare le condizioni per abbinare i moduli DUA e F23.
Dopo aver effettuato l'autenticazione, il sistema mostra la scrivania.
Selezionare la voce PRATICHE IN BOZZA, individuare la pratica di interesse e selezionare Modifica nel menù AZIONI per continuare la compilazione.
La notifica preliminare cantieri deve essere inviata al di fuori del portale SUAPE seguendo le indicazioni pubblicate all'indirizzo https://www.sardegnasalute.it/cantieri/
Ci sono differenti linee interpretative tra i Comuni e non abbiamo competenza in materia.
Il soggetto in fase di firma può selezionare il certificato di autenticazione identificato dal codice fiscale, che, per quanto riguarda i documenti trasmessi alla Pubblica Amministrazione, potrebbe essere assimilato alla firma digitale.
Tuttavia, poichè con tale modalità alcuni software segnalano un errore di firma, si consiglia comunque di selezionare sempre il certificato di firma identificabile col nome e cognome dell'utente.
In caso di trasferimento all’interno dello stesso comune si dovrà selezionare "trasferimento di sede" dopo aver indicato l'attività di interesse, il sistema chiederà la compilazione di DUA, C3, e dei modelli B e D di riferimento.
In caso di trasferimento in comune differente (dal comune A al comune B) occorrerà presentare il modello C6 di cessazione al comune A ed il nuovo avvio al comune B, tramite il modello C1 e gli ulteriori modelli richiesti.
Per l'accertamento di conformità occorre selezionare, nell'ordine, Intervento edilizio - Sanatoria Edilizia - Accertamento di conformità per opere eseguite in assenza di permesso di costruire o in difformità dallo stesso
Nella nuova piattaforma la procura viene proposta prima della firma e dell'invio. Il file pdf editabile è comunque presente nella sezione Modulistica del sito.
Può essere caricato in coda alla procura creando un unico file pdf o in alternativa può essere inserito separatamente tra gli allegati liberi.
Per l'invio delle comunicazioni di inizio, fine lavori e variazioni in corso d'opera (del responsabile dei lavori, direttore dei lavori o impresa esecutrice) è necessario accedere al sistema SUAPE, ricercare la pratica di interesse e selezionare l'azione Vedi Dettagli, quindi selezionare la voce COMUNICAZIONI, creando una nuova comunicazione.
Dopo aver selezionato dal menù a tendina la classe comunicazione, il sistema genererà il modulo F3 da compilare online; una volta completata la compilazione, selezionare l'azione Genera pdf dal menù AZIONI, a questo punto il modulo verrà posizionato nella sezione soprastante degli Allegati, dove si potrà procedere con la firma integrata online o offline tramite il menù AZIONI e infine, dopo l'apposizione della firma, inviare selezionando il pulsante INVIA.
Si può utilizzare il pulsante NUOVO ALLEGATO per caricare allegati liberi a corredo della comunicazione, ed è inoltre possibile salvare la comunicazione in bozza e completarne l'invio in un secondo momento.
Dopo la validazione dei moduli il sistema ti fa scaricare il file sign-in.jsp. Durante la sua installazione devono essere indicati i driver che permettono di poter firmare i moduli on line con il dispositivo di firma in tuo possesso.
Tipologia di dispositivo di firma | Driver da selezionare (vedi l'immagine sotto) |
Chiavetta Aruba Installare il file AkutilityInstall.exe che si trova nella cartella Utility all'interno della chiavetta |
Driver_universale |
Smart Card Aruba | Aruba_Incard |
Dispositivo Camera di Commercio Infocert | Aruba_Incard |
Dispositivo Camera di Commercio Aruba | Driver_universale oppure Aruba_Incard |
Tessera sanitaria con chip Oberthur (OT 2015) | Aruba Oberthur |
Tessera sanitaria con chip Athena (AC 2013, AC 2014 e AC 2018) | Actalis, oppure Banca_dItalia, oppure CRS_lombardia |
Buffetti | Driver Universale |
![]() |
Per effettuare il deposito progetto strutturale, comunicare le variazioni del progetto strutturale, depositare la relazione a strutture ultimate e il collaudo statico, è necessario accedere al sistema SUAPE, ricercare la pratica di interesse e selezionare l'azione Vedi Dettagli, quindi selezionare la voce COMUNICAZIONI, creando una nuova comunicazione.
