Terre e rocce da scavo, ecco le linee guida

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Terre e rocce da scavo, ecco le linee guida

Il Sistema nazionale per la protezione dell’ambiente ha pubblicato le linee guida per il riutilizzo di terre e rocce da scavo, con l’obiettivo di dare applicazione concreta al D.P.R 120/2017 sulla disciplina semplificata in materia ed escludere dalla disciplina dei rifiuti i materiali di scavo prodotti in grandissime quantità dalle attività edilizie e di realizzazione di infrastrutture, garantendo al contempo un elevato livello di tutela dell’ambiente grazie a regole precise, tra cui la verifica dell’assenza di contaminazione, secondo il linguaggio della normativa ambientale.

Quando terre e rocce da scavo sono classificate come rifiuto, va rispettata la normativa di settore dal deposito temporaneo alla documentazione obbligatoria, dal trasporto con formulario di identificazione rifiuti al trattamento negli impianti autorizzati.

Una prima importante deroga al regime dei rifiuti è prevista per il riutilizzo in situ: terre e rocce da scavo sono escluse dalla disciplina dei rifiuti quando sia certificata l’assenza di contaminazione, oltre ovviamente al riutilizzo nel luogo di produzione allo stato naturale, cioè senza necessità di alcun trattamento o lavorazione sui materiali escavati. Il regime dei sotto prodotti si applica al riutilizzo di terre e rocce fuori dal sito di produzione in tre casi:

-       nei piccoli cantieri fino a 6mila metri cubi di materiale scavato, che godono della maggiore semplificazione: il numero di campioni per le analisi di caratterizzazione ambientale è ridotto fino a un minimo di un solo campione, per aree di scavo fino a mille metri quadri o volumi fino a 3mila metri cubi. Ai piccoli cantieri continuano ad applicarsi le medesime regole anche quando sottoposti a Via e Aia;

-       nei grandi cantieri non sottoposti a Valutazione di impatto ambientale o Autorizzazione integrata ambientale;

-       i grandi cantieri sottoposti a Via e Aia.

In tutti i casi il piano di utilizzo deve essere presentato preventivamente, la caratterizzazione è obbligatoria e preventiva. Deve essere in ogni caso presentata la dichiarazione di avvenuto utilizzo.

Le agenzie che effettuano il controllo richiedono il pagamento delle spese quando venga accertata l’assenza dei requisiti per il riutilizzo: ci sarà il divieto di inizio o prosecuzione della gestione di terre e rocce da scavo, che dovranno essere assoggettate al regime dei rifiuti.

Per i cantieri di grandi dimensioni sottoposti a Via o Aia è previsto almeno un controllo all’anno sul sito di produzione o su quello di destinazione: tutti i cantieri dovrebbero quindi essere controllati. In caso di potenziale pericolo poi, i controlli saranno intensificati.

Per i cantieri non sottoposti a Via o Aia sono invece previsti controlli a campione o controlli mirati in campo secondo le seguenti priorità:

1.     volume di scavo (i cantieri più grandi saranno controllati per primi);

2.     sito di produzione in area critica (già interessato da fenomeni di inquinamento o contaminazione);

3.     irregolarità nella documentazione non sanate a seguito di richiesta integrazioni;

4.     sito di destinazione che riceve grandi volumi o in area vulnerabile (es. SIC, aree umide, falda affiorante);

5.     segnalazioni o esposti di cittadini, enti o associazioni.

Argomenti
Ambiente e salute
17/07/2019