Imposta di bollo fatture elettronica, scadenza il 22 luglio per il secondo trimestre 2019

Browse
Schermata sito AdE bollo fatture elettroniche

Scade lunedì 22 luglio il termine per assolvere l'imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse nel secondo trimestre dell’anno, cioè nel periodo aprile-giugno 2019. Si ricorda che le fatture elettroniche per le quali è obbligatorio l’assolvimento dell’imposta di bollo devono riportare specifica annotazione di assolvimento dell’imposta ai sensi del Dm 17 giugno 2014 e risulta dovuta se la fattura, di importo superiore a 77,47 euro, si riferisce a operazioni esenti da Iva ex articoli 10, D.P.R. 633/1972, ad operazioni facoltativamente fatturate fuori campo Iva per assenza del requisito oggettivo o soggettivo, operazioni fuori campo Iva in mancanza del requisito territoriale (ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies, D.P.R. 633/1972) od operazioni escluse da Iva ex articolo 15, D.P.R. 633/1972.

Il pagamento dell’imposta pari a 2 euro per ogni fattura inviata allo SDI, potrà essere effettuato attraverso il servizio reso disponibile dall’Agenzia delle Entrate all’interno del portale “Fatture e corrispettivi” o con addebito su conto corrente bancario o postale o tramite il modello F24 (F24-EP per gli Enti pubblici) precompilato dall’Agenzia delle entrate. Il codice tributo da utilizzare per il II trimestre è il 2522, mentre per le sanzioni e gli interessi si dovranno utilizzare rispettivamente i codici 2525 e 2526.

18/07/2019