Dopo aver selezionato dal menù a tendina la classe comunicazione, il sistema genererà il modulo F14 da compilare online; una volta completata la compilazione, selezionare l'azione Genera pdf dal menù AZIONI, a questo punto il modulo verrà posizionato nella sezione soprastante degli Allegati, dove si potrà procedere con la firma integrata online o offline tramite il menù AZIONI e infine, dopo l'apposizione della firma, inviare selezionando il pulsante INVIA.
Si può utilizzare il pulsante NUOVO ALLEGATO per caricare allegati liberi a corredo della comunicazione, ed è inoltre possibile salvare la comunicazione in bozza e completarne l'invio in un secondo momento.
Per poter firmare digitalmente i moduli è preferibile installare Java a 32 Bit. Vai sul sito https://www.java.com/it/download/manual.jsp Per Windows scaricare il secondo file "Windows Non in linea" dimensione del file: 63.53 MB
Apri la cartella Utility che si trova dentro la chiavetta e installa il file AkUtilityInstall.exe.
Dopo la convalida dei moduli il sistema ti fa scaricare il file sign-in.jnlp. Durante la sua installazione dovrai indicare la tipologia di driver. Seleziona l’ultima voce Driver universali. Dopo questo passaggio il sistema ti farà inserire il PIN per firmare digitalmente i moduli.
Come previsto nelle Direttive SUAPE al punto 5.2 per le attività esercitate in sede fissa, la competenza è sempre del SUAPE nel cui territorio viene effettivamente esercitata l’attività, a prescindere dall’ubicazione della sede legale.
In caso di interventi insistenti nel territorio di riferimento di più di un SUAPE, la pratica dovrà essere presentata presso il SUAPE competente sul territorio nel quale è ubicata la porzione più rilevante dell’impianto o - in caso tale ripartizione non sia chiaramente individuabile - in uno qualsiasi dei SUAPE interessati; quest’ultimo provvederà a indirizzare la pratica ai restanti Enti coinvolti per le verifiche di competenza.
Per le attività delocalizzate e prive di impianto stabile, la dichiarazione autocertificativa dovrà essere presentata presso il SUAPE del territorio in cui la società ha la sede legale, ovvero presso il SUAPE del territorio di residenza del titolare della ditta individuale, ovvero presso il SUAPE del territorio dove si intende avviare e/o svolgere l’attività.
Il modello B99 relativo ad “Altre attività” è stato eliminato dalla modulistica del SUAPE. Le attività per le quali non esiste un modello B specifico dovranno essere descritte dettagliatamente nel campo “note” della DUA.
Gli atti di pianificazione, come il piano di lottizzazione, e la realizzazione delle opere di urbanizzazione sono esclusi dalla competenza del SUAPE come previsto dall'art. 3.2, esclusioni delle Direttive SUAPE. Il permesso di costruire deve quindi essere ottenuto per le vie ordinarie a seguito di istanza presentata direttamente all’ufficio tecnico.
Il codice IUN (Identificativo Univoco Numerico) viene assegnato dall’Assessorato del Turismo alle strutture extra-alberghiere come definite nell’articolo 16 della L.R 16/2017.
Gli uffici hanno attribuito lo IUN a tutte le strutture ricettive extra alberghiere esistenti in Sardegna alla data del 25 ottobre 2017 (http://iun.gov.it/). In caso di mancato inserimento della struttura nel registro regionale è possibile rivolgersi al Servizio Sistemi Informativi dell'Assessorato del Turismo.
Alle strutture avviate successivamente al 25 ottobre 2017 lo IUN viene assegnato nell'ambito della pratica telematica per l'inizio dell'attività al SUAPE.
Ai sensi della L.R.23/2018, anche le locazioni turistiche (affitti brevi) sono tenute ad avere lo IUN.
L'Assessorato del Turismo, con nota prot. 13805 del 08/10/2018, ha chiarito che in tali casi è esclusa la competenza del SUAPE e lo IUN viene attribuito a seguito di una comunicazione di locazione occasionale a fini ricettivi presentata direttamente al Comune competente per territorio.
La modulistica è reperibile presso i comuni.
