I compiti e la competenza del Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione

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I compiti e la competenza del Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione

Il Testo Unico sulla Sicurezza nei luoghi di lavoro impone al datore di lavorola nomina del Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione, che a determinate condizioni e nelle piccole impresepuò anche essere ricoperto direttamente da lui.Il Rspp fornisce consulenza al datore di lavoro per individuare i pericoli presenti in azienda, quantificare i rischi e definire le misure di prevenzione e protezione.

Una recente sentenza della Cassazione, confermando una linea interpretativa ormai costante da parecchi anni, rimarca la colpa professionale specifica del Rspp per gli infortuni sul lavoro, in cooperazione col datore di lavoro, ritenendo l’infortunio oggettivamente riconducibile auna situazione pericolosa che avrebbe dovuto conoscere e segnalare.Il fatto che da almeno un decennio la Suprema Corte qualifichi la colpa del Rspp come “professionale” dovrebbe far riflettere gli addetti ai lavori sull’importanza centrale di questa figura e sulla necessità di evitare nomine estemporanee, finalizzate al mero adempimento normativo e senza efficacia operativa. 

Nell'arco dell'ultimo decennio, per limitarci alle sentenze dal 2010 a oggi, la Corte ha fissato alcuni punti di diritto:

-       la colpa professionale specifica del RSPP in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, sia pure in cooperazione con quella del datore di lavoro, è configurabile ogni qual volta un infortunio sia oggettivamente riconducibile ad una situazione pericolosa che egli avrebbe avuto l'obbligo di conoscere e segnalare;

-       il RSPP, pur svolgendo all'interno della struttura aziendale un ruolo non gestionale ma di consulenza, ha l'obbligo giuridico di adempiere diligentemente l'incarico affidatogli e di collaborare con il datore di lavoro, individuando i rischi connessi all'attività lavorativa e fornendo le opportune indicazioni tecniche per risolverli, all'occorrenza disincentivando eventuali soluzioni economicamente più convenienti ma rischiose per la sicurezza dei lavoratori, con la conseguenza che, in relazione a tale suo compito, può essere chiamato a rispondere, quale garante, degli eventi che si verifichino per effetto della violazione dei suoi doveri;

-       Il RSPP risponde a titolo di colpa professionale, unitamente al datore di lavoro, degli eventi dannosi derivati dalla mancata segnalazione di situazioni di rischio che abbiano indotto lo stesso a omettere l’adozione delle doverose misure precauzionali. (2019)

L’indirizzo della Corte è rafforzato dal fatto che tale figura non ricopre nell’ordinamento un’esplicita posizione di garanzia e non sono previste nelle norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro esplicite sanzioni per l’Rspp, che vengono regolarmente comminate dai tribunali e confermate dalla Corte in virtù dei principi generali dell’ordinamento in tema di responsabilità e di colpa professionale.

L’indirizzo costante della giurisprudenza induce dunque a dedurre che si tratti di una figura di importanza centrale nella gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro la cui individuazione e designazione meritano un processo decisionale approfondito e informato. L'incarico deve essere ricoperto da persona con adeguati requisiti ed allo svolgimento della funzione deve essere assicurata la necessaria autonomia ed efficacia nei confronti dei processi aziendali.

Argomenti
Ambiente e salute
18/07/2019