Parto gemellare, l’indennità di maternità è singola

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In caso di parto gemellare o di adozione di due bambini l’indennità di maternità per una professionista è singola. Lo stabilisce la sentenza 14676 emessa dalla Cassazione il 29 maggio scorso. Nel caso in cui la madre non ne fruisca, il contributo è dovuto al padre dalla cassa previdenziale di riferimento. Se così la Corte ha ribadito il diritto a percepire l’indennità del padre al posto della madre, sulla misura del contributo ha esplicitato che, a differenza delle ipotesi del lavoro dipendente, la professionista o il professionista che si trova nella condizione di fruire dell’indennità può continuare la propria attività e, quindi, in teoria non subire alcuna flessione reddituale. Per la Cassazione la finalità dell’indennità è di compensare un eventuale diminuzione del reddito professionale derivante dalla nascita del figlio, perciò non è giustificabile un importo moltiplicato per il numero dei figli nati o adottati in quanto non è ipotizzabile che, se non vi fosse stato il parto o l’adozione, il medesimo professionista avrebbe realizzato redditi moltiplicati a seconda del numero dei figli.

Argomenti
Piccole e medie imprese, Formazione e risorse umane
31/05/2019