Le pratiche devono essere trasmesse attraverso la sezione Sportello Unico Accedi al SUAPE di questo portale.
Eventuali pratiche trasmesse all’indirizzo email del Coordinamento Regionale SUAPE, non possono essere prese in considerazione.
E' necessario acquisire un nuovo titolo abilitativo distinto da quello originario, e conseguentemente deve essere inserita sul portale SUAPE una nuova pratica riguardante la sola variazione.
Gli adempimenti fiscali, previdenziali e camerali sono esclusi dal procedimento unico SUAPE e devono essere espletati separatamente dalla ditta interessata.
Per le vendite straordinarie di liquidazione o sottocosto occorre selezionare nello STEP 1 l'attività produttiva di riferimento, poi nello STEP 2 la voce Adempimenti accessori per attività esistenti, e infine nello STEP 3 la voce Effettuazione di vendite straordinarie, che porterà alla compilazione dei moduli D3 ed F4.
Nessun adempimento è dovuto per le vendite promozionali.
La norma vigente non prevede più il rilascio del certificato di agibilità, che è sostituito da una dichiarazione (L.R. n. 24/2016, art. 38) che vale quale segnalazione certificata di Agibilità (D.P.R. n. 380/2001, art. 24). L'art. 25 del D.P.R. n. 380/2001 (Procedimento di rilascio del certificato di agibilità) è stato infatti abrogato dall'art. 3 del D.P.R. n. 222/2016. L'agibilità è quindi conseguita selezionando l'apposita opzione sul portale e compilando il relativo modello.
Una variante in corso d’opera comporta sempre la necessità di acquisire un nuovo titolo abilitativo distinto da quello originario, e conseguentemente deve essere inserita una nuova pratica sul portale SUAPE.
In seguito all'entrata in vigore delle Direttive di attuazione della Legge regionale 11 maggio 2015, n. 11 “Norme in materia di agriturismo, ittiturismo, pescaturismo, fattoria didattica e sociale e abrogazione della legge regionale n. 18 del 1998”, è stato disposto che la comunicazione annuale sulle tariffe applicate nell'anno in corso per ogni specifico servizio multifunzionale esercitato deve essere fatta direttamente all'Agenzia LAORE tramite PEC entro il 15 gennaio di ogni anno.
Di conseguenza il modello F2 è stato eliminato dalla modulistica SUAPE ed è reperibile al seguente link: dichiarazioni da parte di imprese multifunzionali, modulistica
Per maggiori informazioni: novità in materia di agriturismo ittiturismo pescaturismo fattoria didattica e sociale.
La comunicazione di una variazione o aggiunta di un'ulteriore impresa esecutrice si effettua con il modello F3. I versamenti da effettuare dipendono dalle disposizioni locali, per le quali suggeriamo di rivolgersi direttamente al SUAPE competente per territorio.
Occorre selezionare il settore 06 - Proroga voltura e rinnovo di titoli abilitativi e poi l'intervento Voltura di titoli abilitativi, che porterà alla compilazione del modello F10.
Salvo non vi siano esigenze particolari, nessun adempimento amministrativo è dovuto per l’avvio di un’attività professionale di questo tipo e pertanto non sarà necessario presentare la DUA. Rientrano invece nella competenza del SUAPE tutti gli eventuali interventi da eseguire sui locali nei quali si intende esercitare l’attività professionale.
Gli interventi realizzati da soggetti a prevalente partecipazione pubblica (Abbanoa, Laore, Telecom, …) sono esclusi dalla competenza SUAPE e i titoli abilitativi devono essere conseguiti secondo le modalità previste dalle norme settoriali (Art. 3.2 lettera a) delle Direttive SUAPE.
Nell’ottica della semplificazione dei procedimenti per i cittadini e le imprese il modulo E16 relativo agli Scarichi domestici recapitanti in pubblica fognatura è stato eliminato dalla modulistica SUAPE. E' stato sostituito dall’autocertificazione in un apposito quadro della DUA nella quale si dichiara che “gli scarichi originati dall’immobile o attività specificati nella DUA sono classificabili quali scarichi domestici recapitanti in pubblica fognatura, esenti dall’obbligo di autorizzazione allo scarico”.
