Stop al diritto alla pausa pranzo per le lavoratrici che usufruiscono dei permessi per l’allattamento

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Stop al diritto alla pausa pranzo per le lavoratrici che usufruiscono dei permessi per l’allattamento

«Il diritto al buono pasto sorge per il dipendente solo nell’ipotesi di attività lavorativa effettiva dopo la pausa stessa». Così, facendo seguito alle indicazioni già contenute nella risposta che il Dipartimento della Funzione pubblica aveva fornito all’Istat e all’Aran, il Ministero del Lavoro risponde al quesito dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale sul diritto alla pausa pranzo e alla fruizione del servizio mensa per le lavoratrici che usufruiscono di riposi giornalieri per allattamento. Il quesito riguardava il diritto alla pausa pranzo, con conseguente attribuzione del buono pasto o alla fruizione del servizio mensa, per una lavoratrice che lavora giornalmente 5 ore e 12 minuti e usufruisce dei riposi giornalieri previsti durante il primo anno di vita del figlio.

L’Ispra chiedeva al Ministero anche se i trenta minuti della pausa pranzo della lavoratrice dovessero esser decurtati, come se la stessa avesse effettivamente completato l’intero orario di lavoro giornaliero, dato che i riposi per allattamento sono considerati dalla legge come ore lavorative agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro. Su questo punto il Ministero specifica che una presenza effettiva di una lavoratrice nella sede di lavoro pari a 5 ore e 12 minuti non dà diritto alla pausa pranzo, perciò non si dovrà procedere alla decurtazione dei trenta minuti della pausa pranzo dal totale delle ore da lei effettivamente lavorate.

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Formazione e risorse umane
13/06/2019