Si, nelle pratiche con procedimento in immediato avvio a zero giorni l'attività oggetto dell'autocertificazione può essere iniziata sin dalla data di presentazione telematica al SUAPE competente. Successivamente, perverrà una ricevuta definitiva firmata digitalmente dal responsabile del SUAPE che sostituirà la precedente ricevuta automatica. Nel caso in cui la pratica non sia completa e coerente e non sia possibile regolarizzarla, il SUAPE invierà una dichiarazione di irricevibilità che annullerà retroattivamente la ricevuta automatica.
Trattandosi di interventi edilizi eseguiti da soggetti di natura pubblica, è esclusa la competenza del SUAPE e i titoli abilitativi devono essere conseguiti secondo le modalità previste dalle norme settoriali (Art. 3.2 lettera a) delle Direttive SUAPE.
Si, le pratiche presentate dai condomini rientrano nella competenza SUAPE.
Qualora la concessione dell’area sia l’unico titolo da acquisire o sia riferita ad un periodo non superiore a 15 giorni, il richiedente può scegliere di presentare la richiesta all’Ufficio competente per materia che procede secondo la disciplina di settore.In tutti gli altri casi, la richiesta deve essere fatta per il tramite del SUAPE utilizzando l'apposito modello F2.
Occorre selezionare il settore 01- intervento edilizio, 01 - Intervento edilizio da realizzare, 13 - Altri interventi e allo step successivo la condizione Installazione cartellonistica stradale anche pubblicitaria. I moduli necessari saranno abbinati automaticamente dal sistema.
Per individuare la tipologia di procedimento occorre fare riferimento a quanto indicato nel frontespizio dei moduli.
Se la trasformazione societaria non ha comportato variazione della partita IVA e subentro da una persona giuridica ad un’altra, la comunicazione di variazione societaria è facoltativa, e il titolo abilitativo è a tutti gli effetti tuttora valido in quanto intestato alla persona giuridica corretta (ancorché la società abbia infatti cambiato denominazione, il soggetto giuridico non è variato).
In tali casi è comunque consigliabile dare comunicazione al SUAPE dell’avvenuta variazione utilizzando il modello C5.
Le direttive SUAPE chiariscono che l’agibilità deve essere presentata attraverso una nuova pratica (Art. 13) e quindi telematicamente al SUAPE competente per territorio.
Le direttive SUAPE chiariscono che i procedimenti avviati prima della data di entrata in vigore della LR n. 24/2016 continuano a essere gestiti secondo le modalità previgenti; pertanto le comunicazioni di inizio e fine lavori riferite ad una pratica cartacea possono essere presentate anche in modalità cartacea, oltre che comunque via PEC (Art. 25).
Trattandosi di interventi edilizi eseguiti da soggetti di natura pubblica, è esclusa la competenza del SUAPE e i titoli abilitativi devono essere conseguiti secondo le modalità previste dalle norme settoriali (Art. 3.2 lettera a) delle Direttive SUAPE.
Poiché la normativa vigente non prevede la necessità di alcun titolo abilitativo, non è dovuta la presentazione della DUA.
Le procedure di condono edilizio e sanatoria rientrano nella competenza del SUAPE, ma per esse non si applicano le disposizioni sul procedimento unico di cui agli articoli 31 e seguenti della L.R. 24/2016. Ciò significa che in tali casi la pratica deve essere comunque presentata al SUAPE e deve comprendere l’acquisizione contestuale di tutti i titoli abilitativi necessari per la completa regolarizzazione dell’immobile, ma si segue la procedura ordinaria prevista dalla norma settoriale al posto dei procedimenti in autocertificazione o in conferenza di servizi propri del SUAPE.
Per consultare, scaricare ed integrare una pratica inviata prima del 13 marzo 2017 tramite il portale SUE è necessario prendere contatto direttamente con il comune competente per territorio, in quanto la piattaforma informatica SUE è stata dismessa.
Dal 13 marzo 2017 si deve rivolgere al SUAPE, che riunisce le competenze dei SUAP (Sportelli Unici per le Attività Produttive) e dei SUE (Sportelli Unici per l’Edilizia).
Il SUAPE è lo Sportello Unico per le Attività Produttive e per l’Edilizia di cui alla parte II, titolo I, capo I della L.R.24/2016. Il SUAPE riunisce le competenze dei SUAP (Sportelli Unici per le Attività Produttive) e dei SUE (Sportelli Unici per l’Edilizia) e deve essere istituito di norma presso le Unioni dei comuni di cui alla L.R. 2/2016.
Dal 13 marzo 2017, con l’approvazione delle Direttive SUAPE, come previsto dall’art. 29 comma 4 della L.R. n° 24/2016.
Si, indipendentemente dalla qualificazione del soggetto proponente (imprenditore o cittadino) e dalla destinazione d’uso (residenziale o produttiva) dei locali.
Per conoscere nel dettaglio le esclusioni dall’ambito di competenza SUAPE rimandiamo all’art. 3.2 delle Direttive SUAPE. In particolare sono escluse:
· tutte le vicende per le quali non è richiesto alcun adempimento amministrativo dalla normativa vigente;
· gli adempimenti relativi all’impresa come soggetto giuridico quali, ad esempio, gli adempimenti fiscali, previdenziali, camerali, compresa la gestione della Comunicazione Unica;,
· tutte le attività ad iniziativa pubblica
· le concessioni che prevedono una procedura di evidenza pubblica per il rilascio.
Tutti i procedimenti relativi all'esercizio di attività produttive e gli interventi edilizi o di trasformazione del territorio ad iniziativa privata, di cui alla parte II, titolo I, capo I della Legge Regionale n.24 del 20 ottobre 2016.
Per conoscere nel dettaglio l’ambito di competenza SUAPE consigliamo di fare riferimento all’art. 3.1 delle Direttive SUAPE.
Per la variazione del preposto è sufficiente la presentazione del modello C5 a firma del titolare dell’esercizio unitamente all’allegato D2 sottoscritto dal nuovo preposto.
In ossequio al principio di unicità del procedimento SUAPE, potrà essere presentata una sola pratica in cui si specifichi che l’attività comprende sia il commercio che la somministrazione.
Occorre dunque selezionare il settore 05 - Adempimenti accessori per attività esistenti e poi le condizioni Compila modello di comunicazione per adempimenti accessori (C5) e Compila dichiarazione sul possesso dei requisiti professionali per commercio e somministrazione di alimenti (D2).
Dalla scrivania selezionare la pratica da annullare tra quelle inoltrate, cliccare sul pulsante AZIONI e selezionare Annulla. Il Sistema richiede il motivo di annullamento della pratica e, una volta inserito e confermato il motivo, dà conferma di avvenuto annullamento della pratica con un messaggio che compare in alto a destra.
In ossequio al più generale principio di unicità del procedimento SUAPE, si ritiene possibile, e persino più aderente al dettato normativo, che l’approvazione dello studio di compatibilità avvenga nella medesima conferenza di servizi nella quale si esaminano tutti gli altri aspetti relativi al progetto; in tale ottica, si può considerare la previsione delle direttive SUAPE (che prevedono un’approvazione preventiva in un procedimento separato), come una mera facoltà lasciata alla discrezionalità dell’imprenditore, essendo comunque sempre ammissibile la presentazione di un’unica DUA per l’ottenimento contestuale di tutti i titoli abilitativi necessari per l’esecuzione dell’opera, ivi compresa l’approvazione dello studio di compatibilità previsto dal PAI.
Dalla data di entrata in vigore della LR 8/2015, il modulo A20 non è più utilizzabile, in quanto non è più vigente la norma che assoggettava le opere interne a semplice comunicazione asseverata. Pur con gli eventuali adattamenti proposti, non è possibile utilizzare il modello A20 in quanto il titolo abilitativo a cui si riferisce non è più contemplato dalla normativa vigente. Le opere interne devono quindi essere ricondotte ad una delle categorie edilizie previste dalla L.R. n° 8/2015 e al titolo abilitativo corrispondente: a seconda delle caratteristiche dell’intervento, si configurerà quindi una manutenzione ordinaria (non soggetta ad alcun adempimento), ovvero una manutenzione straordinaria (soggetta a SCIA e quindi a DUA a 0 giorni, secondo una modalità assimilabile rispetto al passato) o, per interventi di particolare rilevanza, a ristrutturazione edilizia (soggetta a permesso di costruire e quindi a DUA a 30 giorni, salvo vincoli particolari che impongano la conferenza di servizi).I modelli all’interno dei quali collocare le caratteristiche del proprio intervento cui è associato il relativo titolo edilizio sono i modelli A1 ed F13.
La cessazione dell’attività deve essere comunicata al SUAPE del Comune competente per territorio, selezionando l'intervento Cessazione all'interno del settore dell'attività di riferimento, e compilando quindi il modello C6 generato dal sistema.
Qualora si trattasse di commercio ambulante, il modello dovrà essere presentato al SUAPE del Comune di residenza del titolare..
Rientrano nella competenza SUAPE le strutture sanitarie gestite in forma di impresa, nelle quali il fattore organizzativo è prevalente rispetto a quello professionale, nonché gli studi professionali non medici di cui alla legge regionale n° 10/2006, gli studi professionali medici e le strutture a bassa, media e alta complessità.
Si dovrà selezionare, all’interno del settore 01 - Intervento edilizio da realizzare, la voce 09 - Mutamenti di destinazione d'uso, il sistema abbinerà i moduli (DUA, A0 e A1 oppure F13) a seconda delle scelte effettuate.
In linea generale, si tratta di un procedimento in immediato avvio anche se, secondo le specifiche, non si esclude che possa essere necessaria una Conferenza di Servizi per problematiche connesse all’attività da esercitare.
Il mutamento di destinazione d'uso con opere invece configura un intervento di ristrutturazione edilizia e sarà quindi necessario selezionare il relativo intervento.
La competenza del SUAPE si configura ogni volta che ci si trovi di fronte ad un’attività economica di produzione di beni o fornitura di servizi.
Tali certificazioni possono essere presentate in copia semplice, e quindi è sufficiente allegare il file pdf senza firma digitale, purché esista effettivamente una copia firmata del medesimo documento.
In altri termini è sufficiente una scansione del documento recante la firma autografa dell'installatore; in assenza di firma occorre apporre sul medesimo documento la firma digitale del dichiarante.
È sufficiente che l'intestatario della pratica predisponga una semplice nota firmata digitalmente e la inoltri al SUAPE attraverso la schermata “comunicazioni”. Il SUAPE avrà cura di inviarla a tutti gli uffici ed enti coinvolti nel procedimento, affinché dispongano l’effettiva archiviazione della pratica.
La PEC è obbligatoria a pena di irricevibilità della pratica SUAPE. In caso di indisponibilità da parte dell’imprenditore o della ditta, può essere indicata un altro indirizzo PEC, che sarà così eletto quale domicilio elettronico dove ricevere qualsiasi notifica o comunicazione inerente la pratica. In tale caso non occorre la procura speciale.
Rif. 4/2012
Si precisa che la risposta ai quesiti è stata formulata attenendosi alle leggi vigenti all’epoca della richiesta e si consiglia sempre di verificare se da detta data sono state emanate norme o disposizioni che hanno modificato le disposizioni.
Può conferire la procura speciale affinché un altro soggetto possa firmare digitalmente in sua vece. In tale caso dovrà compilare e sottoscrivere in maniera autografa il modulo F15. Il modulo sottoscritto con firma autografa dall'intestatario sarà successivamente scannerizzato e firmato digitalmente dal procuratore.
Rif. 1/2012
Si precisa che la risposta ai quesiti è stata formulata attenendosi alle leggi vigenti all’epoca della richiesta e si consiglia sempre di verificare se da detta data sono state emanate norme o disposizioni che hanno modificato le disposizioni.
La Regione Sardegna offre un servizio gratuito di attivazione della firma digitale nella Tessera Sanitaria.
Per usufruirne è necessario presentarsi a uno degli sportelli di attivazione portando con sé la Tessera Sanitaria da attivare e un documento di identità valido.
Il servizio è attivo presso l'URP, Ufficio Relazioni con il Pubblico, dell'Assessorato dell'Industria (Viale Trento 69, Cagliari al piano terra) dal lunedì al giovedì dalle 8,30 alle 14,00 e dalle 14,30 alle 17,30, il venerdì dalle 9,00 alle 14,00, telefono 070 6065792 oppure 070 6062677.
Inoltre in diverse ASL e farmacie del territorio regionale è presente uno sportello di attivazione.
Per ulteriori informazioni su procedure, indirizzi sportelli e orari, consultare: http://www.regione.sardegna.it/tscns/
oppure contattare il numero verde 800 336611 dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 18.00.
Nelle more dell’attivazione del sistema di pagamento previsto dal DPR 160/2010, gli oneri si pagano secondo le modalità tradizionali, allegando sul portale copia delle ricevute dei pagamenti stessi. Si ricorda che le copie delle ricevute non devono essere firmate digitalmente.
Per conoscere gli importi e le modalità di pagamento (conto corrente, IBAN) è necessario rivolgersi al Suape di competenza. Quando prevista, l'imposta di bollo è assolta tramite il modello F32 .
No, per le pratiche in conferenza di servizi si deve necessariamente attendere il provvedimento conclusivo.
Le sole pratiche che comportano valutazioni di tipo discrezionale da parte della Pubblica Amministrazione o per le quali la normativa europea impone atti espressi.
Nella colonna D della tabella dei regimi amministrativi allegata alle delibere SUAPE è indicato il regime previsto.
Riportando nel modulo F32 - Assolvimento Imposta di bollo (ex Modello Istanza) il numero seriale della marca da bollo, annullandola e conservando l’originale.
Nelle pratiche in autocertificazione a zero giorni l’attività può essere avviata sin dal momento di ricezione della ricevuta automatica attestante la presa in carico da parte del sistema. In caso di autocertificazione a 30 giorni occorrerà attendere i 30 giorni dalla data della ricevuta automatica.
E’ sempre obbligatorio, a pena di irricevibilità, indicare un indirizzo PEC dove ricevere qualsiasi comunicazione inerente la pratica.
Rif. 10/ott 2011
La procura alla firma e/o alla trasmissione può essere conferita a chiunque. Non è previsto alcun requisito soggettivo per il procuratore. In caso di procura alla firma il procuratore ha l’obbligo di conservare l’originale cartaceo dell’intera pratica.
Rif. 09/ott 2011
Si, la L.R. 24/2016 ammette l'utilizzo della procura speciale per la presentazione delle dichiarazioni autocertificative SUAPE senza alcuna eccezione riferita alla qualifica del soggetto.
Il modello F15 consente la delega alla firma da parte di soggetti privi di firma digitale e le direttive precisano che "Per ricoprire il ruolo di procuratore alla firma o alla trasmissione non è richiesto alcun requisito soggettivo."
Tutti i soggetti che avrebbero sottoscritto le dichiarazioni con firma autografa nella pratica cartacea sono tenuti a firmare digitalmente le rispettive dichiarazioni/relazioni. Non devono essere firmati digitalmente (anche per non appesantire inutilmente la pratica) i documenti da presentare in copia (documento di identità, versamenti, copie di contratti,…).
Rif. 07/ott 2011
Tutte le pratiche devono essere presentate attraverso la sezione "Sportello Unico" - “Accedi al SUAPE” di questo portale, selezionando il Comune competente per territorio e procedendo secondo le indicazioni.
Si, in caso di adempimenti ulteriori prescritti dai propri regolamenti comunali. Occorre comunque che sia rispettato l’art.6 lett.b del DL.70/2011 che prevede “le pubbliche amministrazioni devono pubblicare sul proprio sito istituzionale l'elenco degli atti e documenti necessari per ottenere provvedimenti amministrativi; altri atti o documenti possono essere richiesti solo se strettamente necessari e non possono costituire ragione di rigetto dell'istanza del privato.
Rif. 02/ott 2011
In Sardegna tutte le SCIA di cui all’art. 19 della L. 241/90 sono sempre ricomprese nelle DUA a zero giorni. Esistono casi di DUA a zero giorni non ricadenti in SCIA, quali ad esempio quelle per l’avvio di una media struttura di vendita.
Rif. 01/ott 2011
Si. Per avviare un’attività di commercio all’ingrosso è necessario presentare una pratica al SUAPE, selezionando nel nuovo portale il Settore 02 - Attività produttive > 41 - Commercio all’ingrosso e compilando quindi DUA, modello B41 e gli ulteriori modelli generati dal portale, tra cui in particolare l’allegato E1 per la notifica igienico-sanitaria, in caso di commercio di alimenti e bevande.